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Circolare

Circolare numero 97 del 18-5-2000

Aumento dei contributi fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2000 Soppressione dei contributi ORFANI LAVORATORI, TBC ed ENAOLI. Diminuzione dell’aliquota per la tutela delle lavoratrici madri dal 1 luglio 2000 Fiscalizzazione del Centro-Nord. Art. 27, comma 19 della legge 488/1999.Agevolazioni per zone tariffarie e fiscalizzazione del Mezzogiorno. Tasso di differimento e di dilazione. Tabella aliquote valevoli per l’anno 2000

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento delle aliquote contributive per aziende agricole, compartecipanti familiari e piccoli coloni dal 1 gennaio 2000, con aumento del fondo pensioni lavoratori dipendenti e soppressione di alcuni contributi (Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI). Indica inoltre la riduzione dell’aliquota per la tutela delle lavoratrici madri dal 1 luglio 2000, la cessazione della fiscalizzazione del Centro-Nord e la nuova disciplina delle agevolazioni per le zone tariffarie e per il Mezzogiorno. Viene anche reso noto il nuovo tasso di differimento e dilazione al 9,50%, con conseguenti criteri di calcolo delle somme aggiuntive su modelli ACC1 CF/PC, e sono riportate le tabelle delle aliquote PC/CF per il 2000.

Aumento contributi fondo pensioni lavoratori dipendenti e modifiche contributive per aziende agricole dal 1 gennaio 2000

Aumento dei contributi e modifiche per aziende agricole dal 1 gennaio 2000

La circolare disciplina l’aggiornamento delle aliquote contributive per le aziende agricole, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni a decorrere dal 1 gennaio 2000. Vengono inoltre chiarite la soppressione di alcuni contributi, la riduzione dell’onere per maternità dal secondo semestre 2000, la cessazione della fiscalizzazione del Centro-Nord, il regime delle agevolazioni territoriali e il nuovo tasso di differimento e dilazione.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In attuazione del D.Lgs. 146 del 16 aprile 1997, emanato in base alla delega dell’art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è previsto il graduale allineamento dell’aliquota del settore agricolo a quella degli altri settori produttivi.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, dall’1 gennaio 2000 l’aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,7%, così ripartito:

  • 0,2% a carico del concedente;
  • 0,5% a carico del colono.

L’aliquota complessiva dal 1 gennaio 2000 risulta pari al 24,490%, di cui il 7,54% a carico del colono.

Soppressione dei contributi Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI

Dal 1 gennaio 2000, per effetto dell’art. 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sono soppressi i contributi Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI. La circolare precisa che tali contributi erano legati a aliquote di finanziamento della gestione per prestazioni temporanee inferiori a quelle del settore industria.

Riduzione del contributo per maternità

L’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce che dal 1 luglio 2000, per gli anni fino al 2001, gli oneri contributivi per maternità a carico dei concedenti sono ridotti di 0,20 punti percentuali.

Ne consegue che l’aliquota per la tutela delle lavoratrici madri passa allo 0,03% dal 1.7.2000.

Per gli anni successivi al 2001, la riduzione resta subordinata all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’art. 8 della legge n. 448/1998.

Fiscalizzazione del Centro-Nord

Dal 1 gennaio 2000, poiché risultano definitivamente soppressi i contributi TBC ed ENAOLI, viene meno anche la fiscalizzazione del Centro-Nord.

Agevolazioni territoriali e nuova classificazione delle zone svantaggiate

L’art. 27, comma 19, della legge 488/1999 dispone che, dal 1 gennaio 2000, le agevolazioni previste dall’art. 11, comma 27, della legge 537/1993 e dall’art. 1, comma 50, della legge 81/1997 vengano gradualmente ridistribuite sulla base di una nuova classificazione delle zone svantaggiate, anche alla luce del regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999.

La nuova classificazione produrrà effetti graduali a partire dal 2001 e comprenderà anche il Molise e l’Abruzzo.

Nel frattempo, dal 1 gennaio 2000 continuano ad applicarsi le agevolazioni già previste al 31 dicembre 1999:

  • ex Cassa del Mezzogiorno, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna: riduzione del 40% dei contributi a carico del concedente;
  • zona svantaggiata nord e zona svantaggiata sud: riduzione del 40% dei contributi a carico del concedente;
  • zona montana: riduzione del 70% dei contributi a carico del concedente.

Nuovo tasso di differimento e di dilazione

Il decreto del 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000, fissa il nuovo tasso di differimento e dilazione al 9,50%.

Per i modelli ACC1 CF/PC in riscossione con l’anno 2000, le somme aggiuntive devono essere calcolate applicando:

  • 12,50% per le inadempienze rientranti nella legge 662/96, ottenuto sommando al 9,50% un ulteriore 3%;
  • 14,50% per le inadempienze rientranti nella legge 48/88, ottenuto sommando al 9,50% un ulteriore 5%, se la denuncia è stata presentata o accertata entro dodici mesi dalla data iniziale della riscossione.

