Circolare numero 69 del 16-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce due profili relativi ai contratti di formazione e lavoro: per i contratti stipulati tra il 24 novembre e il 31 dicembre 1990 si conferma che nella contribuzione datoriale non va compresa l’addizionale disoccupazione dello 0,30%; inoltre segnala un dubbio interpretativo sulla legittimazione dei consorzi di imprese a presentare progetti di formazione e lavoro dopo la modifica dell’art. 3 del D.L. n. 726/1984, questione sulla quale è stato interpellato il Ministero del Lavoro.
Chiarimenti su contratti di formazione e lavoro e contribuzione
Contratti di formazione e lavoro: chiarimenti su contribuzione e legittimazione dei consorzi
La circolare interviene su alcuni effetti applicativi dell’art. 9 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 29 in materia di contratti di formazione e lavoro, anche alla luce del precedente D.L. 22 novembre 1990, n. 337, decaduto per mancata conversione, e della successiva legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il documento si concentra principalmente su due profili: la contribuzione dovuta per i contratti stipulati nel periodo 24 novembre 1990 - 31 dicembre 1990 e la legittimazione dei consorzi di imprese a predisporre e presentare i progetti formativi.
Contribuzione dovuta per i contratti stipulati tra il 24 novembre e il 31 dicembre 1990
La circolare rileva anzitutto che l’art. 9 del D.L. n. 29/1991 non disciplina espressamente gli oneri contributivi relativi ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 24.11.1990 e il 31.12.1990, periodo che era stato regolato dal D.L. n. 337/1990.
In attesa della legge di conversione del decreto decaduto, viene ritenuto opportuno che i datori di lavoro continuino ad attenersi alle istruzioni già impartite con la circolare n. 261 del 7 dicembre 1990 per quanto concerne la contribuzione dovuta per i lavoratori assunti in quel periodo.
La circolare affronta anche il dubbio interpretativo relativo alla possibile incidenza dell’espressione contenuta nel D.L. n. 337/1990, che prevedeva una riduzione contributiva del 25% sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti "per i contratti di lavoro a tempo indeterminato". Si poneva infatti il problema se tale formulazione potesse far emergere l’obbligo di versare il contributo addizionale per la disoccupazione dello 0,30% previsto dall’art. 9, lett. a), della legge n. 1115/1968, fino ad allora ritenuto non dovuto.
La soluzione adottata è negativa: il richiamo contenuto nell’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ai fini della contribuzione per i contratti di formazione e lavoro fa riferimento alle "correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali" e non più ai contributi dovuti per i contratti a tempo indeterminato, è interpretato come indice della volontà del legislatore di non mutare lo status assicurativo del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro. Ne consegue che, anche per i contratti stipulati nel bimestre novembre-dicembre 1990, la contribuzione datoriale non comprende l’addizionale dello 0,30%.
Soggetti legittimati a predisporre e presentare i progetti
Un secondo tema riguarda la modifica apportata dall’art. 9 del D.L. n. 29/1991, che sostituisce il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La nuova formulazione non menziona più i consorzi di imprese tra i soggetti legittimati a predisporre e presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l’impiego.
Poiché la predisposizione e presentazione del progetto costituiscono il presupposto necessario per la stipula dei contratti di formazione e lavoro, la circolare segnala il problema interpretativo se i consorzi debbano ora considerarsi esclusi dalla possibilità di stipulare tali contratti. Il dubbio assume rilievo anche perché i consorzi risultano ancora formalmente indicati nel primo comma della legge n. 863/1984.
Riflessi sulle agevolazioni previste per specifiche assunzioni
La possibile esclusione dei consorzi dalla procedura di formazione e lavoro avrebbe conseguenze anche sull’accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, richiamate dalla circolare n. 25 del 31 gennaio 1991. Tali agevolazioni riguardano le assunzioni di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro per CIG straordinaria da almeno 24 mesi.
Rinvio al Ministero del Lavoro
Poiché la portata innovativa della nuova disciplina non è immediatamente chiarita dal testo normativo, la questione relativa ai consorzi di imprese viene sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per gli opportuni chiarimenti interpretativi.
Punti principali
Contribuzione per i contratti stipulati tra il 24.11.1990 e il 31.12.1990
Per i contratti di formazione e lavoro conclusi nel periodo 24 novembre 1990 - 31 dicembre 1990, il D.L. 28 gennaio 1991, n. 29 non disciplina espressamente gli oneri contributivi. In attesa della conversione del precedente D.L. 22 novembre 1990, n. 337, i datori di lavoro sono invitati a continuare a seguire le istruzioni della circolare n. 261 del 7 dicembre 1990. La circolare precisa inoltre che, anche per tali contratti, non deve essere applicata l’addizionale per la disoccupazione dello 0,30% di cui all’art. 9, lett. a), della legge n. 1115/1968.
Effetto della legge n. 407/1990 sulla natura contributiva del rapporto
Viene richiamato l’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che per la determinazione della contribuzione dovuta per i contratti di formazione e lavoro non fa più riferimento ai contributi dovuti per i contratti a tempo indeterminato, ma alle correnti aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali. Da ciò si ricava che il legislatore non ha inteso modificare, sotto il profilo esaminato, lo status assicurativo del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.
Soggetti legittimati a presentare i progetti di formazione e lavoro
L’art. 9 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 29, sostituendo il comma 3 dell’art. 3 del D.L. n. 726/1984, elimina il riferimento ai consorzi di imprese tra i soggetti che possono predisporre e presentare i progetti alla Commissione regionale per l’impiego. Poiché la presentazione del progetto è necessaria per stipulare i contratti di formazione e lavoro, si pone il problema se i consorzi debbano ritenersi esclusi dalla stipula, nonostante continuino formalmente a essere indicati nel primo comma della legge n. 863/1984.
Ricadute sulle agevolazioni per l’assunzione di disoccupati o cassintegrati
La possibile esclusione dei consorzi dalla stipula dei contratti di formazione e lavoro avrebbe riflessi anche sull’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per le assunzioni di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro per CIG straordinaria da almeno 24 mesi, come già richiamato nella circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.
Intervento del Ministero del Lavoro
Per chiarire la portata innovativa della norma e la questione relativa ai consorzi di imprese, la materia è stata sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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