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Legge

LEGGE 1 aprile 2026, n. 56

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.

Normativa italiana26G00077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’Accordo Italia-Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, volto a prevenire e reprimere criminalità grave, transnazionale e terrorismo. L’Accordo disciplina scambio di informazioni, richieste di assistenza, gruppi congiunti, dati personali e spese. Entra in vigore con le notifiche di ratifica dell’Accordo; la legge interna entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica e esecuzione dell’Accordo Italia-Uzbekistan sulla cooperazione di polizia

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Uzbekistan sulla cooperazione di polizia

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo tra Italia e Uzbekistan in materia di cooperazione di polizia e ne dispone l’esecuzione nell’ordinamento interno. Il provvedimento ha anche una rilevante componente di disciplina finanziaria, per coprire gli oneri connessi ad alcune attività previste dall’Accordo.

Oggetto e finalità della cooperazione

L’Accordo mira a promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione tra le due Parti per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue forme gravi ed emergenti, nonché il terrorismo. La cooperazione deve svolgersi nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Autorità competenti e ambito operativo

Per l’Italia l’autorità competente è il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per l’Uzbekistan è il Ministero degli Affari Interni - Dipartimento della Cooperazione Internazionale. La collaborazione riguarda, tra l’altro:

  • criminalità organizzata transnazionale e corruzione;
  • terrorismo e finanziamento di gruppi terroristici;
  • rapimento, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone e traffico di migranti;
  • stupefacenti, precursori chimici, sostanze psicoattive e doping;
  • traffico illecito di armi, esplosivi e munizioni;
  • criminalità informatica e pedopornografia online;
  • reati economici e finanziari, riciclaggio, contraffazione e reati ambientali;
  • reati contro il patrimonio, anche storico-culturale, e reati nel settore dei trasporti;
  • altri reati gravi.

La cooperazione si estende anche alla prevenzione di fenomeni criminali attraverso attività di polizia di prossimità, sicurezza stradale e di luoghi sensibili, polizia scientifica, unità cinofile, formazione, scambio di informazioni tecniche e sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione.

Forme di cooperazione

L’Accordo prevede diverse modalità operative:

  • scambio di informazioni su reati, soggetti, gruppi criminali e terroristici, latitanti, immigrazione irregolare, documenti di viaggio, traffici illeciti e altri dati di interesse reciproco;
  • analisi congiunte di fenomenologie delittuose e condivisione di prassi operative e strumenti investigativi;
  • coordinamento di tecniche investigative speciali, come consegne controllate, sorveglianza elettronica e operazioni sotto copertura;
  • esecuzione di richieste di assistenza;
  • cooperazione strategica tramite formazione, corsi, visite, seminari, scambi di esperti e capacity building.

Le autorità competenti devono scambiarsi l’elenco dei punti di contatto entro 30 giorni di calendario dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Richieste di assistenza e loro esecuzione

La cooperazione avviene, di regola, su richiesta scritta dell’autorità interessata, ma possono essere trasmesse anche informazioni senza richiesta se ritenute utili all’altra Parte. Nei casi urgenti, la richiesta o le informazioni possono essere inviate oralmente, purché siano confermate per iscritto entro 3 giorni.

La richiesta deve indicare, in sintesi, autorità richiedente e richiesta, oggetto, scopo, giustificazione e ogni elemento utile. L’esecuzione deve essere effettuata, per quanto possibile, entro 30 giorni solari, secondo la legge dello Stato della Parte richiesta.

Rifiuto, rinvio e limiti dell’assistenza

La richiesta può essere rifiutata in tutto o in parte se l’esecuzione pregiudica sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali, viola diritti umani e libertà, è in contrasto con la legge interna o con obblighi internazionali, oppure se il fatto non costituisce reato per la legge dello Stato richiesto.

È previsto, ove possibile, un previo confronto tra le Parti per valutare soluzioni alternative o condizioni di esecuzione. L’esecuzione può essere rinviata o subordinata a condizioni se interferisce con procedimenti penali interni.

Trattamento e protezione dei dati personali

I dati personali trasferiti per le finalità di cooperazione di polizia sono trattati solo per gli scopi previsti dall’Accordo e secondo le clausole di protezione contenute nell’allegato, che ne costituisce parte integrante.

L’allegato disciplina in modo dettagliato:

  • definizioni e ambito di applicazione;
  • limitazione delle finalità e proporzionalità dei dati;
  • informativa agli interessati;
  • misure di sicurezza e riservatezza;
  • esercizio dei diritti degli interessati;
  • regole su comunicazione e trasferimento ulteriori;
  • tempi di conservazione;
  • reclami, tutela giurisdizionale e risarcimento;
  • vigilanza delle autorità di controllo.

È previsto anche l’obbligo di notifica delle violazioni di dati personali entro 48 ore all’autorità trasferente.

Gruppi congiunti, riunioni e consultazioni

Le Parti istituiscono un Comitato congiunto di cooperazione strategica, che si riunisce in composizione paritetica almeno una volta all’anno, anche in videoconferenza, per pianificare azioni comuni e rafforzare la cooperazione. Le autorità competenti possono inoltre costituire gruppi di lavoro operativo e d’indagine congiunti, a tempo determinato e per specifiche esigenze. Sono previste anche riunioni e consultazioni periodiche, anche da remoto.

Spese e oneri finanziari

Le spese ordinarie per l’esecuzione delle richieste di assistenza sono in linea di principio a carico dell’autorità ricevente, salvo diverso accordo scritto. Le spese rilevanti o straordinarie richiedono consultazioni preventive. Le spese delle riunioni sono a carico dell’autorità ricevente, mentre viaggio e alloggio restano a carico dell’autorità inviante, salvo diversa decisione. Le Parti possono anche offrirsi assistenza gratuita.

Sul piano interno, gli oneri derivanti da specifiche disposizioni dell’Accordo sono coperti con stanziamenti previsti dal 2025: 92.577 euro per il 2025, 80.133 euro per il 2026 e 92.577 euro annui dal 2027. Gli ulteriori oneri dell’articolo 11 dell’Accordo saranno fronteggiati con apposito provvedimento legislativo.

Lingue, controversie, compatibilità e durata

Le lingue di lavoro sono italiano, uzbeko e inglese; le richieste vanno presentate nella lingua della Parte richiedente con traduzione obbligatoria nella lingua della Parte richiesta o in inglese. Le controversie sull’interpretazione o attuazione dell’Accordo sono risolte tramite consultazioni e negoziati diretti. L’Accordo non pregiudica altri trattati internazionali vincolanti per le Parti. Ha durata illimitata, salvo denuncia con preavviso di 6 mesi. Cessa inoltre di produrre effetti il precedente Accordo Italia-Uzbekistan del 21 novembre 2000, sostituito dal nuovo testo. Le disposizioni continuano ad applicarsi alle attività in corso anche dopo l’eventuale cessazione.

Testo integrale

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