Cassazione Civile, Ordinanza n. 12727/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio contestava la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti relative all'acquisto di metalli ferrosi da una società ritenuta priva di struttura organizzativa e sostanzialmente inoperante, con recupero di maggiore IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Veneto, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione accogliendo la pretesa erariale. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'asserita inesistenza soggettiva delle operazioni e alla mancata consapevolezza del cessionario; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni svolte in giudizio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, reputando la motivazione della sentenza regionale sostanzialmente incomprensibile o apparente, e ha dichiarato assorbiti gli altri due.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente della sentenza di appello. Ha osservato che la decisione regionale, pur riportando la vicenda processuale e le posizioni delle parti, non esplicitava in modo intelligibile le ragioni della conferma della pretesa fiscale, non indicava quali elementi probatori fossero stati valorizzati, non chiariva il riferimento alle dichiarazioni del rappresentante della società ritenuta cartiera, né spiegava come fosse stata superata l'eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione, quando la decisione non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale regola sulla motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio dedotto per la nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dalla parte.
art. 111, sesto comma, Cost.
Utilizzato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice non indica in modo comprensibile gli elementi posti a fondamento della decisione oppure li elenca senza un'effettiva disamina logico-giuridica che consenta il controllo del ragionamento decisorio.
- In sede di appello, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice in modo esplicito e tale da rendere agevole il controllo delle ragioni della conferma; è invece nulla se si risolve in un mero adesione apodittica alla sentenza di primo grado.
- La motivazione, pur graficamente esistente, è nulla quando non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e non consente di verificare l'esattezza e la logicità della decisione.
- La motivazione è apparente anche quando risulti perplessa, incomprensibile o fondata su affermazioni non coordinate, senza una chiara esplicitazione del criterio logico seguito dal giudice e del quadro probatorio valorizzato.
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