Sentenza del 24/02/2016 n. 3602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riconosciuto alla società il diritto di applicare il regime IVA del margine sulla compravendita di autoveicoli usati, sulla base della sola dichiarazione della cedente Eurogam S.r.l. I motivi riguardavano la violazione degli artt. 36 e 37 del D.L. n. 41/1995 e dell'art. 2697 c.c. Secondo l'Agenzia, il regime del margine richiede non solo che i veicoli siano usati, ma anche la sussistenza di specifiche condizioni soggettive e fiscali in capo ai cedenti, inclusa la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto. Il cessionario deve quindi verificare, con l'ordinaria diligenza, la sostanziale ricorrenza dei presupposti e non può fare affidamento esclusivamente sulla regolarità formale della fattura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa ad altra composizione della medesima CTR per un nuovo esame, applicando il principio secondo cui chi invoca il regime speciale del margine deve provare la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi. Il giudice di rinvio dovrà esaminare anche la questione delle sanzioni, riproposta dalla società ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente l'imposta dovuta, ma ha escluso la sufficienza della sola dichiarazione in fattura.
Norme richiamate
D.L. n. 41/1995, artt. 36 e 37, convertito nella L. n. 85/1995
Regime del margine di utile per la cessione di beni usati
Il regime del margine è un regime speciale di assolvimento dell'IVA. La sua applicazione richiede la prova sia della natura usata del bene sia delle condizioni soggettive e fiscali del cedente, tra cui la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto. La fattura formalmente corretta non è, da sola, sufficiente.
Art. 2697 c.c.
Chi intende avvalersi del regime speciale deve provare la sussistenza dei relativi presupposti quando l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi oggettivi idonei a mettere in dubbio le indicazioni della fattura.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6
Le disposizioni in materia di responsabilità e non punibilità per violazioni tributarie sono state richiamate dalla società con riferimento alle sanzioni. La questione è stata rimessa al giudice di rinvio, non essendo stata esaminata nel merito dai giudici precedenti.
Cass. n. 8828/2012
Il regime del margine impone al contribuente di provare la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente quando la contestazione dell'Amministrazione si fondi su elementi oggettivi che rendano inattendibili le indicazioni della fattura.
La regolarità formale della fattura non attribuisce al documento efficacia probatoria assoluta circa la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime del margine.
Cass. n. 8636/2012
L'accertamento del cessionario non può limitarsi a un controllo formale delle fatture, ma deve estendersi alla regolarità sostanziale dell'operazione, nei limiti dell'ordinaria diligenza esigibile.
L'acquirente deve effettuare verifiche sostanziali ragionevoli sulla posizione del cedente e sull'origine fiscale del bene, senza che ciò implichi un obbligo di controllo illimitato o investigativo.
Massime di principio
- Quando si applica un regime IVA speciale, il contribuente deve poter dimostrare tutti i presupposti richiesti dalla legge; non basta la mera qualificazione formale del bene o una dichiarazione riportata in fattura.
- Se l'Amministrazione presenta elementi oggettivi che fanno dubitare della correttezza del regime applicato, l'onere della prova si concentra sul contribuente che intende beneficiare del regime speciale.
- Il cessionario deve svolgere controlli sostanziali proporzionati e coerenti con l'ordinaria diligenza professionale, soprattutto quando il cedente opera in un settore o in una posizione incompatibile con il regime invocato.
- La buona fede del contribuente e l'affidamento sulla fattura possono essere rilevanti, in particolare per le sanzioni, ma non sostituiscono la prova dei requisiti sostanziali necessari per applicare il regime del margine.
- Il regime del margine non è un beneficio applicabile automaticamente a tutti i beni usati: occorre verificare anche la storia fiscale dell'acquisto e la possibilità che il cedente abbia detratto l'IVA.
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