Circolare numero 93 del 15-5-2000
1. Spedizione modelli F24. 2 . Rateizzazione. 3. Quadro "RR" del modello UNICO 2000 4.Compensazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’invio dei modelli F24 per artigiani e commercianti, i termini di versamento dei contributi sul minimale e sulla quota eccedente, la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40% e la rateizzazione del saldo 1999 e del primo acconto 2000. Fornisce inoltre istruzioni dettagliate per la compilazione del quadro RR di UNICO 2000, sia per la gestione artigiani/commercianti sia per la Gestione separata dei liberi professionisti, compresi aliquote, massimali, agevolazioni, calcolo dei contributi e utilizzo in compensazione dei crediti risultanti.
Spedizione modelli F24 e istruzioni per versamenti contributivi, quadro RR e compensazioni
Spedizione modelli F24, versamenti contributivi e quadro RR di UNICO 2000
La circolare disciplina la spedizione dei modelli F24 per artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando modalità di utilizzo, termini di versamento, possibilità di differimento con maggiorazione e regole di rateizzazione. Fornisce inoltre istruzioni operative per la compilazione del quadro RR di UNICO 2000, distinguendo tra gestione artigiani/commercianti e Gestione separata dei liberi professionisti, con particolare attenzione a basi imponibili, aliquote, agevolazioni e compensazioni.
Spedizione dei modelli F24 e pagamento in lire o in euro
Sono in corso di spedizione i modelli F24 nella nuova versione approvata con D.P.C.M. 31 marzo 2000, predisposti per il versamento dei contributi dovuti nell’anno in corso dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. I modelli riguardano i versamenti relativi ai primi quattro trimestri dell’anno, oltre al saldo 1999 e agli acconti per il 2000, e sono corredati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti.
I modelli spediti sono predisposti per il pagamento in lire. Qualora il contribuente intenda effettuare il pagamento in euro, deve richiedere il modello F24 in euro alle sedi dell’Istituto. La circolare richiama inoltre precedenti chiarimenti già forniti con le circolari n. 57 del 6 marzo 2000, n. 259 del 18 dicembre 1998, n. 76 del 31 marzo 1999 e n. 103 del 12 maggio 1999.
Unico mezzo di pagamento per i lavoratori autonomi interessati
La circolare ribadisce che i modelli F24 rappresentano il solo mezzo di pagamento previsto per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dei lavoratori autonomi interessati, titolari o meno di partita IVA. Ne consegue che i versamenti contributivi dovuti per la gestione artigiani e commercianti devono essere eseguiti mediante tale modello.
Termini di versamento dei contributi
Per i contributi dovuti sul minimale di reddito, le scadenze richiamate sono quelle previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 422/1998:
- 16 maggio 2000,
- 16 agosto 2000,
- 16 novembre 2000,
- 16 febbraio 2001.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono invece essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2000, quindi:
- entro il 20 giugno 2000 per saldo 1999 e primo acconto 2000,
- entro il 30 novembre 2000 per il secondo acconto 2000.
La circolare precisa che il versamento del saldo 1999 e del primo acconto 2000 può essere effettuato entro il 20 luglio 2000, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, ai sensi del D.P.C.M. 20 aprile 2000.
Maggiorazione dello 0,40% per differimento
La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e lo stesso codice INPS utilizzato per il versamento del relativo contributo. La maggiorazione riguarda il differimento del saldo 1999 e del primo acconto 2000.
Rateizzazione del saldo 1999 e del primo acconto 2000
La rateizzazione è ammessa solo se il contribuente ha esercitato l’opzione nella dichiarazione, compilando la casella 2 del rigo RX30 del quadro RX di UNICO 2000. In tal caso, le somme dovute a titolo di saldo 1999 e di primo acconto 2000 possono essere versate nel numero di rate mensili prescelto.
La rateizzazione può riguardare esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultano a debito nel quadro RR per mancato versamento, totale o parziale, all’atto della compilazione di UNICO 2000.
La prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le rate successive:
- entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA,
- entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro novembre.
