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Legge

L.R. Piemonte 11/2013

"Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina piemontese sulle aree contigue alle aree protette, attribuendo alla Regione il potere di delimitarle e di regolare anche caccia, pesca, attività estrattive e tutela ambientale. Coordina inoltre il testo unico del 2009 con ulteriori rinvii normativi e con alcune norme sanzionatorie, precisando l’efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2012 di una parte delle modifiche.

Aree contigue alle aree protette: disciplina e modifiche al testo unico regionale sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità

Aree contigue alle aree protette e modifiche al testo unico regionale

La legge regionale Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 interviene sul testo unico regionale in materia di aree naturali e biodiversità, inserendo espressamente le aree contigue tra gli istituti considerati e precisando le modalità di delimitazione, gestione e informazione. Modifica inoltre alcuni rinvii normativi e il sistema sanzionatorio della l.r. 19/2009.

Delimitazione e finalità delle aree contigue

La Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, delimita con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare le aree contigue, al fine di garantire un’adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette.

Per tali aree la Giunta regionale può disciplinare:

  • la gestione della caccia e della pesca;
  • le attività estrattive;
  • la tutela dell’ambiente e della biodiversità;
  • l’eventuale predisposizione di piani e programmi idonei, in accordo con enti locali e soggetti gestori.

Informazione ai confini delle aree contigue

I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue. La disposizione valorizza quindi un obbligo di comunicazione istituzionale funzionale alla corretta conoscenza del perimetro dei vincoli e delle regole applicabili.

Caccia nelle aree contigue

Per il solo territorio delle aree contigue, l’esercizio venatorio si svolge nella forma della caccia controllata, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 394/1991, ed è riservato ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l’area contigua.

Coordinamento normativo sul testo unico regionale

La legge aggiorna alcuni riferimenti contenuti nella l.r. 19/2009:

  • nell’elenco delle definizioni/oggetti richiamati dal testo unico vengono inserite le aree contigue;
  • vengono corretti i rinvii normativi in materia di fauna e caccia contenuti nell’articolo 47;
  • nell’elenco delle leggi e disposizioni sanzionate dall’articolo 63 vengono aggiunti ulteriori riferimenti normativi e viene abrogato un richiamo interno.

Regime sanzionatorio e decorrenza

La disciplina sanzionatoria della l.r. 19/2009 viene aggiornata includendo:

  • la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6;
  • la legge regionale 26 luglio 2006, n. 24.

È inoltre abrogato il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 19/2009, ma tale abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Ne consegue che resta in vigore l’articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5, di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Obsolescenza

La legge è oggi sostanzialmente superata come atto autonomo, perché opera principalmente come modifica al testo unico regionale e contiene una specifica efficacia retroattiva già esaurita; resta però rilevante come fonte storica di coordinamento della disciplina delle aree contigue nel quadro della l.r. 19/2009.

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