Sentenza n. 9625/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso n. 12507 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento della Guardia di finanza - reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali del 5.6.2023 (prot. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 24.7.2023, con il quale è stato decretato che il ricorrente “è collocato in aspettativa per infermità temporanea, allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 388 decorrenti dal 17 febbraio 2022 al 11 marzo 2023”; del verbale del 12.6.2023 (prot. -OMISSIS-), che dichiarava il -OMISSIS- “idoneo per il collocamento nella categoria di congedo di appartenenza”; del provvedimento della Guardia di finanza - reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali del 21.7.2023 (prot. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 22.8.2023, con il quale è stato decretato che il ricorrente “cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato nella riserva a decorrere dal 12 marzo 2023”; di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, connesso e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente alla permanenza in servizio e/o al mantenimento dello status di militare. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 10 dicembre 2025: parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica n. -OMISSIS-, con il quale è stato deliberato - che per l'infermità “note di spondiloartrosi lombo sacrale con discopatie da l3 a s1 a modico impegno funzionale clinicamente obiettivato” si conferma il precedente parere negativo, in quanto le deduzioni prodotte dall'interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto non introducono un "quid novi" od un "quid pluris" che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto; del provvedimento della Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale (Determinazione Dirigenziale nr. 2156), con il quale è stato decretato che “le infermità: "1) NOTE DI SPONDILOARTROSI LOMBO SACRALE CON DISCOPATIE DA L3 A S1 A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE CLINICAMENTE OBIETTIVATO; 2) NOTE DI COXARTROSI BILATERALE CON SCLEROSI OSSEA POLARE ACETABOLARE SUPERIORE AD IMPEGNO FUNZIONALE" NON sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.”, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, connesso e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente alla permanenza in servizio e/o al mantenimento dello status di militare; quanto al ricorso n. 15322 del 2025: del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica n. -OMISSIS- reso in data 16.9.2025 e notificato in data 18.11.2025, con il quale è stato deliberato che per l'infermità “note di spondiloartrosi lombo sacrale con discopatie da l3 a s1 a modico impegno funzionale clinicamente obiettivato” si conferma il precedente parere negativo, in quanto le deduzioni prodotte dall'interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto non introducono un "quid novi" od un "quid pluris" che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto del provvedimento della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale (Determinazione Dirigenziale nr. 2156), reso in data 14.10.2025 e notificato in data 18.11.2025, con il quale è stato decretato che “le infermità: "1) NOTE DI SPONDILOARTROSI LOMBO SACRALE CON DISCOPATIE DA L3 A S1 A MODICO IMPEGNO FUNZIONALE CLINICAMENTE OBIETTIVATO; 2) NOTE DI COXARTROSI BILATERALE CON SCLEROSI OSSEA POLARE ACETABOLARE SUPERIORE AD IMPEGNO FUNZIONALE" NON sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.”; nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, connesso e comunque lesivo dell'interesse del ricorrente ad ottenere la causa di servizio e l'equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di collocamento in aspettativa, cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento nella riserva, nonché diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due volte, con ricorso autonomo e motivi aggiunti, il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate e il conseguente provvedimento di cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa. Ha dedotto, quanto al diniego di causa di servizio, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dell'incidenza dello stress lavorativo, delle mansioni operative, degli spostamenti e dell'attività rappresentativa quali fattori causali o concausali delle patologie, nonché violazione del contraddittorio procedimentale per omessa effettiva rivalutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Quanto alla cessazione dal servizio, ha contestato il computo del periodo massimo di aspettativa, chiedendo lo scomputo di licenze di trasferimento, ferie, periodi di infezione da Covid-19, assenze che sarebbero state evitate mediante lo smart working e assenze relative a patologie asseritamente dipendenti da causa di servizio. Ha inoltre sostenuto che la cessazione avrebbe dovuto decorrere dalla data dell'accertamento sanitario definitivo, anziché dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, e ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso autonomo per violazione del ne bis in idem, poiché gli stessi atti erano stati impugnati anche con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha riunito i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva e ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la contemporanea pendenza di due giudizi sugli stessi atti davanti al medesimo ufficio giudiziario non determini l'inammissibilità, ma imponga, ove ne ricorrano i presupposti, la riunione ai sensi degli artt. 70 e 39 c.p.a. e 273 c.p.c. