R.R. Puglia 22/2007
Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia sulle misure di conservazione e gli indirizzi di gestione per le ZPS della rete Natura 2000, in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Definisce obblighi, criteri di gestione, tipologie ambientali di riferimento e coordinamento con piani e calendari venatori. È stato però abrogato dal regolamento regionale n. 28/2008, quindi non è più applicabile.
Misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Puglia
Misure di conservazione per le ZPS della Puglia
Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione Puglia, la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000, in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997. La disciplina individua misure di conservazione obbligatorie e indirizzi gestionali volti a garantire coerenza ecologica della rete, tutela degli habitat e delle specie e uniformità di gestione. L’atto è oggi privo di utilità pratica perché abrogato.
Finalità e obiettivi di conservazione
Le misure sono finalizzate a:
- mantenere o, se necessario, ripristinare gli habitat di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente;
- conservare gli habitat delle specie di interesse comunitario;
- evitare la perturbazione delle specie per le quali i siti sono stati designati;
- assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione.
Il regolamento si colloca nel quadro delle direttive comunitarie richiamate e delle linee guida ministeriali sulla gestione dei siti Natura 2000.
Natura delle misure e degli indirizzi gestionali
Il testo distingue tra:
- misure di conservazione, qualificate come obbligatorie;
- indicazioni per la gestione, intese come obiettivi da conseguire o buone pratiche da realizzare.
Le indicazioni gestionali devono essere considerate nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza. Inoltre, esse sono individuate anche come pratiche da incentivare e finanziare tramite fondi comunitari o altre forme di finanziamento.
Rapporti con altri strumenti di tutela e pianificazione
Per le ZPS ricadenti in aree naturali protette o aree marine protette già istituite:
- le misure di salvaguardia esistenti e le previsioni degli strumenti di regolamentazione e pianificazione devono essere integrate con le disposizioni del regolamento;
- in caso di conflitto tra norme, prevale quella che assicura il livello di tutela maggiore.
Per tutte le ZPS restano salve le norme del regolamento CE n. 1782/2003 sul regime di sostegno diretto in agricoltura, nonché le norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche.
Tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
Il regolamento individua sette tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS:
- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- presenza di corridoi di migrazione;
- valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
Ogni ZPS è attribuita a una o più tipologie; nella definizione delle misure si applicano sia le misure specifiche della/e tipologia/e sia quelle valide per tutte le ZPS. Se una ZPS rientra in più tipologie, si applicano i criteri previsti per ciascuna di esse.
Gli allegati richiamati dal regolamento contengono rispettivamente la descrizione delle tipologie e l’assegnazione delle singole ZPS alle tipologie ambientali.
Coordinamento con la disciplina faunistico-venatoria
I divieti previsti dal regolamento per i punti da a) a k) dell’articolato devono essere recepiti nei calendari venatori regionali e nei piani faunistico-venatori previsti dalla legge n. 157/1992.
Regime di efficacia e obsolescenza
Il regolamento regionale 4 settembre 2007, n. 22 risulta espressamente abrogato dal regolamento regionale n. 28/2008. Di conseguenza non è più applicabile e va considerato obsoleto.
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