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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27862/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e, in particolare, il trattamento sanzionatorio applicato. L'unico motivo dedotto lamentava violazione degli artt. 133 c.p. e 712 c.p. nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel non applicare la pena pecuniaria e nel determinare una pena detentiva superiore al minimo. La censura mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza confrontarsi compiutamente con gli argomenti posti dalla sentenza impugnata circa la gravità della condotta, i precedenti dell'imputato e il comportamento processuale non collaborativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e immune da vizi logici e giuridici la scelta di applicare una pena detentiva di poco superiore al minimo edittale, anziché una pena pecuniaria, valorizzando la gravità oggettiva della condotta, i precedenti a carico dell'imputato e il comportamento processuale non collaborativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione del giudice di merito era congrua e non arbitraria.

  • art. 712 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione; dalla sentenza emerge solo il suo richiamo insieme all'art. 133 c.p., senza ulteriori sviluppi interpretativi.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato nella parte in cui dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, così come la quantificazione della pena entro la cornice edittale, è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare efficacemente la determinazione della pena, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, quali gravità del fatto, precedenti dell'imputato e condotta processuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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