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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31818/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito di lavoro autonomo e maggior imponibile ai fini IVA e IRAP, dopo una verifica della Guardia di Finanza presso una società nella cui contabilità risultavano soggetti formalmente indicati come dipendenti, tra cui la contribuente, ma poi ritenuti dall'Ufficio intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione. Successivamente la contribuente proponeva revocazione, accolta dalla CTR con una seconda sentenza. Nel ricorso per cassazione n. 12880/2015 l'Agenzia censurava la sentenza resa in revocazione deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato la non operatività della società formalmente datrice di lavoro, priva di struttura organizzativa, uffici e utenze, e che avesse dato rilievo alla documentazione della contribuente senza valorizzare dichiarazioni e circostanze che, secondo l'Ufficio, confermavano la natura autonoma del rapporto. Il ricorso della contribuente n. 27468/2014 rimaneva logicamente subordinato all'esito della revocazione.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi, esamina prioritariamente quello dell'Agenzia relativo alla sentenza resa in sede di revocazione e lo rigetta perché il vizio motivazionale non sussiste: la sentenza impugnata risulta compiutamente motivata e la censura si limita a criticare la fase rescissoria della revocazione, senza attaccare la parte rescindente. Conseguentemente viene meno l'interesse al ricorso della contribuente contro la sentenza originaria, che viene dichiarato inammissibile. La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è configurabile solo se la censura investe un effettivo omesso esame di un fatto decisivo; non basta sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio o contestare la motivazione senza colpire il segmento effettivamente decisivo della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo deve essere calibrata sulla specifica fase e sul contenuto effettivo della sentenza impugnata; se la motivazione copre il punto contestato, il vizio non ricorre.
  • La critica che si risolva nella contestazione della valutazione delle prove o nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • Quando il ricorso avverso la decisione sulla revocazione viene respinto, il ricorso contro la sentenza originaria diviene privo di interesse e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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