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Legge

L.R. Puglia 26/2007

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 26/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 26/2007 modifica l’art. 22 della l.r. n. 11/2003 sul commercio, sostituendo un requisito provinciale con uno regionale riferito anche al CNEL e introducendo l’obbligo per i centri di dimostrare strutture operative in tutte le province. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione, ma risulta poi implicitamente abrogata dalla l.r. 5/2008, art. 13.

Modifiche ai requisiti dei centri nella disciplina regionale del commercio

Modifiche alla disciplina dei centri nel commercio regionale pugliese

La legge regionale della Puglia 1 ottobre 2007, n. 26 interviene in modo puntuale sull’articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, relativa alla nuova disciplina del commercio. L’atto modifica i requisiti previsti per i centri interessati dalla norma, con effetti limitati all’ordinamento regionale pugliese.

Contenuto delle modifiche

La legge sostituisce, nel comma 2 dell’articolo 22 della l.r. n. 11/2003, il riferimento al requisito “provinciale” con quello “regionale e presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)”. In tal modo, la previsione viene ampliata e riformulata in senso regionale, con richiamo alla rappresentanza nel CNEL.

Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-bis, che impone ai centri di comprovare l’esistenza di strutture operative a essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte le province. Si tratta di un requisito organizzativo e territoriale aggiuntivo, che rafforza la presenza diffusa sul territorio regionale.

Entrata in vigore

La legge è qualificata come urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Regime di attualità

L’atto è espressamente indicato come implicitamente abrogato dalla l.r. 5/2008, articolo 13. Per questo motivo, pur essendo stato vigente dal 1 ottobre 2007, oggi non ha autonoma utilità applicativa ed è da considerarsi obsoleto.

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