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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 3361 - Comm. Trib. Prov. Milano

ATTIVITÀ IN PERDITA SISTEMATICA - Istanza di disapplicazione - Diniego - Impugnativa - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il diniego dell'Amministrazione finanziaria relativo all'istanza di disapplicazione prevista dall'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. L'istanza era fondata sulle difficoltà oggettive dell'attività alberghiera, caratterizzata da perdite reiterate: impossibilità o estrema difficoltà di ridurre i costi fissi e strutturali, vincoli di destinazione dell'immobile, difficoltà di individuare soluzioni alternative e necessità di continuare la gestione anche senza utili per preservare l'avviamento. L'Ufficio aveva negato la disapplicazione sostenendo che la società non avesse indicato attività o iniziative concretamente intraprese per contrastare il trend negativo.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal contribuente contro la risposta negativa dell'Amministrazione finanziaria. Il diniego è stato ritenuto impugnabile in quanto riconducibile alla categoria residuale di "ogni altro atto" prevista dall'art. 19, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 546/1992. La decisione afferma quindi il diritto del contribuente a sottoporre a controllo giurisdizionale il diniego espresso sull'istanza di disapplicazione. Dal testo fornito non emerge se, nel merito, la disapplicazione sia stata concretamente concessa o se l'atto sia stato annullato.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione disciplina l'istanza di disapplicazione delle norme antielusive o antievasive quando ricorrono circostanze oggettive che impediscono il conseguimento dei risultati previsti dalla norma. Il diniego espresso dall'Amministrazione può essere sottoposto a controllo giurisdizionale.

  • Art. 19, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 546/1992

    La formula residuale consente di impugnare anche atti dell'Amministrazione finanziaria non espressamente elencati, purché abbiano natura provvedimentale e producano un effetto lesivo immediato sulla posizione del contribuente.

Massime di principio

  • Il diniego espresso su un'istanza di disapplicazione è normalmente impugnabile quando incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente, anche se non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
  • La categoria di "ogni altro atto" deve essere interpretata in modo funzionale alla tutela giurisdizionale: ciò che conta è l'effetto lesivo dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale.
  • Per dimostrare l'oggettiva situazione di perdita sistematica non è sufficiente allegare genericamente difficoltà economiche; è opportuno documentare cause esterne o strutturali, vincoli dell'immobile, costi incomprimibili, andamento del mercato e iniziative concretamente adottate per migliorare la gestione.
  • La prosecuzione dell'attività in perdita può essere giustificata, in determinate circostanze, dalla necessità di preservare l'avviamento o rispettare vincoli di destinazione, ma tali ragioni devono essere specificamente provate e coerenti con una concreta prospettiva economica.
  • L'ammissibilità del ricorso contro il diniego non implica automaticamente l'accoglimento nel merito dell'istanza: il giudice può riconoscere il diritto a impugnare l'atto senza necessariamente disapplicare la norma fiscale.

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