Tabelle aliquote PC/CF per il 2000

Le tabelle allegate distinguono due periodi:

  • dal 1/1/2000 al 30/6/2000;
  • dal 1/7/2000 al 31/12/2000.

Le principali voci contributive restano immutate, salvo la tutela lavoratrici madri, che scende da 0,230% a 0,030% nel secondo semestre. I totali risultano quindi:

  • 40,465% nel primo semestre, di cui 32,925% a carico del concedente e 7,540% a carico del colono;
  • 40,265% nel secondo semestre, di cui 32,725% a carico del concedente e 7,540% a carico del colono.

Le voci indicate comprendono anche quota base, assistenza infortuni sul lavoro, addizionale infortuni sul lavoro, disoccupazione, prestazioni economiche di malattia e assegni familiari.

La circolare riporta infine le riduzioni per zone tariffarie sui contributi a carico del concedente, confermando che nel 2000 la fiscalizzazione nord è pari a zero e che dal 1/1/2000 non esiste più la fiscalizzazione del Centro-Nord, zona tariffaria 1.

Punti principali

Aumento dell’aliquota Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per effetto del D.Lgs. 146/1997, che prevede il graduale allineamento dell’aliquota agricola agli altri settori produttivi, dal 1 gennaio 2000 l’aliquota per il fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,7%. Di tale incremento, lo 0,2% è a carico del concedente e lo 0,5% a carico del colono/compartecipante familiare. L’aliquota complessiva dal 1 gennaio 2000 risulta pari al 24,490%, di cui il 7,54% a carico del colono.

Soppressione dei contributi Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI

Dal 1 gennaio 2000, in base all’art. 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sono soppressi i contributi Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI, poiché le relative aliquote di finanziamento della gestione delle prestazioni temporanee risultano inferiori a quelle previste per il settore industria.

Riduzione del contributo per la tutela delle lavoratrici madri

L’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dispone dal 1 luglio 2000 la riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico dei concedenti di 0,20 punti percentuali, per gli anni fino al 2001. L’aliquota dovuta per tale voce passa quindi allo 0,03% dal 1.7.2000. Per gli anni successivi al 2001, la riduzione è subordinata all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’art. 8 della legge n. 448/1998.

Fine della fiscalizzazione del Centro-Nord

Dal 1 gennaio 2000, con la soppressione definitiva dei contributi TBC ed ENAOLI, viene meno la fiscalizzazione del Centro-Nord.

Agevolazioni per zone tariffarie e Mezzogiorno

L’art. 27, comma 19, della legge 488/1999 prevede, dal 1 gennaio 2000, una graduale ridistribuzione delle agevolazioni ex art. 11, comma 27, legge 537/1993 e art. 1, comma 50, legge 81/1997, in base a una nuova classificazione delle zone svantaggiate, considerando anche il regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999. La nuova classificazione avrà effetto graduale dal 2001 e includerà anche Molise e Abruzzo. Nel frattempo, dal 1 gennaio 2000 continuano ad applicarsi le agevolazioni vigenti al 31 dicembre 1999: riduzione del 40% dei contributi a carico del concedente per ex Cassa del Mezzogiorno, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; riduzione del 40% per zona svantaggiata nord e zona svantaggiata sud; riduzione del 70% per zona montana.

Nuovo tasso di differimento e di dilazione

Con decreto del 19 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2000, il tasso di differimento e di dilazione è fissato al 9,50%. Per i modelli ACC1 CF/PC in riscossione con l’anno 2000, le somme aggiuntive vanno calcolate applicando: 12,50% per le inadempienze soggette alla legge 662/96 (9,50% + 3%); 14,50% per le inadempienze soggette alla legge 48/88 (9,50% + 5%), se la denuncia è stata presentata o accertata entro dodici mesi dalla data iniziale della riscossione.

Tabelle aliquote PC/CF anno 2000

Le tabelle allegate riportano le voci contributive per i periodi 1/1/2000-30/6/2000 e 1/7/2000-31/12/2000. La differenza principale tra i due semestri riguarda la tutela delle lavoratrici madri, che scende dallo 0,230% allo 0,030%, con conseguente variazione del totale complessivo: 40,465% nel primo semestre e 40,265% nel secondo semestre. Le altre voci risultano invariate, tra cui fondo pensioni lavoratori dipendenti 24,490%, quota base 0,110%, assistenza infortuni sul lavoro 9,000%, addizionale infortuni 2,772%, disoccupazione 2,750%, prestazioni economiche di malattia 0,683% e assegni familiari 0,430%. Le tabelle indicano inoltre le riduzioni per zone tariffarie sui contributi a carico del concedente: fiscalizzazione nord pari a 0 nel 2000, ex cassa del Mezzogiorno 40%, zona svantaggiata nord 40%, zona svantaggiata sud 40%, zona montana 70%, con precisazione che dal 1/1/2000 non esiste più la fiscalizzazione del Centro-Nord (zona tariffaria 1).

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