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il diniego di causa di servizio, ritenendolo logicamente pregiudiziale rispetto al computo dell'aspettativa. Ha affermato che il sindacato sulle valutazioni tecnico-sanitarie è limitato ai casi di manifesta illogicità, errore tecnico o travisamento dei fatti e ha ritenuto immune da tali vizi il parere del Comitato di verifica, che aveva ricondotto entrambe le patologie a fattori endogeni e al severo sovrappeso, escludendo specifici fattori professionali causali o concausali. Le allegazioni generiche relative a stress, intensità del lavoro, mansioni operative, spostamenti e disagio logistico non sono state ritenute sufficienti a dimostrare uno specifico nesso eziologico né fatti di servizio eccezionalmente gravosi. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché le osservazioni del ricorrente erano state esaminate e l'Amministrazione non è tenuta a confutarle analiticamente, purché emerga la loro effettiva considerazione e siano comprensibili le ragioni del mancato accoglimento. Quanto al computo dell'aspettativa, il TAR ha ritenuto corretto includere i periodi relativi alle patologie non riconosciute dipendenti da causa di servizio; ha escluso lo scomputo della licenza di trasferimento non fruita, perché fruibile soltanto nel periodo del trasferimento; ha ritenuto legittima la conversione in ferie dei giorni di riposo indebitamente fruiti; ha escluso che l'infezione da Covid-19, sopravvenuta durante un'aspettativa già in corso per altra infermità, interrompesse o generasse un autonomo periodo di assenza; ha infine ritenuto legittimo il diniego dello smart working, incompatibile con il riposo domiciliare per malattia e comunque non tempestivamente impugnato. In applicazione dell'art. 929 del d.lgs. 66/2010, il Collegio ha distinto la cessazione direttamente conseguente all'inidoneità permanente, per la quale rileva l'accertamento sanitario definitivo, dalla cessazione conseguente al superamento del periodo massimo di aspettativa, per la quale rileva la data di scadenza del periodo stesso; pertanto, la decorrenza al 12 marzo 2023 è stata ritenuta corretta. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio, poiché la cessazione per superamento del periodo massimo di aspettativa ha natura vincolata e produce effetti automatici. Sono state respinte le domande risarcitorie per mancanza dell'ingiustizia del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, d.P.R. n. 395/1995
Esclude dal computo del periodo massimo di aspettativa i periodi di assenza connessi a infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; poiché il riconoscimento è stato negato, le relative assenze sono state correttamente computate.
art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020
Esclude dal computo del limite massimo di aspettativa i periodi di infezione da Covid-19, ma tale disciplina non opera quando l'infezione sopravviene durante un'aspettativa già in corso per diversa infermità, senza interromperla né costituire autonomo titolo di assenza.
art. 929, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010
Distingue la decorrenza della cessazione dal servizio: la data dell'accertamento sanitario definitivo rileva per l'inidoneità permanente direttamente accertata, mentre la scadenza del periodo massimo di aspettativa rileva quando la cessazione consegue al suo superamento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente considerate, ma l'Amministrazione non è tenuta a una confutazione puntuale e analitica di ciascuna di esse, purché siano percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.
artt. 70 e 39 c.p.a.
La contemporanea pendenza, davanti al medesimo ufficio giudiziario, di giudizi aventi a oggetto il medesimo provvedimento non determina l'inammissibilità, ma può comportare la riunione per connessione.
art. 273 c.p.c.
Consente la trattazione unitaria di cause connesse, al fine di evitare giudicati contrastanti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la legittimità dei provvedimenti esclude l'ingiustizia del danno.
Massime di principio
- Nelle controversie sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni degli organi tecnico-sanitari resta circoscritto alla manifesta illogicità, all'errore tecnico e al travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'Amministrazione in assenza di tali vizi.
- Il generico stress lavorativo, il disagio logistico e lo svolgimento di mansioni operative ordinarie non dimostrano, di per sé, la dipendenza da causa di servizio di una patologia: occorrono specifici fatti di servizio, eccezionalmente gravosi, e un rigoroso nesso eziologico o concausale efficiente e determinante.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'Amministrazione esamina le osservazioni del privato e rende percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento; non è necessaria una confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
- La cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa ha natura vincolata e produce effetti automatici; non richiede un ulteriore contraddittorio procedimentale una volta accertato il superamento del limite legale.
- Quando la cessazione dal servizio consegue al superamento del periodo massimo di aspettativa, la decorrenza coincide con la scadenza di tale periodo e non con la successiva data dell'accertamento sanitario definitivo, che rileva invece per la cessazione direttamente fondata sull'inidoneità permanente.
- La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, di due giudizi aventi a oggetto i medesimi provvedimenti non comporta l'inammissibilità per ne bis in idem, ma impone, ove sussista connessione, la riunione dei giudizi.
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