L’importo di ciascuna rata è determinato sommando il capitale e l’eventuale maggiorazione dello 0,40%, dividendo tale importo per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi relativi alla singola rata. Per l’anno 2000 gli interessi sono dovuti nella misura del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Gli interessi devono essere corrisposti con l’apposito codice tributo o causale contributo per ciascuna sezione del modello e decorrono dal termine ordinario di versamento, che coincide con la prima rata.
Nella compilazione dell’F24 in caso di rateizzazione:
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi,
- le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi,
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti sia la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 20 luglio; la quota della maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
Quadro RR di UNICO 2000 - sezione I: artigiani e commercianti
Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 241/1997, anche per il 2000 il quadro RR di UNICO 2000 persone fisiche deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per il 1999 dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
La sezione I del quadro RR deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali per sé e per i familiari collaboratori. Sono esonerati dalla compilazione i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all’INPS ma non hanno ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione con attribuzione del codice azienda.
Viceversa, i soggetti che hanno già ricevuto la comunicazione di iscrizione e del relativo codice azienda, ma non hanno ancora ricevuto i modelli di pagamento, devono comunque compilare il quadro RR; in tal caso l’intero importo dei contributi dovuti va riportato nel rigo RR12, sia per la parte sul minimale sia per quella sulla quota eccedente.
Base imponibile, massimali e aliquote per artigiani e commercianti
La base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 1999, con un minimale di L. 22.351.888 e un massimale di L. 108.800.000, entrambi rapportabili ai mesi in caso di attività non svolta per l’intero anno, sia per la gestione artigiani sia per quella commercianti.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, il massimale è pari a L. 141.991.000 e non può essere rapportato ai mesi di attività.
Per i soci di S.r.l., la base imponibile è il reddito d’impresa della società rapportato al socio in relazione alla partecipazione agli utili, a prescindere dall’effettiva distribuzione.
Le aliquote da applicare sono:
- Gestione artigiani: 16,00% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 e L. 65.280.000; 17,00% per i redditi compresi tra L. 65.280.001 e L. 108.800.000;
- Gestione commercianti: 16,39% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 e L. 65.280.000; 17,39% per i redditi compresi tra L. 65.280.001 e L. 108.800.000.
Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte:
- artigiani: 13,00% e 14,00%,
- commercianti: 13,39% e 14,39%.
È inoltre dovuto per ciascun iscritto il contributo per la tutela della maternità, fissato in L. 1.578 mensili.
Dati da indicare nei righi della sezione I
La circolare specifica che il titolare dell’impresa deve determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa, distinguendo imponibile e contributi, con arrotondamento agli importi alle mille lire inferiori o superiori secondo le regole della dichiarazione.
Nel rigo RR1 va riportato il codice azienda attribuito dall’INPS, composto da 8 caratteri numerici e 2 alfabetici, indicato nella lettera di accompagnamento dei modelli F24 alla voce "COD. azienda". Se il contribuente svolge attività di affittacamere, va barrata la relativa casella. Il rigo RR2 è riservato ai dati contributivi del titolare.
Nei righi da RR2 a RR8 devono essere indicati:
- il codice fiscale dei componenti del nucleo aziendale, escluso quello del titolare,
- l’eventuale flag di lavoratore privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
- il periodo contributivo dell’anno 1999, con inizio e fine,
- il codice di agevolazione contributiva, se spettante.
Le agevolazioni riconosciute dall’INPS sono indicate con i codici:
- A: riduzione del 50% dei contributi IVS per pensionati ultrasessantacinquenni,
- B: riduzione di tre punti dell’aliquota IVS per collaboratori con meno di 21 anni,
- C: sospensione del pagamento del 50% dei contributi per soggetti under 32 iscritti per la prima volta nel 1998,
- D: riduzione del pagamento del 50% dei contributi per soggetti under 32 iscritti per la prima volta nel 1999,
- E: combinazione della riduzione B con una delle riduzioni C o D.
