Circolare numero 98 del 18-5-2000
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alle ACLITERRA attraverso trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione, in data 28 aprile 2000, dell’accordo tra INPS e ACLITERRA per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati il costo del servizio per delega, le regole per la validità della delega, le modalità di versamento delle somme alle ACLITERRA, i codici contabili da utilizzare e le istruzioni operative per le sedi. È riportato anche il testo della convenzione, con durata annuale, rinnovo tacito, ripartizione degli oneri, responsabilità dell’associazione e termini di pagamento.
Convenzione INPS-ACLITERRA per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-ACLITERRA per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola
La circolare dà notizia della stipula, il 28 aprile 2000, della convenzione tra INPS e ACLITERRA per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per le sedi, i riferimenti contabili e le principali clausole convenzionali.
Oggetto dell’accordo e perimetro applicativo
L’accordo riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ACLITERRA e trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione richiama anche la normativa sulla tutela dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675) e si applica ai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione indicate nella convenzione.
Validità della delega e controlli da effettuare
La delega per la trattenuta deve essere contenuta nel modulo della domanda di prestazione, sottoscritta dal lavoratore agricolo, munita del timbro dell’Associazione stipulante e della firma del rappresentante. La circolare richiama espressamente l’obbligo per le Agenzie di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
La delega:
- deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale;
- produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta;
- si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione;
- non viene considerata se perviene successivamente alla domanda.
Sul modulo Prest.Agr. 21 T.P. l’Associazione deve essere indicata con la sigla ACLITERRA.
Misura del servizio e oneri economici
Il costo del servizio di esazione è fissato in lire 1.327 per singola delega. Nella convenzione si specifica che il costo è stato determinato sulla base dei costi effettivi di gestione, secondo una metodologia di contabilità industriale che considera il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata, incrementato dei costi generali di amministrazione e di funzionamento dei centri di costo di servizio.
Sono inoltre a carico delle ACLITERRA:
- le spese del servizio di esazione;
- ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione.
Versamenti all’Associazione e modalità operative
L’INPS deve versare alle ACLITERRA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato delle spese del servizio di cui all’art. 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con periodicità conforme all’art. 5 della convenzione.
Il pagamento avviene mediante bonifico bancario intestato ad ACLITERRA Ass. Prof. Agricola sul conto corrente bancario n. 2369-08 presso il Banco Ambrosiano Veneto, filiale n. 0131, Via Orti di Trastevere 10-22, CAP 00153 Roma, ABI 03001, CAB 03207.
L’INPS trasmette alle ACLITERRA nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Rilevazione contabile
Per la contabilizzazione delle operazioni vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 27/91: imputazione dei contributi sindacali di pertinenza delle ACLITERRA trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/92: rilevazione del debito verso le ACLITERRA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio e all’IVA sul rimborso devono essere imputati ai conti già esistenti:
- GPA 24/42;
- GPA 24/25.
La circolare precisa inoltre che il saldo del conto GPA 18/92, se esistente a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Nell’allegato al piano dei conti sono riportate anche le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti.
Dati identificativi dell’Associazione
La circolare riporta i dati identificativi di ACLITERRA rilevanti ai fini della gestione della convenzione:
- codice numerico identificativo per la disoccupazione agricola: 15;
- codice fiscale: 97119990584;
- indirizzo: Via Marcora 18-20, Roma.
Durata, rinnovo, disdetta e revisione
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e durata annuale. Si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell’esecuzione si renda necessario introdurre aggiunte o modifiche. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta ha effetto immediato.
Responsabilità dell’INPS e obblighi dell’Associazione
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. In particolare, in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Associazione si obbliga:
- a rimborsare l’interessato per la ritenuta operata;
- a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalla controversia;
- a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
In via generale, tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la convenzione restano a carico dell’Organizzazione sindacale stipulante.
Punti principali
Sottoscrizione dell’accordo e finalità
Il 28 aprile 2000 il Presidente dell’INPS, autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 268 del 12 aprile 2000, ha sottoscritto con le ACLITERRA la convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Associazione e trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riproduce sostanzialmente lo schema già in uso con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio di esazione
Il costo del servizio è determinato in lire 1.327 per singola delega. Nella convenzione si precisa che tale importo deriva dalla metodologia di calcolo basata sui costi effettivi di gestione e comprende il costo medio della risorsa umana dedicata, incrementato di una quota per costi generali e di funzionamento.
Validità della delega e controlli delle sedi
Le sedi devono verificare che le deleghe rispettino tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dall’art. 2 della convenzione e già formalizzati nel testo riportato nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo, recare il timbro dell’Associazione e la firma del rappresentante. La sigla da indicare sul modulo è ACLITERRA.
Modalità di presentazione ed efficacia della delega
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui la prestazione si riferisce. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Regole per i versamenti alle ACLITERRA
L’INPS versa alle ACLITERRA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese del servizio e di eventuali somme già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ACLITERRA Ass. Prof. Agricola, con indicazione delle coordinate bancarie fornite nella circolare.
Conti contabili istituiti e conti già esistenti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 27/91, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/92, per il debito verso ACLITERRA in contropartita del conto GPA 35/42. Le spese di rimborso del servizio e la relativa IVA devono essere imputate rispettivamente ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Il saldo del conto GPA 18/92 eventualmente esistente a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio.
Dati identificativi dell’Associazione
La circolare indica che il codice numerico identificativo delle ACLITERRA per la disoccupazione agricola è 15. Riporta inoltre il codice fiscale 97119990584 e l’indirizzo Via Marcora 18-20, Roma.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e durata annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora servano aggiunte o modifiche. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda la possibilità di tali convenzioni, la disdetta ha effetto immediato.
Responsabilità e oneri a carico dell’Associazione
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. L’Associazione si obbliga a rimborsare l’interessato in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi e a rimborsare anche le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la convenzione sono a carico dell’Organizzazione sindacale stipulante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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