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Circolare

Circolare numero 95 del 16-5-2000

Compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la banca ore non è incompatibile in modo assoluto con il contratto a tempo determinato: l’inserimento del lavoratore a termine è possibile se l’impianto contrattuale lo consente. Vengono inoltre precisati i criteri per determinare la fascia di versamento della contribuzione aggiuntiva nelle ipotesi di monetizzazione delle ore accantonate: in tal caso si applica il criterio di cassa, con la possibilità di usare il criterio convenzionale già indicato nella circolare n. 39/2000 oppure, in alternativa, la collocazione temporale effettiva della prestazione, purché supportata da sistemi di rilevazione puntuali e non da semplici dichiarazioni di parte.

Chiarimenti su banca ore e contratto a tempo determinato; criteri per la fascia della contribuzione aggiuntiva

Chiarimenti su banca ore, contratti a termine e contribuzione aggiuntiva

La circolare interviene in due ambiti collegati alla gestione flessibile dell’orario di lavoro: da un lato, chiarisce la compatibilità della banca ore con il contratto a tempo determinato; dall’altro, definisce i criteri per individuare la fascia di versamento della contribuzione aggiuntiva nelle ipotesi di monetizzazione delle ore accantonate.

Ambito della flessibilità oraria e funzione della banca ore

Per orario flessibile si intendono quelle forme di organizzazione del lavoro che consentono di variare la distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno. In tale contesto, la legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 13, demanda alla contrattazione collettiva nazionale la facoltà di modulare la soglia delle 40 ore settimanali come durata media riferita a un arco temporale estensibile fino a dodici mesi.

La banca ore si inserisce in questo quadro come istituto complementare al lavoro in flessibilità. Essa consente di non monetizzare immediatamente il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di accumulare un monte ore di permessi da utilizzare successivamente come riposi supplementari, collocabili temporalmente a sua scelta secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

Compatibilità con il contratto a tempo determinato

La circolare esclude che vi sia una incompatibilità assoluta tra banca ore e contratto a tempo determinato. L’inserimento del lavoratore a termine nell’istituto non è precluso in via generale; è invece necessario che l’impianto contrattuale applicabile sia strutturato in modo da consentirne l’inserimento. In altri termini, la compatibilità dipende dalla disciplina contrattuale concreta e non dalla natura a termine del rapporto in sé.

Determinazione della fascia per la contribuzione aggiuntiva

Nelle ipotesi di monetizzazione delle ore accantonate, i datori di lavoro devono applicare il criterio di cassa ai fini dell’imposizione contributiva e della determinazione della fascia di versamento del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 2, commi 18 e 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Per agevolare le imprese industriali, la circolare richiama il criterio convenzionale già indicato nella circolare n. 39 del 17 febbraio 2000, che consente di imputare le ore alle fasce contributive settimanali del 5%, 10% e 15% nel mese in cui si effettua la monetizzazione.

Criterio alternativo e requisiti di tracciabilità

In alternativa al criterio convenzionale, i datori di lavoro possono fare riferimento all’effettiva collocazione temporale della prestazione. Questa opzione è però subordinata all’adozione di sistemi idonei a consentire l’esatta e corretta identificazione sia delle ore prestate sia delle ore utilizzate. La circolare esclude espressamente che possano bastare mere dichiarazioni di parte, richiedendo quindi una tracciabilità oggettiva e verificabile delle prestazioni e dei riposi.

Punti principali

Compatibilità della banca ore con il contratto a termine

L’istituto della banca ore, collegato al lavoro in flessibilità, serve a gestire la distribuzione dell’orario e a consentire la compensazione delle ore eccedenti mediante riposi supplementari. La circolare precisa che non esiste un’incompatibilità assoluta con il contratto a tempo determinato: il lavoratore a termine può essere inserito nella banca ore quando la disciplina contrattuale applicabile lo permetta.

Nozione di orario flessibile e funzione della banca ore

Per orario flessibile si intendono forme di organizzazione del lavoro che consentono di variare la distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno. La legge n. 196/1997, art. 13, attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di modulare la soglia delle 40 ore settimanali come durata media su un arco temporale fino a dodici mesi. In questo quadro, la banca ore si affianca alla flessibilità e permette di non monetizzare subito lo straordinario, accumulando ore da utilizzare come riposi su scelta del lavoratore secondo le previsioni contrattuali.

Criterio per la contribuzione aggiuntiva nelle ipotesi di monetizzazione

Quando le ore accantonate nella banca ore vengono monetizzate, i datori di lavoro devono applicare il criterio di cassa sia per l’imposizione contributiva sia per determinare la fascia di versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 549/1995. La circolare richiama il criterio convenzionale già indicato nella circolare n. 39 del 17 febbraio 2000 per l’imputazione alle fasce settimanali del mese in cui avviene la monetizzazione.

Possibilità di usare l’effettiva collocazione temporale della prestazione

In alternativa al criterio convenzionale, i datori di lavoro possono considerare l’effettiva collocazione temporale della prestazione. Tale scelta richiede però sistemi idonei a identificare con esattezza le ore prestate e quelle utilizzate; non è ammesso il ricorso a sole dichiarazioni di parte.

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