Se nel corso dell’anno cambia il diritto all’agevolazione, occorre compilare distinti righi per i diversi periodi di validità; se la variazione riguarda il titolare, nel rigo ulteriore va indicato il suo codice fiscale.
Nelle colonne successive vanno riportati il periodo di spettanza della riduzione, i redditi d’impresa 1999 attribuiti ai singoli iscritti e assoggettabili a contribuzione, il contributo IVS, il contributo maternità e il totale dei contributi dovuti. Se il reddito d’impresa è inferiore al minimale, va comunque indicato il minimale, salvo il caso dell’attività di affittacamere, per la quale va indicato il reddito effettivamente percepito. Per le attività non svolte per l’intero anno, si indica il reddito effettivo, fermo restando il minimale e il massimale rapportati ai mesi di attività; tale rapporto non si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Determinazione del saldo nella sezione I e crediti pregressi
I righi da RR9 a RR15 servono a determinare complessivamente i contributi dovuti o le eventuali somme a credito. In particolare:
- RR9: totale dei contributi, sommando gli importi della colonna 11;
- RR10: totale dei versamenti effettuati per il 1999, al netto di oneri accessori o quote associative, limitatamente ai contributi IVS sul minimale e di maternità effettivamente versati nelle quattro rate trimestrali e ai contributi IVS pagati a titolo di primo e secondo acconto;
- RR11: importi relativi a quote associative o oneri accessori;
- RR12: contributi sul minimale relativi al 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti alla presentazione del modello UNICO 2000;
- RR13: eventuale credito contributivo riferito al 1997 e già portato in diminuzione dei contributi 1999;
- RR14: eccedenza dei contributi eventualmente derivante dalla precedente dichiarazione;
- RR15: somme compensate con F24 riferite all’eccedenza della precedente dichiarazione;
- RR16: eventuale credito contributivo 1998 portato in diminuzione dei contributi 1999.
Il calcolo del debito o credito va eseguito con la formula RR9 - RR10 - RR12 - RR13 - RR14 + RR15. Se il risultato è pari o superiore a zero, va indicato in RR17; se inferiore a zero, in RR18. Se i righi della sezione non bastano per tutti i collaboratori, va utilizzato un modulo aggiuntivo, compilando RR9-RR18 soltanto nel primo quadro.
Compensazione del credito risultante dalla sezione I
L’importo a credito risultante dal rigo RR18 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 2 del rigo RX6 del quadro RX di UNICO 2000. Per compensare, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:
- la causale contributo AP per gli artigiani o CP per i commercianti,
- il codice sede,
- il codice INPS da utilizzare per il saldo 1999, rilevabile dal prospetto allegato ai modelli F24,
- il periodo di riferimento,
- l’importo da compensare.
La circolare evidenzia che, ai fini del D.Lgs. n. 241/1997, le procedure contabili neutralizzano le compensazioni effettuate nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito. Pertanto, il credito può essere utilizzato indifferentemente per tutti i versamenti di imposte e contributi effettuabili con F24. La compensazione è possibile fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.
Sezione II del quadro RR: Gestione separata INPS
La sezione II del quadro RR deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR e che sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Non sono tenuti alla compilazione:
- i professionisti già assicurati presso altre casse professionali, limitatamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le stesse,
- i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad altre forme assicurative, come le ostetriche iscritte alla gestione commercianti o i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals.
Base imponibile e aliquote per la Gestione separata
La base imponibile è il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all’anno cui si riferisce la contribuzione. Per il 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000, deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
- 12% per i professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione separata;
- 10% per i professionisti pensionati o per quelli che abbiano un diverso rapporto assicurativo-contributivo, ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.
Nel rigo RR19 devono essere riportati:
- il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il massimale,
- il periodo di produzione del reddito,
- l’aliquota applicata,
- il contributo dovuto,
- il contributo versato.
Se nel corso dell’anno varia l’aliquota applicabile, ad esempio per l’inizio di un lavoro subordinato dal mese di maggio, occorre compilare due righi distinti, come RR19 e RR20, ripartendo il reddito annuale tra i diversi periodi e applicando le aliquote corrispondenti. Se il reddito supera il massimale, la somma va riproporzionata in base ai mesi dei singoli periodi. Anche in questa sezione, se i righi non bastano per indicare tutti i periodi con aliquota diversa, va utilizzato un secondo quadro.
