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Legge

L.R. Puglia 31/2016

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 31/2016 aggiorna due elenchi di beni regionali/comunali: include gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi” al Comune di Fasano per finalità socio-culturali e turistiche, e aggiunge l’Ostello della Gioventù di Bari-Palese tra i beni turistici. È legge urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione (22 novembre 2016).

Modifiche alla disciplina regionale su demanio, patrimonio e beni turistici della Puglia

Modifiche alla disciplina su demanio, patrimonio e beni turistici della Regione Puglia

La legge regionale Puglia 22 novembre 2016, n. 31 interviene in modo puntuale su due previsioni già vigenti, aggiornando l’elenco di beni e immobili destinati a specifiche attribuzioni o finalità. Il provvedimento ha efficacia nel territorio della Regione Puglia ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, in quanto dichiarato urgente.

Interventi sull’articolo 33 della legge regionale n. 27/1995

La prima modifica riguarda il comma 2-octies dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, relativo alla disciplina del demanio e del patrimonio regionale. La legge corregge il richiamo alle lettere dell’elenco dei beni interessati e integra tale elenco con una nuova previsione specifica.

In particolare:

  • il riferimento ai beni compresi nell’elenco viene esteso anche alla lettera l);
  • dopo la lettera i) è inserita la lettera l), che attribuisce al Comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi”, comprensivi delle relative pertinenze.

Tali immobili devono essere utilizzati per finalità socio-culturali e turistiche.

Interventi sull’articolo 14 della legge regionale n. 1/2002

La seconda modifica riguarda l’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, recante norme di prima applicazione sul riordino del sistema turistico pugliese. Nel comma 8, dopo la lettera c), viene aggiunta la lettera d), che inserisce tra i beni considerati l’Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari, località Palese, di proprietà dell’AA.P.T. di Bari.

La norma non disciplina ulteriori procedure operative o finanziarie, ma si limita ad aggiornare l’elenco dei beni rilevanti ai fini della disciplina turistica regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è qualificata espressamente come urgente e prevede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi dello Statuto regionale. L’entrata in vigore è fissata nel medesimo giorno della pubblicazione, quindi dal 22 novembre 2016.

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