Provvedimento AGCM IP379 del 26/05/2026
LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Locauto Rent S.p.A., operatore del noleggio auto a breve termine, che dopo un precedente accertamento AGCM sulla vessatorietà di una clausola contrattuale ha continuato ad applicare ai consumatori una fee per la gestione delle sanzioni amministrative e non ha rimosso la clausola dalla documentazione contrattuale. L’Autorità ha ritenuto integrata l’inottemperanza alla propria diffida ex art. 27, comma 12, Codice del consumo, respingendo le giustificazioni della società e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro, con ordine di comunicare entro 30 giorni le iniziative assunte per adempiere.
Locauto Rent S.p.A. - inottemperanza alla diffida su clausola fee per gestione sanzioni amministrative nel noleggio auto - sanzione da 1.000.000 €
Locauto Rent S.p.A. - inottemperanza a diffida su fee per gestione sanzioni amministrative
Il provvedimento riguarda Locauto Rent S.p.A., operatore nel noleggio veicoli a breve termine, già destinatario di un accertamento AGCM sulla vessatorietà di una clausola contrattuale relativa all’addebito ai clienti di un importo per la gestione delle sanzioni amministrative e di una penale collegata. Il nuovo procedimento IP379 è stato avviato per verificare il mancato adeguamento alla diffida contenuta nel provvedimento precedente.
Origine del procedimento e precedente accertamento
Con il provvedimento n. 31661 del 5 agosto 2025 l’Autorità aveva dichiarato vessatoria, nei rapporti con i consumatori, la clausola che imponeva al cliente, in caso di violazioni del Codice della strada o di altre sanzioni amministrative, il pagamento delle contravvenzioni, il rimborso di eventuali addebiti di terzi e, soprattutto, il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza delle sanzioni amministrative, oltre a una penale prevista nelle condizioni particolari di noleggio.
La clausola, nella versione oggetto di contestazione, prevedeva un "servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative" pari a 5,00 euro per sanzione e una penale di 15,00 euro per violazione; nella versione modificata in corso di procedimento, la penale era stata innalzata a 25,00 euro per singola violazione.
A fronte dell’accertata vessatorietà, il provvedimento del 2025 aveva irrogato una sanzione di 400.000 euro e disposto la diffida a cessare l’impiego della clausola, con obbligo di comunicare entro 90 giorni le iniziative assunte.
Condotta contestata nel procedimento IP379
Successivamente sono pervenute nuove segnalazioni di consumatori che continuavano a denunciare l’applicazione della fee. La società, nella relazione di ottemperanza del 4 novembre 2025, ha dichiarato di non voler eliminare la clausola né sospenderne l’applicazione nelle more del ricorso amministrativo proposto contro il provvedimento originario.
Nel procedimento IP379 l’Autorità ha quindi contestato la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver dato seguito al provvedimento inibitorio e per aver continuato ad addebitare ai clienti qualificabili come consumatori un importo autonomo e ulteriore rispetto al prezzo del noleggio, relativo alla gestione delle sanzioni amministrative comminate durante il periodo di noleggio.
Argomentazioni del professionista
Locauto ha sostenuto che la propria scelta fosse giustificata dal rischio di subire un pregiudizio economico irreparabile e uno svantaggio competitivo, richiamando la vicenda di un precedente provvedimento AGCM su una clausola analoga, poi annullato dal Consiglio di Stato. Secondo la società, la mancata applicazione della fee avrebbe favorito i concorrenti e, se il provvedimento fosse stato annullato, la perdita economica non sarebbe stata recuperabile; al contrario, se il provvedimento fosse stato confermato, gli importi avrebbero comunque potuto essere restituiti ai consumatori.
La società ha anche sostenuto che il provvedimento oggetto di impugnazione presentasse criticità analoghe a quelle già censurate in passato dal giudice amministrativo.
Valutazioni dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto non persuasive tali difese. Ha osservato che il timore di un pregiudizio economico o di una alterazione dell’assetto concorrenziale non può legittimare la scelta unilaterale di non eseguire un provvedimento dell’Autorità non sospeso. Ha inoltre precisato che la società avrebbe potuto far valere tali ragioni in sede cautelare dinanzi al TAR del Lazio, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha accertato che la clausola dichiarata vessatoria era ancora presente nella documentazione contrattuale e che la fee continuava a essere applicata ai consumatori, anche dopo l’accertamento della sua illegittimità. La condotta è stata quindi qualificata come inottemperanza al provvedimento n. 31661/2025.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo, l’Autorità può irrogare una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro. Nella determinazione dell’importo l’AGCM ha richiamato i criteri dell’art. 11 della l. 689/1981, valutando la gravità della violazione, l’opera svolta per attenuarla e le condizioni economiche dell’impresa.
Nel caso di specie sono stati considerati:
- la dimensione economica della società, indicata come uno dei primari operatori dell’autonoleggio in Italia;
- il fatturato 2024 pari a 238.247.109 euro;
- il margine operativo lordo 2024 pari a 23.822.928 euro;
- la durata della violazione, protrattasi senza soluzione di continuità dal 5 agosto 2025 ed ancora in corso;
- la volontà espressamente dichiarata di non ottemperare.
Per assicurare l’effetto deterrente, l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro.
Dispositivo finale e adempimenti
L’Autorità ha deliberato che il comportamento di Locauto Rent S.p.A. costituisce inottemperanza al provvedimento n. 31661 del 5 agosto 2025, ha irrogato la sanzione di 1.000.000 euro e ha ordinato alla società di comunicare, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per ottemperare alla diffida originaria.
Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento, con avvertenza che in caso di ritardo si applicano interessi di mora e, per ulteriore ritardo, le maggiorazioni previste dalla legge n. 689/1981.
Punti principali
Professionista e origine del procedimento
Locauto Rent S.p.A. opera nel settore del noleggio veicoli a breve termine. Il procedimento IP379 nasce dalla contestazione di non aver ottemperato al precedente provvedimento AGCM n. 31661 del 5 agosto 2025, con cui era stata accertata la vessatorietà della clausola che prevedeva un corrispettivo autonomo per la gestione delle sanzioni amministrative e una penale collegata.
Clausola contestata e persistenza della fee
La clausola inserita nelle condizioni generali e particolari di noleggio imponeva al cliente il pagamento delle contravvenzioni, dei pedaggi e dei parcheggi, oltre a una fee per il servizio di gestione e assistenza delle sanzioni amministrative e a una penale ex art. 8D. Nel corso del procedimento, la società ha mantenuto la clausola nella propria documentazione e ha continuato ad applicare la penale di 25,00 euro per singola violazione.
Valutazione dell'Autorità sull'inottemperanza
L'AGCM ha rilevato che la società aveva espressamente dichiarato di non voler rimuovere la clausola né sospenderne l'applicazione nelle more del giudizio amministrativo pendente contro il provvedimento originario. L'Autorità ha escluso che il timore di un pregiudizio economico o di un’alterazione concorrenziale potesse giustificare la mancata esecuzione della diffida, osservando che tali ragioni avrebbero dovuto essere fatte valere in sede cautelare davanti al TAR.
Esito e sanzione
L’Autorità ha qualificato il comportamento come violazione dell’art. 27, comma 12, Codice del consumo, per inottemperanza a un provvedimento inibitorio non sospeso. Ha irrogato a Locauto Rent S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro, tenendo conto della rilevante dimensione economica della società, della durata della violazione e della necessità di garantire un effetto deterrente.
Adempimenti richiesti
La società deve comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 31661/2025. Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, secondo le modalità indicate nel provvedimento.
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