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Legge

L.R. Puglia 30/2016

Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso.(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 30/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Puglia disciplina la prevenzione e riduzione dei rischi da gas radon negli edifici, prevedendo un Piano regionale radon, limiti di concentrazione per nuove costruzioni ed edifici esistenti, obblighi di misurazione, risanamento e monitoraggio, con possibili sospensioni dell’agibilità in caso di inadempimento. Il testo vigente contiene anche modifiche sopravvenute alla disciplina delle nuove costruzioni; un articolo è stato poi abrogato.

Riduzione dell’esposizione al radon in ambiente chiuso

Norme regionali per la riduzione dell’esposizione al gas radon

La legge disciplina, per la Regione Puglia, le misure di prevenzione e contenimento dell’esposizione della popolazione al gas radon in ambiente chiuso. L’intervento si concentra su nuove costruzioni, edifici esistenti e pianificazione territoriale, con finalità di tutela della salute pubblica e di coordinamento con la normativa statale e comunitaria.

Finalità e criteri generali

La Regione assicura un alto livello di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni naturali e dalle concentrazioni di radon negli edifici residenziali e non residenziali. La disciplina è improntata al principio di massima cautela e prevenzione e si coordina con la normativa statale vigente e con la direttiva 2013/59/Euratom.

Piano regionale radon

Entro due anni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve approvare il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon.

Il Piano è predisposto con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia e dell’Autorità di bacino della Puglia, eventualmente con il contributo dell’Istituto superiore di sanità e di altri enti di ricerca. Può essere redatto anche per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze disponibili.

Il Piano deve disciplinare, tra l’altro:

  • l’aggiornamento delle aree a rischio secondo standard nazionali;
  • l’individuazione degli edifici a rischio;
  • criteri, prescrizioni e modalità per i progetti di risanamento degli edifici esistenti;
  • limiti di concentrazione, prescrizioni costruttive e accorgimenti tecnici per le nuove edificazioni;
  • la banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente;
  • studi continuativi sull’incidenza del radon sulle patologie, in collaborazione con OER e ISS;
  • un sistema di informazione e divulgazione verso la popolazione;
  • il procedimento di monitoraggio, la sua periodicità e le modalità di eventuali interventi di risanamento.

La Giunta regionale aggiorna il Piano quando emergano nuove evidenze di esposizione al rischio. Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, comuni, Città metropolitana, province e Regione devono adeguare i propri strumenti urbanistico-territoriali; fino a tale adeguamento, le prescrizioni del Piano prevalgono su quelle difformi e integrano le norme tecniche.

Nuove costruzioni: limite di concentrazione e obblighi progettuali

Per le nuove costruzioni, fino all’approvazione del Piano regionale radon e all’adeguamento degli strumenti urbanistici, il livello limite di riferimento della concentrazione di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, salvo limiti più restrittivi previsti dalla normativa nazionale o limiti specifici per attività lavorative particolari. Il limite riguarda tutti i locali dell’immobile, con esclusione dei vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete.

Il progetto edilizio deve contenere dati idonei a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon e, in particolare, una relazione tecnica con:

  • indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
  • indicazioni sui materiali impiegati;
  • soluzioni tecniche adeguate per evitare l’accumulo di radon nei locali.

Entro sei mesi dal deposito della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità devono essere avviate le misurazioni su ogni locale della nuova costruzione, secondo le modalità previste per gli edifici esistenti. Le caratteristiche tecniche risultanti dalla relazione progettuale devono essere mantenute anche in caso di successivi interventi edilizi.

L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, utili a definire tecniche costruttive specifiche e prescrizioni su vespai, ventilazione di interrati e seminterrati, oltre che sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici o materiali di origine vulcanica.

Edifici esistenti: limiti, misurazioni e risanamento

Per gli edifici esistenti, fino all’approvazione del Piano regionale radon e all’adeguamento degli strumenti urbanistici, il limite di riferimento è fissato a 300 Bq/mc, misurato come valore medio annuale su due semestri, primaverile-estivo e autunnale-invernale.

Il limite si applica:

  • agli edifici strategici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e agli edifici destinati all’istruzione, compresi asili nido e scuole materne, in tutti i locali dell’immobile;
  • agli interrati, seminterrati e locali a piano terra di edifici diversi dai precedenti e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.

Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo collegamento strutturale con altri locali tale da far superare il limite dimensionale, purché dotati di adeguata ventilazione.

Gli esercenti delle attività interessate devono avviare le misurazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune e ad ARPA Puglia. Se la trasmissione non avviene entro 18 mesi, il comune ordina la trasmissione entro un termine massimo di 30 giorni; il mancato rispetto dell’ordine comporta la sospensione della certificazione di agibilità.

Se le misurazioni superano il limite, il proprietario deve presentare al comune, entro 60 giorni, un piano di risanamento con contenuti formali e sostanziali delle opere e con cronoprogramma, che non può superare un anno. Il comune approva il piano entro 60 giorni, acquisito il parere della ASL.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione del piano, se il comune non ha formulato osservazioni né vietato con provvedimento espresso l’esecuzione, il proprietario deve avviare i lavori nei termini indicati dal piano, purché compatibili con la legge e con la normativa vigente. Le opere devono comunque rispettare le prescrizioni sui tempi e sulle modalità previste dalla legge.

Le opere devono essere concluse nel termine fissato dal comune e comunque entro il termine massimo previsto dal piano, con possibile proroga fino a 6 mesi per comprovati motivi oggettivi.

A lavori conclusi, il proprietario effettua nuove misurazioni annuali sui due semestri e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato, il rispetto dei limiti di legge.

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità del piano comporta la sospensione della certificazione di agibilità e può comportare, con provvedimento espresso, lo sgombero forzoso dell’immobile. La sospensione può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo verifiche puntuali e dopo gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dall’ordinamento statale in materia di agibilità.

Se il proprietario è il comune, gli obblighi ricadono sul dirigente o datore di lavoro dell’ente.

Rinnovo dei controlli e regime successivo

La disposizione sul rinnovo periodico delle attività di monitoraggio è stata abrogata. Restano quindi rilevanti le regole generali dettate per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti, oltre alla pianificazione regionale e agli adeguamenti urbanistici previsti dalla legge.

Profili temporali e disciplina transitoria

La normativa prevede una fase transitoria fino all’approvazione del Piano regionale radon e all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: in tale periodo operano i limiti di 300 Bq/mc e gli obblighi di misurazione e risanamento previsti dalla legge. Per le nuove costruzioni, la disciplina sostitutiva successiva ha chiarito l’applicabilità alle costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati dal 19 novembre 2016.

Effetti pratici per i soggetti interessati

La legge incide su:

  • proprietari di immobili;
  • esercenti di attività aperte al pubblico;
  • comuni e altri enti territoriali coinvolti nella pianificazione;
  • progettisti e tecnici abilitati alle misurazioni.

In caso di superamento dei limiti o di omissione delle misurazioni, possono attivarsi procedure amministrative con effetti rilevanti sull’agibilità dell’immobile e sull’obbligo di eseguire interventi di risanamento.

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