L.R. Puglia 27/2007
Istituzione della Commissione d'indagine sull'applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce in Puglia una Commissione consiliare d’indagine per monitorare l’attuazione della l.r. 12/1995 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con il compito di formulare eventuali proposte correttive. La Commissione, composta da 9 consiglieri, deve essere costituita entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e opera con poteri di audizione e acquisizione atti, senza segreto d’ufficio.
Commissione d'indagine sull'applicazione della legge regionale pugliese sul randagismo e tutela degli animali d'affezione
Commissione d’indagine sull’applicazione della legge regionale pugliese sul randagismo
La legge regionale della Puglia istituisce una Commissione consiliare d’indagine per verificare come sia stata applicata la disciplina regionale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Il provvedimento è finalizzato al monitoraggio degli effetti della l.r. 12/1995 e all’individuazione di correttivi e integrazioni utili a rimuovere criticità e valorizzare le disposizioni che abbiano dato buoni risultati.
Finalità e ambito dell’indagine
La Commissione ha una funzione conoscitiva e propositiva, limitata al territorio della Regione Puglia e alla sola applicazione della l.r. 12/1995. L’attività è orientata a:
- monitorare gli effetti concreti dell’attuazione della legge regionale sugli interventi per la tutela degli animali d’affezione;
- valutare le misure di prevenzione del randagismo;
- formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della normativa vigente.
Composizione e costituzione
La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, scelti con il medesimo criterio previsto per le commissioni consiliari permanenti. Il Presidente del Consiglio regionale deve convocarla per la sua costituzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Poteri istruttori e attività conoscitiva
Per svolgere il mandato la Commissione può ascoltare:
- il Presidente della Giunta regionale e gli assessori;
- le associazioni dei comuni;
- le aziende sanitarie locali (ASL);
- i dirigenti degli uffici;
- i membri della Commissione prevista dall’articolo 12 della l.r. 12/1995.
Può inoltre acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori attinenti alla propria attività, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio. È consentito il ricorso ad esperti solo a titolo gratuito.
Organizzazione interna e funzionamento
Nella prima riunione la Commissione elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le tre cariche non danno diritto ad alcun trattamento economico o indennitario aggiuntivo.
Il Presidente convoca e presiede la Commissione con l’assistenza del Segretario; in sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. La Commissione deve riunirsi almeno una volta alla settimana e l’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, va comunicato almeno due giorni prima. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti al voto.
Supporto amministrativo e segreteria
Per i lavori e il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente Commissione consiliare permanente. La Presidenza della Commissione ha sede presso il Gruppo di appartenenza del consigliere che la presiede e può disporre di un’unità della dotazione organica del medesimo Gruppo per le funzioni di segreteria particolare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del Consiglio regionale.
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