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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27076/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzi interessati)

La controversia

La vicenda riguarda un comparto edificatorio destinato a "housing sociale" sito in Sant'Agnello, sottoposto a sequestro preventivo. Dopo il sequestro disposto nel 2020 e confermato in sede di riesame nel 2022, il pubblico ministero aveva emesso un ordine di sgombero dell'intero comparto. Su istanza di alcuni occupanti-terzi interessati, il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva in più occasioni sospeso lo sgombero; per un diverso gruppo di occupanti la sospensione era stata invece revocata dopo successive impugnazioni e decisioni di legittimità. Con il provvedimento impugnato in questa sede, il giudice dell'esecuzione ha accolto le opposizioni di alcuni terzi interessati che non avevano visto impugnate dal pubblico ministero le originarie ordinanze di sospensione, ritenendo consolidata la loro posizione e mancante un fatto nuovo idoneo a consentire un nuovo ordine di sgombero. Il procuratore ricorrente ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le successive pronunce della Cassazione e l'ordinanza di revoca emessa nei confronti di altri occupanti costituivano fatto nuovo e rendevano ormai preclusa ogni ulteriore contestazione sulla necessità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro; ha inoltre sostenuto che l'omessa impugnazione delle originarie sospensioni non ostasse alla revoca, essendo sopravvenuti nuovi elementi di diritto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione perché la preclusione derivante dall'irrevocabilità delle ordinanze che avevano sospeso lo sgombero nei confronti dei ricorrenti non poteva essere superata dalle decisioni intervenute in altri procedimenti o nei confronti di altri terzi interessati, aventi oggetto diverso. Non essendo stato prospettato alcun vero fatto nuovo riferibile alle posizioni dei resistenti, il nuovo ordine di sgombero del 20 ottobre 2025 risultava legittimamente revocato. La Corte ha anche escluso di poter fondare l'asserita carenza di interesse sulle produzioni difensive relative a una sentenza di assoluzione del 27 maggio 2026, perché non era possibile collegarla con certezza al procedimento in esame.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    citato come esempio di materia in cui un mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite può integrare un nuovo elemento di diritto idoneo a superare il giudicato esecutivo

  • art. 7 CEDU

    richiamato per affermare che il concetto di legalità include anche la dimensione giurisprudenziale, rilevante ai fini dell'ammissibilità di nuove istanze in executivis

  • art. 131-bis c.p.

    menzionato solo incidentalmente nella tassonomia non emerge dal testo; non applicato

  • art. 111 Cost.

    non citato espressamente nel testo in modo determinante, non inserito come norma sostanziale rilevante

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quando sia divenuto irrevocabile, preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto; tuttavia tale preclusione opera rebus sic stantibus e viene meno solo in presenza di nuovi dati di fatto o di nuove questioni giuridiche riferibili alla stessa posizione.
  • Per integrare un "fatto nuovo" idoneo a superare il giudicato esecutivo non basta il sopravvenire di decisioni emesse in altri procedimenti o nei confronti di altri soggetti: occorre un elemento sopravvenuto o preesistente non valutato che incida sulla specifica posizione già definita.
  • Il mutamento giurisprudenziale può costituire nuovo elemento di diritto solo se proviene da decisioni di legittimità dotate di stabilità e univocità, in particolare delle Sezioni Unite, e sia rilevante per la medesima questione già decisa.
  • Decisioni rese in favore di altri interessati, relative a unità immobiliari diverse pur nel medesimo complesso, non si estendono automaticamente a posizioni processuali già stabilizzate per mancata impugnazione del provvedimento originario.
  • In materia esecutiva, la censura di motivazione è inammissibile quando il rimedio esperibile è limitato alla violazione di legge; la verifica di ammissibilità resta comunque ancorata alla concreta incidenza del dedotto fatto nuovo sulla preclusione già formata.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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