Circolare numero 96 del 18-5-2000
Gestione esenzioni per calamità ai datori di lavoro agricolo e lavoratori autonomi agricoli: Siccità Legge 286/1989 e Legge 31/1991 Calamità Legge 185/1992 (fino all’anno 1996 per lavoratori autonomi assuntori di manodopera) Inserimento carichi relativi a somme aggiuntive condono Legge 63/1993 e per ritardato versamento. Implementazione opzione inserimento versamenti provvisori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’utilizzo della procedura di movimentazione dell’estratto conto contributivo "ECCO" per gestire gli esoneri per siccità ex L. 286/1989 e L. 31/1991, nonché gli esoneri calamità ex L. 185/1992 per lavoratori autonomi agricoli assuntori di manodopera. Illustra inoltre l’inserimento di carichi per somme aggiuntive del condono L. 63/1993 e l’inserimento di versamenti provvisori non ancora registrati, con regole operative, codici da utilizzare, criteri di calcolo e casi particolari.
Procedure ECCO per esoneri calamità e inserimento carichi/versamenti provvisori
Esenzioni per siccità, esoneri calamità e movimentazione dell’estratto conto ECCO
La circolare disciplina una serie di funzionalità operative della procedura di movimentazione dell’estratto conto contributivo "ECCO" per la gestione di esoneri, carichi e versamenti provvisori in ambito agricolo. In particolare, interviene sugli esoneri per siccità ex L. 286/1989 e L. 31/1991, sugli esoneri calamità ex L. 185/1992 per lavoratori autonomi agricoli assuntori di manodopera, sull’inserimento di carichi per somme aggiuntive e sull’inserimento di versamenti non ancora registrati.
Esoneri per siccità ex L. 286/1989 e L. 31/1991
Con riferimento ai messaggi n. 22141 dell’8 marzo 1999 e n. 29573 del 5 maggio 1999, viene rilasciata la procedura per l’inserimento dello sgravio relativo alle leggi n. 286/1989 e n. 31/1991 a favore dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli. Gli esoneri già calcolati sulle competenze principali degli anni 1989, 1990 e 1991 tramite la procedura su sistema As400 PN possono essere gestiti in ECCO mediante l’opzione sgravi.
La procedura consente:
- l’inserimento degli esoneri anche se le domande non siano state acquisite con la procedura citata;
- la revoca, tramite sgravio negativo, degli esoneri già valorizzati in estratto conto ma non dovuti.
Si ricorda inoltre che, se per una medesima azienda è già stato effettuato lo sgravio ex L. 286/1989 per la competenza 1990, lo sgravio ex L. 31/1991 può essere eseguito solo per la competenza 1991.
Misura dell’esonero e modalità di applicazione
Le leggi citate prevedono uno sgravio pari al 50% del carico contributivo, anche se lo stesso sia stato posto in riscossione con ruoli suppletivi. L’esonero deve essere applicato:
- sul carico al netto di eventuali sgravi da ritariffazione;
- sia sui contributi obbligatori sia su eventuali oneri accessori;
- con esclusione delle quote associative.
Lo sgravio, positivo o negativo, deve avere codice tipo sgravio "A"; nell’estratto conto di dettaglio è segnalato con la lettera "A".
Consultazione preventiva dell’estratto conto
Prima di effettuare le movimentazioni, è necessario consultare l’estratto conto dettagliato. L’accesso avviene inserendo il codice contribuente, dando invio, indicando il progressivo da visualizzare e premendo PF5. La circolare richiama espressamente quanto già evidenziato con la circolare n. 3 del 2000.
Esoneri ex L. 185/1992 per calamità
La procedura ECCO, con l’opzione sgravi, deve essere utilizzata anche per gli esoneri ex L. 185/1992 relativi alle aziende con dipendenti, quindi OTI e/o OTD, condotte da lavoratori autonomi assuntori di manodopera, per gli esercizi di riscossione dal 1992 al 1996.
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi netti a carico del datore di lavoro in naturale scadenza nei dodici mesi successivi all’evento, come già precisato con circolare n. 4 del 1999. Non riguarda quindi il contributo a carico del lavoratore.
