R.R. Puglia 24/2007
Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia per l’attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di prestazioni energetiche degli edifici e di controllo degli impianti termici. Disciplina transitoria in attesa di successivo regolamento regionale su certificazione energetica, ispezioni e requisiti tecnici. Prevede compiti di Comuni, Province e Regione e un termine del 31 dicembre 2007 per la relazione sullo stato degli impianti.
Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione in Puglia
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici in Puglia
Il regolamento regionale disciplina, in via transitoria, gli aspetti connessi al contenimento dei consumi energetici, all’esercizio e manutenzione degli impianti termici e alle ispezioni nel territorio della Regione Puglia. Il provvedimento si colloca nell’attuazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, e rinvia a un successivo regolamento regionale per la disciplina organica della materia.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Puglia persegue il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili, la diversificazione energetica e l’uso di tecnologie a minore impatto ambientale.
La disciplina richiamata si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
- alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e dei relativi impianti;
- alla realizzazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- alle opere di ristrutturazione di edifici e impianti esistenti;
- all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, anche preesistenti;
- alla certificazione energetica degli edifici.
Regime transitorio in attesa del successivo regolamento regionale
Il regolamento prevede espressamente che, dopo l’emanazione dei decreti attuativi e delle linee guida nazionali previste dal d.lgs. 192/2005, la Regione provvederà con un successivo regolamento a disciplinare in modo compiuto:
- la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- i requisiti minimi di prestazione energetica;
- i criteri generali per la certificazione energetica;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i requisiti di qualificazione e indipendenza degli esperti incaricati;
- la raccolta di informazioni, esperienze, elaborazioni e studi utili alla politica energetica;
- la promozione dell’uso razionale dell’energia, anche tramite informazione, sensibilizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori.
Fino all’entrata in vigore di tale successivo regolamento, restano applicabili le discipline statali e le regole transitorie previste dal provvedimento regionale.
Prestazione energetica e certificazione energetica degli edifici
Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale futuro, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale, e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria, resta disciplinato dalla legge n. 10/1991, come modificata dal d.lgs. 192/2005 e dalle norme attuative, inclusa la disciplina dell’allegato I del medesimo decreto.
Inoltre, sempre fino a tale entrata in vigore, l’attestato di certificazione energetica è sostituito:
- dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- oppure da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento, purché antecedente all’8 ottobre 2005.
Tuttavia, trascorsi dodici mesi dall’emanazione del futuro regolamento regionale, sia l’attestato di qualificazione energetica sia l’equivalente procedura comunale perdono efficacia ai fini sostitutivi previsti dal regolamento.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
Fino all’entrata in vigore del successivo regolamento regionale, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati sono regolati:
- dagli artt. 7 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;
- dalle disposizioni dell’allegato L del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.
La Regione Puglia individua:
- nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, le Autorità competenti per le attività di ispezione;
- nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le medesime attività.
Le Autorità competenti possono svolgere accertamenti e ispezioni anche tramite organismi esterni già impiegati con la normativa previgente, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata. Le attività devono essere realizzate nei termini e con le modalità previste dall’allegato L del d.lgs. 192/2005.
Adempimenti delle Autorità competenti e poteri sostitutivi
Entro il 31 dicembre 2007, le Autorità competenti devono trasmettere al Settore Industria e Industria Energetica una relazione sullo stato degli impianti termici nel proprio territorio, con particolare riguardo:
- alle caratteristiche degli impianti;
- al loro stato di efficienza e manutenzione;
- alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio.
Se i Comuni con più di 40.000 abitanti dichiarano di non voler attivare le procedure di propria competenza, oppure non vi provvedono entro il 31 dicembre 2007, le relative attività sono svolte dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione della Regione.
In caso di inadempienza delle Province nelle attività di ispezione degli impianti termici, la Regione esercita i poteri sostitutivi opportuni.
Quadro normativo richiamato
Il regolamento si inserisce nel quadro normativo statale e regionale in materia di sicurezza e manutenzione degli impianti, contenimento dei consumi energetici, rendimento energetico in edilizia e riparto di funzioni tra Stato, Regione, Province e Comuni. Il testo richiama, tra gli altri, la legge n. 10/1991, i d.P.R. n. 412/1993 e n. 551/1999, il d.lgs. 112/1998, il d.lgs. 192/2005, il d.lgs. 311/2006 e la l.r. Puglia n. 19/2000.
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