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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25468/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne irrevocabili per reati in materia di stupefacenti, tutte riferite a cessioni/detenzioni a fini di spaccio di cocaina, commesse in date diverse tra il febbraio 2022 e l’agosto 2024 e pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Roma. La Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ritenendo che la sola omogeneità delle norme violate e la tossicodipendenza del condannato non bastassero a dimostrare un disegno criminoso unitario, soprattutto alla luce dell’ampio arco temporale tra i fatti. Il ricorso per cassazione lamenta illogicità e carenza di motivazione nonché violazione di legge con riferimento all’art. 671 c.p.p.: la difesa sostiene che il giudice avrebbe dovuto valorizzare lo stato di tossicodipendenza come indice rivelatore della medesimezza del disegno criminoso, insieme all’omogeneità della sostanza, alle analoghe modalità esecutive e al comune contesto territoriale, e che la motivazione impugnata avrebbe finito per fondarsi soltanto sulla distanza temporale, trascurando il nesso con la tossicodipendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nelle linee essenziali, desumibile da concreti indicatori esterni; la tossicodipendenza può essere considerata solo come elemento che può rendere plausibile tale programmazione, ma non può sostituirla. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando il considerevole intervallo temporale tra gli episodi e osservando che, in assenza di ulteriori elementi significativi, tale dato era indicativo di una programmazione separata. La difesa, secondo la Cassazione, si era limitata a reiterare la tesi della continuazione senza confrontarsi efficacemente con questa ratio. Conseguentemente, al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    la modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006

    nel deliberare sul riconoscimento della continuazione il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di una preventiva e unitaria risoluzione criminosa; la tossicodipendenza va considerata come possibile indice, ma non sostituisce il requisito del medesimo disegno criminoso.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    la continuazione presuppone che i reati siano avvinti da un'unica ideazione preventiva, non bastando la mera abitualità a delinquere o lo stile di vita del soggetto.

  • art. 616 c.p.p.

    al rigetto del ricorso consegue... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    in caso di rigetto del ricorso per cassazione segue la condanna alle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi

    in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una preventiva ideazione unitaria dei reati, già presente al momento del primo fatto, almeno nelle sue linee essenziali.
  • La prova del medesimo disegno criminoso deve essere ricavata da indici esterni concreti e significativi, come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, causali e sistematicità della condotta.
  • La mera ricaduta nel reato, l’abitualità a delinquere o lo stile di vita criminale non bastano, di per sé, a integrare il vincolo della continuazione.
  • Lo stato di tossicodipendenza può essere valutato come elemento indiziario favorevole al riconoscimento della continuazione solo se, insieme ad altri dati concreti, rende plausibile che i reati siano stati programmati unitariamente; non può però sostituire il requisito della preventiva programmazione.
  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre la tesi della continuazione: occorre confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare specifici vizi logici o giuridici idonei a scardinarla.
  • Un ampio intervallo temporale tra gli episodi può costituire un indice significativo contro l’unicità del disegno criminoso, soprattutto in assenza di altri elementi sintomatici di programmazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReato continuatoReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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