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Circolare

Circolare numero 70 del 16-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i rapporti tra l'art. 41 della legge n. 355/1989 e la disciplina previgente sui riscatti, nel Fondo Postelegrafonici, di periodi coperti da assicurazione IVS. Viene precisato che la normativa precedente resta applicabile solo ai riscatti già perfezionati prima dell'8 novembre 1989, anche se riferiti a personale non ancora cessato dal servizio. Per i periodi pregressi computabili nel Fondo a partire dall'entrata in vigore della legge n. 355/1989, si applica invece l'art. 11 del T.U. n. 1092/1973, con esclusione del ricorso alla disciplina anteriore.

Chiarimento sull'applicazione dell'art. 11 del DPR n. 1092/1973 ai riscatti nel Fondo Postelegrafonici dopo la legge n. 355/1989

Chiarimento sull’applicazione dell’art. 11 del DPR n. 1092/1973 ai riscatti nel Fondo Postelegrafonici

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in merito al rapporto tra la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e la disciplina precedente dei riscatti nel Fondo Postelegrafonici di periodi coperti da assicurazione IVS. L’intervento si limita a precisare il perimetro di applicazione della normativa previgente e di quella introdotta dalla legge n. 355/1989.

Rapporto tra legge n. 355/1989 e normativa preesistente

L’art. 41 della legge n. 355/1989 ha esteso al personale in oggetto l’art. 11 del T.U. approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. In relazione a tale estensione erano emersi dubbi circa la possibilità di continuare ad applicare la disciplina anteriormente vigente in materia di riscatto, nel Fondo Postelegrafonici, di periodi assicurativi IVS già coperti.

Ambito di permanenza della disciplina previgente

Il chiarimento stabilisce che la normativa preesistente continua ad applicarsi esclusivamente ai riscatti già perfezionati prima dell’8 novembre 1989, data di entrata in vigore della legge n. 355/1989. Tale soluzione vale anche quando i riscatti perfezionati prima di tale data riguardino personale che non era ancora cessato dal servizio.

Applicazione della nuova disciplina dopo l’entrata in vigore della legge

A decorrere dall’8 novembre 1989, per il computo nel Fondo Postelegrafonici dei periodi pregressi contemplati dall’art. 41 della legge n. 355/1989, opera l’art. 11 del T.U. n. 1092/1973. In tale ipotesi non è consentito fare ricorso alla normativa precedente in materia di riscatti.

Effetto pratico del chiarimento

Il contenuto della circolare delimita quindi con precisione il regime transitorio: restano salvi solo i riscatti già consolidati prima dell’8 novembre 1989, mentre per tutte le situazioni successive si applica la disciplina derivante dalla legge n. 355/1989 e dal richiamato art. 11 del T.U. n. 1092/1973.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La nota interviene per risolvere dubbi interpretativi emersi dopo la circolare n. 89 del 9 aprile 1990, in merito al coordinamento tra l'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, che estende al personale interessato l'art. 11 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e la normativa già vigente in tema di riscatti nel Fondo Postelegrafonici di periodi coperti da assicurazione IVS.

Limiti di applicazione della normativa preesistente

Si precisa che la disciplina precedente continua a valere soltanto per i riscatti che risultino già perfezionati anteriormente all'8 novembre 1989, data di entrata in vigore della legge n. 355/1989. Tale mantenimento dell'efficacia opera anche quando i riscatti riguardino personale che non abbia ancora cessato il servizio a quella data.

Nuovo regime dopo l'8 novembre 1989

Dall'entrata in vigore della legge n. 355/1989, per il computo nel Fondo Postelegrafonici dei periodi pregressi indicati dall'art. 41 della stessa legge, trova applicazione l'art. 11 del T.U. n. 1092/1973. In questo ambito è escluso il ricorso alla normativa previgente sui riscatti.

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