Saldo, crediti e compensazione nella sezione II
Nel rigo RR21 va indicato il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati, mentre nei righi RR22, RR23 e RR24 devono essere riportati, rispettivamente, il credito utilizzabile in compensazione risultante dalla dichiarazione precedente, gli importi già compensati con F24 riferiti all’eccedenza precedente e l’eventuale credito contributivo 1998 portato in diminuzione dei contributi 1999.
Il calcolo da effettuare è RR21 col. 5 - RR21 col. 6 - RR22 + RR23. Se il risultato è pari o superiore a zero, va indicato nel rigo RR25; se inferiore a zero, nel rigo RR26.
La circolare conclude ribadendo l’impianto operativo della compensazione e le modalità di compilazione del quadro RR per il corretto calcolo dei contributi dovuti e delle eventuali eccedenze.
Punti principali
Spedizione modelli F24 e modalità di pagamento
Sono in spedizione i modelli F24 nella nuova versione approvata con D.P.C.M. 31 marzo 2000, predisposti per i contributi dovuti nell’anno in corso da artigiani ed esercenti attività commerciali. I modelli riguardano i primi quattro trimestri dell’anno, il saldo 1999 e gli acconti 2000, e sono accompagnati da prospetto di liquidazione e lettera esplicativa. I modelli inviati sono in lire; per pagare in euro il contribuente deve richiedere il modello F24 in euro presso le sedi dell’Istituto. Il modello F24 è indicato come unico mezzo di pagamento per i lavoratori autonomi interessati, titolari o meno di partita IVA.
Termini di versamento dei contributi
I contributi sul minimale di reddito vanno versati alle scadenze del 16 maggio 2000, 16 agosto 2000, 16 novembre 2000 e 16 febbraio 2001. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono le scadenze delle imposte sui redditi: entro il 20 giugno 2000 per saldo 1999 e primo acconto 2000, ed entro il 30 novembre 2000 per il secondo acconto 2000. Il saldo 1999 e il primo acconto 2000 possono essere versati entro il 20 luglio 2000 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Maggiorazione dello 0,40% e relativa causale
La maggiorazione dello 0,40% per il differimento del versamento deve essere versata separatamente dai contributi, usando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti, insieme al codice INPS utilizzato per il contributo principale.
Rateizzazione del saldo 1999 e del primo acconto 2000
La rateizzazione è ammessa solo se il contribuente ha esercitato l’opzione nel quadro RX, casella 2 del rigo RX30 di UNICO 2000. Può riguardare esclusivamente i contributi sulla quota eccedente il minimale, non quelli dovuti sul minimale, anche se ancora a debito nel quadro RR. La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo e/o acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano deve concludersi entro novembre. Gli interessi di rateazione, per il 2000 pari al 6% annuo e allo 0,50% mensile, vanno esposti separatamente e decorrono dal termine ordinario di versamento, coincidente con la prima rata.
Compilazione del quadro RR - sezione I (artigiani e commercianti)
La sezione I del quadro RR di UNICO 2000 deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci con propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi per sé e per i familiari collaboratori. Sono esonerati i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all’INPS ma non hanno ancora ricevuto la comunicazione di iscrizione con attribuzione del codice azienda. Al contrario, chi ha già ottenuto il codice azienda deve compilare il quadro RR anche se non ha ancora ricevuto i modelli di pagamento; in tal caso l’intero importo dei contributi va indicato nel rigo RR12.