Determinazione dell’importo esonerabile
Ai fini del calcolo dell’importo da esonerare, le basi imponibili trimestrali possono essere reperite:
- tramite la procedura di consultazione aziende e lavoratori agricoli, attivabile da MENUAGRI con opzione "D";
- oppure dai tabulati modello "1R" elaborati a suo tempo.
La base imponibile va moltiplicata per le aliquote a carico del lavoratore, distinte per IVS e SSN. Il contributo così ottenuto deve essere sottratto dal totale contributivo presente in estratto conto, sempre separatamente per IVS e SSN. Sul contributo netto risultante si applica poi la riduzione percentuale prevista per la specifica calamità.
Aliquote riportate e criterio temporale
La circolare riporta una tabella di aliquote a carico del lavoratore tradizionale e del lavoratore tradizionale extra CEE, per OTI e OTD, valida per i periodi dal 1991 al 1996. Sono indicati, per ciascun intervallo temporale, i valori di IVS e SSN e le percentuali dovute per zona tariffaria (ZM, SV nord, SV sud).
Viene precisato che è stata inserita anche l’aliquota del 1991, pur essendo la legge del 1992, perché l’esonero riguarda i contributi in naturale scadenza nei dodici mesi successivi all’evento; pertanto, per una calamità verificatasi il 1° marzo 1992, possono rientrare nell’esonero anche i trimestri terzo e quarto, purché non siano già oggetto di riduzione per effetto della L. 31/1991.
Esempio di calcolo
La circolare riporta un esempio riferito al trimestre IV/96:
- carico contributivo in estratto conto per IVS: 100.000;
- base imponibile rilevata: 400.000;
- aliquota IVS a carico del lavoratore: 6,04%;
- contributo IVS a carico del lavoratore: 400.000 x 6,04% = 24.160;
- carico su cui applicare la riduzione: 100.000 - 24.160 = 75.840;
- riduzione: 75.840 x 25% = 18.960.
L’importo di 18.960 costituisce l’esonero da indicare nella movimentazione dell’estratto conto con la segnalazione "E". La percentuale di riduzione varia in funzione del danno e dell’evento calamitoso.
Inserimento carichi per somme aggiuntive
La funzione "inserimento carichi" è stata realizzata per consentire l’inserimento in estratto conto dei carichi relativi a:
- somme aggiuntive dovute per il condono ex L. 63/1993;
- somme aggiuntive per ritardato versamento.
Per i condoni presentati per omesso versamento, e in assenza di una specifica procedura di gestione, è necessario inserire le somme aggiuntive. La circolare ricorda che il condono L. 63/93 prevedeva sanzioni pari al 17% annuo fino a un massimo del 50% dei contributi condonati.
Il dato della somma aggiuntiva deve essere ricavato dalle domande di condono presentate dalle ditte o dai prospetti compilati dalle Sedi.
Casi ricorrenti nell’estratto conto ECCO
Vengono evidenziate alcune situazioni frequenti:
- se il versamento comprensivo di contributi e sanzioni è già registrato e riconoscibile dalle prime tre cifre della specie pari a 930, ma il carico delle sanzioni non è presente, l’importo eccedente ha generato un credito sospeso che va annullato con l’inserimento del carico delle somme aggiuntive;
- se il versamento è già registrato con specie 930 e l’eccedenza è stata stornata ad altri debiti, occorre individuare la riga a cui l’eccedenza è stata erroneamente stornata e procedere allo storno a fronte del carico della somma aggiuntiva già inserito, purché il credito dell’Istituto non sia prescritto;
- per i versamenti parziali, nella prima fase si procede all’inserimento della somma aggiuntiva per l’importo pari all’eccedenza del versamento.
È riportato un esempio: carico 100.000, versamento 930 pari a 120.000, carico somma aggiuntiva pari a 20.000.
Codifiche da attribuire ai carichi
Per estratto conto con codice contribuente, la specie deve essere così attribuita:
- tipo tributo con "8" in terza cifra;
- anno di competenza: "00";
- anno di riscossione: "93";
- trimestre di riscossione: "0".
