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Legge

LEGGE 1 aprile 2026, n. 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.

Normativa italiana26G00076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’accordo del 31 luglio 2025 tra Italia e Santa Sede per realizzare un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria. L’intesa disciplina installazione, immissione e prelievo dell’energia, organismi di coordinamento e risoluzione delle controversie. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica dell’accordo Italia-Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria

Ratifica ed esecuzione dell’accordo Italia-Santa Sede per l’impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico nell’area di Santa Maria di Galeria e ne dispone l’esecuzione nell’ordinamento interno. Il contenuto sostanziale del provvedimento è quindi quello di rendere operativo l’intesa internazionale e di disciplinarne i profili organizzativi, energetici e di coordinamento istituzionale.

Ambito dell’intervento e disciplina applicabile

L’Accordo si applica all’impianto agrivoltaico, alle strutture di trasmissione e stoccaggio dell’energia elettrica e a ogni altra infrastruttura collegata, connessa o ancillare, installabili entro il massimo ambito dell’area di proprietà della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuata dall’Accordo dell’8 ottobre 1951.

Per tale impianto si applica la disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del Trattato dell’11 febbraio 1929.

Regime economico e benefici esclusi

Gli impianti non beneficiano di incentivazioni o altri benefici eventualmente previsti dalla legislazione italiana per impianti della medesima natura, salvo quanto espressamente previsto dall’Accordo.

L’energia prodotta dallo Stato della Città del Vaticano, per il tramite del Governatorato, è immessa nella rete italiana di trasmissione e distribuzione nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza oneri o adempimenti fiscali a carico della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.

Nei limiti della quantità di energia prodotta dagli impianti, lo Stato della Città del Vaticano ha diritto di prelevare gratuitamente dalla rete, senza carichi fiscali o di altra natura, l’energia necessaria:

  • all’approvvigionamento dello Stato della Città del Vaticano;
  • agli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell’11 febbraio 1929;
  • agli enti e istituzioni collegate con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, restando per questi ultimi fermo l’obbligo di corrispondere eventuali imposte.

L’eventuale eccedenza di produzione rispetto a tali esigenze resta nella disponibilità della Repubblica italiana.

Modalità di realizzazione dell’impianto e tutela dei beni interessati

Le Parti si impegnano a privilegiare soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicurino il massimo rispetto del territorio e consentano di conciliare più obiettivi: preservazione dell’uso agricolo del suolo, mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, riduzione dell’impatto ambientale e tutela del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico.

L’impianto deve essere realizzato con strutture elevate da terra, idonee ad agevolare l’inseguimento solare e, comunque, tali da favorire la continuità dell’utilizzazione agricola e zootecnica.

Collaborazione tra le Parti e organismo paritetico

Le autorità italiane collaborano con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per agevolare la rapida realizzazione del progetto e il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. Le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sull’andamento dell’iniziativa e possono, se necessario, stipulare intese tecniche.

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo è istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti designati dalle due Parti, con compiti di:

  • sovrintendere alle operazioni di immissione e cessione dell’energia prodotta;
  • determinare le modalità di contabilizzazione degli scambi di energia e le eventuali compensazioni finanziarie;
  • risolvere le questioni pratiche applicative;
  • individuare possibili utilizzi sociali delle eccedenze di produzione, anche a favore delle comunità residenti nel territorio limitrofo.

La legge di ratifica prevede inoltre che nell’organismo paritetico partecipi un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni indicate: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri degli affari esteri, interno, economia e finanze, agricoltura, ambiente, cultura, Regione Lazio, Roma Capitale e ARERA. Per tale partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Controversie e interpretazione

Eventuali dubbi interpretativi e controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione dell’Accordo sono risolti mediante consultazioni tra le Parti.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione dell’Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; l’Accordo entra invece in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti si comunicano, tramite canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne.

Testo integrale

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