Base imponibile, massimali e aliquote per artigiani e commercianti
La base imponibile è data dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 1999, con minimale di L. 22.351.888 e massimale di L. 108.800.000, entrambi rapportabili ai mesi di attività; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, il massimale è L. 141.991.000 e non è rapportabile ai mesi. Per i soci di S.r.l. conta il reddito d’impresa della società attribuito al socio in base alla quota di utili. Le aliquote sono: artigiani 16% fino a L. 65.280.000 e 17% oltre tale soglia; commercianti 16,39% fino a L. 65.280.000 e 17,39% oltre. Per i familiari collaboratori fino a 21 anni le aliquote sono ridotte al 13% e 14% per gli artigiani e al 13,39% e 14,39% per i commercianti. È inoltre dovuto il contributo maternità di L. 1.578 mensili.
Dati da indicare nella sezione I e agevolazioni
Nel quadro RR vanno indicati il codice azienda, il codice fiscale dei componenti del nucleo aziendale, il periodo di contribuzione, i redditi, i contributi Ivs, il contributo maternità e il totale dei contributi dovuti. Sono previsti codici di agevolazione: A per riduzione del 50% ai pensionati ultrasessantacinquenni; B per riduzione di tre punti per collaboratori under 21; C per sospensione del 50% per soggetti under 32 iscritti per la prima volta nel 1998; D per riduzione del 50% per soggetti under 32 iscritti per la prima volta nel 1999; E per la combinazione della riduzione B con una delle riduzioni C o D. Se il diritto all’agevolazione cambia in corso d’anno, occorre compilare distinti righi per i diversi periodi.
Calcolo del debito/credito nella sezione I e compensazioni pregresse
I righi RR9-RR18 servono a determinare il saldo complessivo: totale contributi, versamenti effettuati, oneri accessori, contributi non ancora scaduti, crediti da autoconguaglio 1997 e 1998, eccedenze della precedente dichiarazione e importi già compensati con F24. Il calcolo da effettuare è RR9 - RR10 - RR12 - RR13 - RR14 + RR15. Se il risultato è positivo o nullo, va indicato in RR17; se negativo, in RR18. Se i righi non bastano per tutti i collaboratori, si usa un ulteriore modulo, compilando RR9-RR18 solo nel primo quadro.
Compensazione del credito risultante dal quadro RR
L’eventuale credito indicato al rigo RR18 può essere compensato in F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 colonna 2 di UNICO 2000. Per la compensazione si indicano causale AP o CP, codice sede, codice INPS relativo al saldo 1999, periodo di riferimento e importo da compensare. La circolare precisa che, ai fini del D.Lgs. 241/1997, la compensazione è neutralizzata dalle procedure contabili e può essere utilizzata indifferentemente per imposte e contributi versabili con F24. La compensazione è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito.
Sezione II del quadro RR - Gestione separata INPS
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi ex art. 49, comma 1, TUIR, tenuti alla Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Non devono compilarla i professionisti già iscritti ad altre casse professionali per i redditi assoggettati alle stesse, né i soggetti assoggettati ad altre forme assicurative per l’attività professionale (ad esempio ostetriche iscritte alla gestione commercianti o lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals).
Aliquote, massimale e compilazione della sezione II
La base imponibile è il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. Per il 1999 il contributo si calcola entro il massimale di L. 141.991.000 applicando il 12% ai professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata e il 10% ai professionisti pensionati o con altro rapporto assicurativo-contributivo, come un lavoro subordinato. Nel rigo RR19 vanno indicati reddito imponibile, periodo, aliquota, contributo dovuto e contributo versato. Se nel corso dell’anno cambia l’aliquota, si compilano due righi distinti, ad esempio RR19 e RR20, per i diversi periodi; se il reddito supera il massimale, esso va riproporzionato ai mesi dei singoli periodi.
Determinazione del saldo nella sezione II
Nel rigo RR21 va riportato il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati; nei righi RR22-RR24 si indicano credito da precedente dichiarazione, importi già compensati e eventuale credito 1998 portato in diminuzione dei contributi 1999. Il calcolo finale è RR21 col.5 - RR21 col.6 - RR22 + RR23. Se il risultato è positivo o nullo, va indicato in RR25; se negativo, in RR26. Se i righi non bastano per tutti i periodi con aliquota diversa, si usa un secondo quadro, compilando RR21-RR26 solo nel primo.
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