Per estratto conto con codice personale:
- anno e trimestre di competenza: "000";
- anno e trimestre di riscossione: "930";
- tipo tributo: "S".
Per i carichi relativi a somme aggiuntive da ritardato versamento, se in estratto conto è presente un versamento già comprensivo della sanzione calcolata manualmente oppure deve essere inserito un versamento provvisorio comprensivo di somme aggiuntive per un carico contributivo presente ma privo del relativo carico sanzionatorio, quest’ultimo deve essere inserito come carico. In tali casi la specie è quella del versamento, ma con "8" in terza cifra del tipo tributo.
Carichi per anomalie di aggiornamento dell’estratto conto
L’opzione di inserimento carichi può essere utilizzata anche quando la tariffazione è stata regolarmente eseguita e i bollettini di pagamento sono stati inviati, ma per problemi tecnici non è stato aggiornato l’estratto conto. La circolare segnala che questo fenomeno si è verificato per alcune province relativamente al ruolo suppletivo 1989 per OTI e OTD.
Inserimento di versamenti provvisori
È stata implementata l’opzione per l’inserimento in estratto conto dei versamenti non ancora registrati negli archivi di gestione, come richiamato dal messaggio n. 9705 del 24 settembre 1999. In particolare, è consentito l’inserimento:
- dei versamenti effettuati sui c/c decentrati del recupero crediti, di cui al messaggio n. 285/98;
- dei versamenti effettuati sul c/c centralizzato n. 8045 relativo al condono per omesso versamento.
Per i c/c decentrati del recupero crediti, occorre registrare l’intero importo versato, previa verifica di quadratura con lo SC7/24; eventuali somme aggiuntive devono essere valorizzate in estratto conto tramite la creazione del relativo carico secondo le modalità già descritte, così da poter poi effettuare lo storno dal versamento provvisorio al carico contributivo e agli oneri accessori inseriti.
Per i versamenti sul c/c 8045, l’inserimento è ammesso esclusivamente per il condono ex L. 63/93, poiché tale regolarizzazione non è gestita da procedure su AS400. Anche in questo caso deve essere creato in estratto conto il carico della somma aggiuntiva effettivamente versata.
Versamenti con modalità diverse
Per versamenti affluiti con modalità diverse, ad esempio somme stornate da altre gestioni o versamenti effettuati su conti correnti bancari, deve essere indicato come numero di c/c postale il codice 99999999. Nei casi di storno da altre gestioni, la data di versamento da registrare nel pannello di acquisizione dei versamenti provvisori è quella in cui la somma è effettivamente disponibile.
Riferimenti richiamati
La circolare richiama espressamente i messaggi n. 22141 dell’8 marzo 1999, n. 29573 del 5 maggio 1999, n. 9705 del 24 settembre 1999, n. 285/98 e la circolare n. 3 del 2000, oltre alla circolare n. 4 del 1999 per il criterio dei contributi esonerabili ex L. 185/1992.
Punti principali
Esoneri per siccità ex L. 286/1989 e L. 31/1991
Viene rilasciata la procedura per l’inserimento dello sgravio relativo alle leggi citate. Gli esoneri, già calcolati sulle sole competenze principali degli anni 1989, 1990 e 1991 per le domande acquisite su As400 PN, possono essere inseriti anche per domande non acquisite con tale procedura. È possibile inoltre revocare con sgravio negativo gli esoneri già valorizzati in estratto conto ma non dovuti. Lo sgravio è pari al 50% del carico contributivo, al netto di eventuali sgravi da ritariffazione, e riguarda contributi obbligatori ed eventuali oneri accessori, esclusi i contributi associativi. Deve essere usato il codice tipo sgravio "A", che compare con la lettera "A" nell’estratto conto di dettaglio.
