LEGGE 1 aprile 2026, n. 48
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra e aggiorna la disciplina della Croce Rossa italiana e delega il Governo a riformare, entro termini prefissati, la disciplina del Corpo militare volontario e delle crocerossine, nonché a razionalizzare e riordinare l’ordinamento militare. Sono previsti atti attuativi senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Delega per revisione ordinamento militare e norme Croce Rossa italiana
Revisione della disciplina della Croce Rossa italiana e dell’ordinamento militare
La legge interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012 e conferisce al Governo due ampie deleghe: una per la revisione della disciplina dei Corpi ausiliari della Croce Rossa italiana e una per la razionalizzazione complessiva dell’ordinamento militare. Tutti gli interventi sono impostati in neutralità finanziaria.
Integrazioni alla disciplina della Croce Rossa italiana
La normativa amplia le attività di interesse pubblico della Croce Rossa italiana, includendo anche la formazione dei soccorritori militari secondo modalità definite da apposita convenzione con il Ministero della difesa. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni sul personale impiegato nell’attività ausiliaria delle Forze armate, estendendo il ruolo unico a ulteriori professionalità sanitarie e tecnico-scientifiche, tra cui odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e dirigenti infermieri.
Per il personale richiamato in servizio per attività ausiliarie delle Forze armate, si chiarisce l’assoggettamento ai codici penali militari e alle norme disciplinari militari previste per i militari in servizio. Sono soppressi due periodi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con conseguente eliminazione del presupposto normativo della Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate.
Estinzione della Fondazione e destinazione del patrimonio residuo
La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate è espressamente estinta. Dopo la liquidazione secondo il codice civile, il patrimonio residuo viene devoluto all’Associazione della Croce Rossa italiana.
Delega per la revisione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare la disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, che dovranno assumere la denominazione di Corpo delle crocerossine. La revisione deve essere coerente con le Convenzioni di Ginevra del 1949, con i protocolli aggiuntivi e con i principi del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
La delega impone, tra l’altro:
- la razionalizzazione degli ordinamenti dei due Corpi secondo criteri di funzionalità ed efficienza;
- la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti nel concorso all’attività ausiliaria delle Forze armate, sul territorio nazionale e nelle operazioni all’estero;
- la revisione delle nomine, della durata degli incarichi e delle figure apicali territoriali e nazionali;
- la previsione di viceispettori nazionali per ciascun Corpo;
- la disciplina della mobilitazione;
- l’adeguamento dei poteri del Ministro della difesa;
- la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario e la revisione di arruolamento, età, cessazione, documentazione matricolare e note caratteristiche;
- l’apertura dell’arruolamento anche al personale femminile;
- la revisione della gerarchia dei gradi, dello stato giuridico, del richiamo in servizio, della disciplina, dell’avanzamento, del trattamento economico e dell’uniforme;
- la revisione del corso di formazione per la qualifica di crocerossina, con conferma del riconoscimento dei crediti formativi universitari;
- disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo assetto.
Procedura di adozione dei decreti delegati e termini
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti, con il coinvolgimento dei Ministri per la pubblica amministrazione, del lavoro e dell’università per i profili di competenza. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti; decorso il termine di 60 giorni, i decreti possono essere adottati anche senza parere. Se il termine parlamentare scade nei 30 giorni precedenti il termine di delega, quest’ultimo è prorogato di 90 giorni.
Entro due anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.
Revisione organica dell’ordinamento militare
La legge delega inoltre il Governo, entro 24 mesi, a procedere alla razionalizzazione, semplificazione e al riassetto del codice dell’ordinamento militare e del relativo testo regolamentare. L’intervento deve garantire la ricognizione della normativa vigente non ricompresa nel codice, il coordinamento formale e sostanziale, l’aggiornamento del linguaggio, il rispetto del diritto europeo e l’adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e superiore.
È prevista anche la ricognizione delle disposizioni di natura esclusivamente attuativa o esecutiva, con loro trasferimento nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Il Governo deve inoltre riallineare il testo regolamentare alla normativa primaria, eliminare le disposizioni prive di contenuto normativo effettivo e rinviare la disciplina pertinente a decreti ministeriali non regolamentari.
Coordinamento normativo, abrogazioni e disposizioni transitorie
I decreti legislativi e il regolamento attuativo dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, oltre a contenere le necessarie norme di coordinamento e le disposizioni transitorie e finali. Anche in questo caso è previsto il coinvolgimento del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, con termini specifici per i pareri e con proroga di 90 giorni se il termine per il parere cade a ridosso della scadenza della delega.
Neutralità finanziaria
Sia gli interventi sulla Croce Rossa sia i decreti delegati in materia militare devono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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