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Legge

L.R. Piemonte 5/2013

"Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 5/2013 aggiorna il testo unico sull’artigianato e la disciplina dell’estetista: sopprime l’albo artigiani a favore del registro imprese, ridefinisce Commissione regionale e CCIAA, introduce sanzioni e convenzioni per programmi di competitività. Prevede norme transitorie fino a 120 giorni dall’entrata in vigore e finanzia le attività per il biennio 2013-2014.

Modifiche alla disciplina regionale piemontese dell’artigianato e dell’estetica

Modifiche alla disciplina regionale piemontese dell’artigianato e dell’estetica

La legge interviene sul testo unico regionale in materia di artigianato e su alcune norme della disciplina dell’attività di estetista. L’obiettivo è semplificare l’annotazione delle imprese artigiane, rafforzare il ruolo della Commissione regionale per l’artigianato e aggiornare il sistema di controlli, sanzioni e finanziamento delle attività regionali.

Semplificazione dell’annotazione delle imprese artigiane

La disciplina regionale viene riorganizzata intorno al registro delle imprese presso le CCIAA, che diventa il perno dell’annotazione della qualifica artigiana. L’albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito dal registro delle imprese, in linea con i principi di semplificazione amministrativa.

Le CCIAA esercitano per delega le funzioni amministrative relative ad annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Per tali attività sono dovuti i diritti di segreteria previsti dalla normativa camerale. La Giunta regionale stipula ogni anno, entro il 31 ottobre, una convenzione con l’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per definire servizi e trasferimento delle risorse necessarie.

Eccellenza artigiana e programmi con il sistema camerale

La Giunta regionale definisce, sentite le confederazioni artigiane e la Commissione regionale per l’artigianato, criteri e procedure per i disciplinari dell’“Eccellenza artigiana”, per la loro revisione, per la selezione delle imprese e per il conferimento del riconoscimento.

Sono previste anche modalità tecniche unitarie per le annotazioni nel registro delle imprese relative alle imprese che possiedono i requisiti dei disciplinari. Il registro delle imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione dell’annotazione relativa al riconoscimento di Eccellenza artigiana.

Inoltre, la Giunta regionale può definire con l’Unione regionale delle CCIAA programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi, tramite apposite convenzioni che stabiliscono criteri, risorse, strumenti, destinatari e modalità di valutazione dell’efficacia.

Annotazione, modifica, cancellazione e ricorsi

L’annotazione della qualifica artigiana avviene nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, sulla base della comunicazione unica per la nascita dell’impresa. L’annotazione ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per ottenere le agevolazioni previste per le imprese artigiane e i loro consorzi.

La comunicazione va presentata al momento dell’acquisizione dei requisiti artigiani e produce effetti dalla data della presentazione. Le CCIAA trasmettono l’annotazione anche all’INPS per gli effetti previdenziali e assistenziali.

Contro i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale per l’artigianato entro 60 giorni. La Commissione decide entro 90 giorni; decorso tale termine senza decisione, il ricorso si intende respinto. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo. Le decisioni della Commissione possono poi essere impugnate davanti al giudice ordinario competente per territorio entro 60 giorni.

Le imprese artigiane devono comunicare le variazioni dei requisiti entro 30 giorni dalla modifica; la variazione produce effetti dalla data dell’evento. Il registro imprese procede poi alle modifiche e cancellazioni secondo la normativa vigente e ne dà comunicazione alle amministrazioni competenti anche per i profili previdenziali e assistenziali.

Provvedimenti d’ufficio e controlli

Le CCIAA possono procedere d’ufficio ad annotazione, modifica o cancellazione quando imprese, consorzi o società consortili non abbiano presentato le comunicazioni dovute. Possono disporre accertamenti e controlli anche avvalendosi dell’istruttoria dei comuni.

Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

Commissione regionale per l’artigianato

La Commissione regionale per l’artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, delle confederazioni artigiane, dell’INPS, delle organizzazioni sindacali, dei consumatori, della struttura regionale competente in materia di formazione e dell’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.

La Commissione ha sede presso gli uffici della Giunta regionale ed esercita funzioni di tutela e coordinamento del settore: approva il programma annuale della propria attività e il consuntivo, decide sui ricorsi contro i provvedimenti delle CCIAA, decide sui ricorsi per il mancato riconoscimento di impresa di eccellenza artigiana e di maestro artigiano, esprime pareri sulla programmazione regionale, propone iniziative di promozione e svolge attività di informazione e coordinamento verso le CCIAA.

Gli oneri di funzionamento sono a carico della Regione. La rappresentanza e difesa in giudizio spettano di norma all’Avvocatura regionale. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con esperti designati dalle confederazioni artigiane, a titolo onorifico.

La durata della Commissione è di cinque anni dalla nomina; i componenti decadono se perdono i requisiti o se non partecipano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive, e possono essere revocati o sostituiti dall’ente designante. La Giunta regionale può disporre ispezioni e indagini; in caso di impossibilità di funzionamento o gravi e reiterate irregolarità, la Commissione viene sciolta e nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione.

Formazione per estetista e acconciatore

Per l’ammissione agli esami e ai corsi di formazione previsti per estetista e acconciatore, la struttura regionale competente accerta, attesta e determina i periodi di inserimento, di attività lavorativa qualificata e di apprendistato presso l’impresa, secondo quanto richiesto dalla normativa statale e regionale richiamata.

Viene inoltre aggiornata la rubrica dell’articolo della legge regionale sull’estetista relativa all’equiparazione ai dipendenti di impresa.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’attività artigiana senza annotazione della qualifica nella sezione speciale del registro delle imprese: da 250 a 2.500 euro;
  • uso non consentito di riferimenti all’artigianato da parte di imprese non annotate: da 300 a 3.000 euro per ogni episodio;
  • uso non consentito della denominazione “Eccellenza artigiana” e del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”: da 350 a 3.500 euro per ogni episodio.

Le sanzioni sono accertate e irrogate dalla CCIAA competente. I relativi proventi contribuiscono a coprire i costi delle funzioni amministrative delegate. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni dalla Giunta regionale entro il limite del 20%.

Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento delle attività previste dalla legge, gli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti nelle UPB DB16031 e DB16032 sono coperti per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse individuate secondo la disciplina contabile regionale richiamata.

Norme transitorie e abrogazioni

Le commissioni provinciali per l’artigianato continuano a operare fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Anche la Commissione regionale per l’artigianato nella precedente composizione resta in funzione fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre 120 giorni; se non è possibile costituirla nella nuova composizione, la Giunta nomina un commissario straordinario.

La nuova Commissione decide sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni provinciali non oltre il 120° giorno dal suo insediamento. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge avviati in attuazione delle norme sull’articolo 24 della l.r. 1/2009, che si concludono secondo la disciplina previgente.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili, tra cui gli articoli 26 e 27 della l.r. 1/2009, il comma 2 dell’articolo 28 della stessa legge, alcune disposizioni della l.r. 38/2009, vari commi della l.r. 54/1992 e l’articolo 10 del regolamento regionale sul marchio Piemonte Eccellenza Artigiana.

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