Gestione degli esoneri ex L. 185/1992 per calamità
Tramite ECCO con l’opzione sgravi devono essere gestiti anche gli esoneri ex L. 185/92 per aziende con dipendenti OTI e/o OTD condotte da lavoratori autonomi assuntori di manodopera, per gli esercizi di riscossione dal 1992 al 1996. L’esonero riguarda solo i contributi netti a carico del datore di lavoro in naturale scadenza nei dodici mesi successivi all’evento e non il contributo a carico del lavoratore. Per determinare l’importo esonerabile, le basi imponibili trimestrali si ricavano dalla consultazione aziende e lavoratori agricoli su MENUAGRI opzione "D" o dai modelli 1R; la base imponibile va moltiplicata per le aliquote a carico del lavoratore, separatamente per IVS e SSN, poi sottratta dal carico in estratto conto e infine ridotta secondo la percentuale prevista per la calamità.
Aliquote e esempio di calcolo per gli esoneri calamità
La circolare riporta una tabella di aliquote a carico del lavoratore tradizionale e extra CEE, per OTI e OTD, nei periodi 1991-1996, con percentuali IVS e SSN e percentuali di riduzione per zona tariffaria (ZM, SV nord, SV sud). Viene precisato che è inclusa anche l’aliquota 1991, sebbene la legge sia del 1992, perché l’esonero può riguardare i contributi con naturale scadenza nei dodici mesi successivi all’evento. È fornito un esempio numerico sul trimestre IV/96: su un carico IVS di 100.000 e base imponibile 400.000, con aliquota lavoratore 6,04%, il contributo a carico lavoratore è 24.160; il carico su cui applicare la riduzione diventa 75.840 e, con riduzione del 25%, l’esonero è 18.960 da indicare con segnalazione "E".
Inserimento carichi per somme aggiuntive e ritardato versamento
L’opzione "inserimento carichi" consente di inserire in estratto conto i carichi relativi alle somme aggiuntive dovute per il condono ex L. 63/93 e alle somme aggiuntive per ritardato versamento. Per il condono L. 63/93, in assenza di una procedura specifica, devono essere caricate le sanzioni pari al 17% annuo fino a un massimo del 50% dei contributi condonati, sulla base delle domande o dei prospetti delle Sedi. La circolare descrive casi ricorrenti in ECCO: versamenti già registrati con specie 930 che generano credito sospeso da annullare o importi stornati ad altri debiti da riallineare, nonché la gestione dei versamenti parziali con imputazione della sola eccedenza quale somma aggiuntiva. Sono inoltre indicate le specie da attribuire sia per estratto conto con codice contribuente sia per estratto conto con codice personale.
Inserimento carichi per anomalie di tariffazione
La stessa opzione può essere usata per inserire carichi per i quali la tariffazione è stata effettuata e i bollettini sono stati inviati, ma per problemi tecnici non è stato aggiornato l’estratto conto. La circolare cita come esempio alcune province con riferimento al ruolo suppletivo 1989 per OTI e OTD.
Inserimento versamenti provvisori
Viene implementata l’opzione per inserire in estratto conto i versamenti non ancora registrati negli archivi di gestione. È consentito l’inserimento dei versamenti affluiti sui c/c decentrati del recupero crediti e sul c/c centralizzato n. 8045 per il condono da omesso versamento. Per i c/c decentrati occorre registrare l’intero importo versato, verificandone la quadratura con lo SC7/24; eventuali somme aggiuntive vanno valorizzate con apposito carico. Per il c/c 8045 l’inserimento è ammesso solo per il condono ex L. 63/93, con creazione del carico della somma aggiuntiva effettivamente versata.
Modalità operative e codici per i versamenti provvisori
Per versamenti affluiti con modalità diverse, ad esempio somme stornate da altre gestioni o versamenti su conti correnti bancari, deve essere indicato come numero di c/c postale il codice 99999999. In caso di storni da altre gestioni, la data da registrare è quella di effettiva disponibilità della somma. La circolare richiama anche il messaggio n. 9705 del 24 settembre 1999 e il messaggio n. 285/98 per i riferimenti procedurali.
Consultazione dell’estratto conto prima delle movimentazioni
Prima di effettuare le movimentazioni è necessario consultare l’estratto conto dettagliato, accedendo dopo l’inserimento del codice contribuente, con il progressivo da visualizzare e il tasto PF5, come già ribadito dalla circolare n. 3 del 2000.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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