L.R. Piemonte 6/2013
"Disposizioni regionali in materia agricola".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 29 aprile 2013, n. 6 introduce disposizioni in materia agricola, interviene sulla gestione di pascoli e malghe pubbliche, modifica norme regionali su enti di ricerca agricola e su bonifica e irrigazione, e reca la copertura finanziaria per gli interventi previsti nel biennio 2013-2014. Le misure economiche indicate hanno quindi ambito temporale limitato a tale periodo.
Disposizioni regionali in materia agricola e modifiche a norme su agricoltura, bonifica e irrigazione
Disposizioni regionali in materia agricola
La legge regionale del Piemonte n. 6 del 2013 contiene interventi puntuali in materia agricola e alcune modifiche a leggi regionali già vigenti in tema di agricoltura, foreste, bonifica e irrigazione. La disciplina risultante riguarda il territorio regionale piemontese e comprende anche una norma finanziaria riferita a specifici stanziamenti del biennio 2013-2014.
Gestione delle risorse pastorali pubbliche
Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, l’affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali devono rispettare:
- la legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari;
- la legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla disciplina dell’affitto di fondi rustici;
- le disposizioni approvate dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. La norma disciplina quindi il quadro di riferimento per la gestione di tali beni pubblici montani.
Modifiche alla disciplina degli enti di ricerca in agricoltura e foreste
La legge interviene sull’articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, modificando la disciplina degli enti che svolgono ricerca applicata in ambito agricolo e forestale.
In particolare, viene precisato che:
- nel comma relativo alla composizione degli enti, la parola “istituzioni” è sostituita con “enti”;
- lo statuto deve prevedere la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentanti di enti pubblici, se partecipano anche soggetti privati;
- il presidente deve essere eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;
- il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale deve essere composto da tre membri designati dai partecipanti, con presidenza affidata al membro designato dall’ente che versa l’eventuale quota maggioritaria;
- il numero dei rappresentanti negli organi collegiali deve essere rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria, fermo restando il principio della maggioranza pubblica;
- gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere requisiti organizzativi, tecnici e scientifici idonei alla ricerca applicata;
- il contributo finanziario regionale è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenendo conto del bilancio preventivo, del programma di attività e ricerca, del bilancio consuntivo e della partecipazione finanziaria degli altri soggetti partecipanti.
Modifiche alla disciplina di bonifica e irrigazione
La legge modifica la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21, con due interventi principali.
Da un lato, per le modifiche degli statuti dei consorzi o degli organismi interessati, è previsto che esse siano trasmesse alla Giunta regionale, la quale ne verifica la conformità alla legge regionale e le approva autorizzandone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Dall’altro lato, al fine di favorire il riordino irriguo, anche mediante l’accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e per realizzare grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali, possono essere costituiti organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell’articolo 44 della medesima legge.
Norma finanziaria
Gli oneri relativi agli interventi dell’articolo 1 e alle misure previste dall’articolo 2 per il biennio 2013-2014 sono quantificati in un milione di euro per ciascun anno. La copertura è assicurata mediante le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste:
- dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, sull’ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, legge finanziaria per il 2003.
Portata temporale e attualità della disciplina
La disposizione finanziaria è espressamente riferita al biennio 2013-2014 e quindi ha esaurito la propria applicazione temporale. Le restanti norme sono di modifica e coordinamento di discipline regionali vigenti, ma il testo fornito non indica ulteriori limiti temporali specifici.
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