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Sentenza

Sentenza n. 4611/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 788/2025, pubblicata il 17.06.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 788/2025, passata in giudicato, che riconosceva il bonus Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannava il Ministero ad accreditarvi complessivamente 1.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che gli riconosceva il beneficio di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e ordinava l’accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta docente. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero nonostante il passaggio in giudicato e chiesto l’ordine di accredito, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il titolo era stato notificato via PEC all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale; la questione rilevata dal TAR era se tale notifica avesse fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di condanna pecuniaria contro la pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare la pretesa esecutiva nel merito. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza per crediti pecuniari il termine dilatorio di 120 giorni dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. La notifica via PEC deve essere effettuata all’indirizzo digitale individuato secondo le regole normative: l’indirizzo IPA è utilizzabile solo se l’amministrazione non ha un indirizzo nel Registro delle PP.AA. Poiché il Ministero aveva registrato in tale Registro l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notifica al diverso indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato organizzativo privo di efficacia normativa, non era idonea; neppure la notifica presso l’Avvocatura dello Stato avrebbe potuto sostituire quella alla sede legale dell’amministrazione. Di conseguenza, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l’azione era inammissibile. Spese compensate, in considerazione della difesa ministeriale di mero stile.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza diretta a eseguire una sentenza di condanna pecuniaria, inclusa quella che impone l’accredito di moneta elettronica, e decorre dalla valida notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare gli atti giudiziari a una pubblica amministrazione, l’indirizzo IPA è utilizzabile solo in via sussidiaria, quando l’indirizzo dell’amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; se vi è registrato, occorre utilizzare l’indirizzo previsto in quel registro.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La disposizione non rende l’IPA un elenco liberamente alternativo agli altri pubblici elenchi: la notifica all’indirizzo IPA resta valida soltanto alle condizioni previste dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, ossia quando l’amministrazione non abbia comunicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 114 c.p.a.

    La mancata notifica del titolo in forma esecutiva – che deve avvenire presso la sede reale dell’Ente individuata secondo le regole sopra precisate – comporta che non è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 14 del D.L. n.669/1996, con conseguente inammissibilità dell’azione.

    Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo pecuniario contro una pubblica amministrazione, la mancata valida notificazione del titolo all’indirizzo istituzionale individuato secondo le regole applicabili impedisce il decorso del termine dilatorio e determina l’inammissibilità dell’azione proposta prima del suo decorso.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento spontaneo da parte della pubblica amministrazione si applica anche all’azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ambito, un rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
  • La notificazione telematica di un titolo esecutivo a una pubblica amministrazione deve essere effettuata all’indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA. quando l’amministrazione vi abbia comunicato il proprio domicilio digitale; l’indirizzo estratto dall’IPA è utilizzabile solo in mancanza di tale registrazione.
  • Un indirizzo PEC indicato dall’amministrazione in un comunicato organizzativo interno, privo di efficacia normativa, non sostituisce il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio.
  • La notificazione del titolo presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell’amministrazione debitrice richiesta per far decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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