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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23269 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2002 e 2003. L'Amministrazione aveva disconosciuto crediti IVA riportati e utilizzati in compensazione, ritenendo che fossero maturati in annualità precedenti per le quali erano state omesse le dichiarazioni, e aveva contestato anche omessi versamenti IRAP. La società sosteneva l'esistenza dei crediti e aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. L'Agenzia aveva negato il beneficio ritenendo che le cartelle fossero meri atti di riscossione e non atti impositivi definibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi. Ha accolto i ricorsi della società contro i dinieghi di definizione agevolata, annullando tali provvedimenti, perché la cartella emessa ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, ha anche natura impositiva ed è quindi idonea a costituire una lite definibile. Poiché la definizione agevolata rendeva privo di interesse il ricorso principale dell'Agenzia, quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    La procedura automatizzata può condurre all'emissione di una cartella che, quando non è preceduta da un distinto atto impositivo, rappresenta il primo atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa fiscale.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione

    La cartella emessa per il controllo automatizzato IVA può essere impugnata anche nel merito quando costituisce il primo atto notificato al contribuente.

  • Art. 19 del d.P.R. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestare il fondamento della pretesa tributaria se non preceduta da un avviso di accertamento.

  • Art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 289/2002

    Per lite pendente si intende quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione

    La nozione di lite pendente comprende anche le controversie relative a cartelle che, pur formalmente qualificabili come atti di riscossione, costituiscono il primo e unico atto di esercizio della pretesa fiscale.

  • Art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011

    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate ... possono essere definite

    La definizione agevolata è applicabile alle liti effettive e pendenti aventi ad oggetto una pretesa fiscale, anche quando questa sia stata formalizzata per la prima volta mediante una cartella da controllo automatizzato.

  • Art. 274 c.p.c.

    Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    I ricorsi sono stati riuniti perché collegati soggettivamente e oggettivamente e perché la decisione sui dinieghi di definizione agevolata poteva determinare l'estinzione o la perdita di interesse del giudizio principale.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa tramite controllo automatizzato non è necessariamente un mero atto di riscossione: se è il primo e unico atto con cui il contribuente viene informato della pretesa, può avere natura impositiva.
  • Quando la cartella è il primo atto notificato, il contribuente può contestare non solo i vizi formali della cartella, ma anche il merito della pretesa, inclusa l'esistenza, spettanza o utilizzabilità di un credito d'imposta.
  • Ai fini delle definizioni agevolate delle liti fiscali, conta la sostanza della controversia e la funzione concretamente svolta dall'atto, non soltanto la sua denominazione formale come cartella o atto di riscossione.
  • Il fatto che la pretesa derivi da dati dichiarati dal contribuente non esclude automaticamente la natura impositiva della cartella, se il contribuente contesta effettivamente la debenza dell'imposta o la spettanza del credito.
  • Se un provvedimento di diniego della definizione agevolata è fondato sulla qualificazione della cartella come mero atto di riscossione, tale motivazione può essere illegittima quando la cartella costituisce il primo atto di esercizio della pretesa fiscale.
  • L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata può far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio originario, determinandone la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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