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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14933/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di sottrazione o distruzione delle scritture contabili societarie (in qualità di amministratore unico dell'Istituto di Vigilanza Srl). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità e carenza di motivazione per mancata notifica all'imputato dell'ordinanza di differimento dell'udienza di appello; 2) violazione dei diritti della difesa per mancato rinvio del processo di primo grado in presenza di documentato impedimento di salute; 3) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (richiesta di escussione di un consulente di parte, indicato come persona informata sui fatti); 4) vizio di motivazione circa la prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; 5) mancata risposta sull'eccezione di prescrizione, con contestazione del computo di periodi di sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato e generico perché la notifica della citazione era stata effettuata regolarmente, la mancata notifica dell'avviso di rinvio configura una nullità intermedia sanabile se non tempestivamente dedotta e il difensore non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio subito dall'imputato; il secondo motivo è generico perché la documentazione prodotta non conteneva una formale istanza di differimento; il terzo motivo è inammissibile essendo la rinnovazione dell'istruttoria rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e senza dimostrare lacune decisive nella motivazione; il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la doppia conforme (sentenza di primo grado e appello) giustifica la valutazione del dolo specifico, in presenza della sproporzione fra attivo e ingente passivo; il quinto motivo sulla prescrizione è infondato perché i vari periodi di sospensione (astensione del difensore, rinvii per esame dell'imputato, impedimenti) hanno impedito lo spirare del termine prescrizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare)

    art. 216 primo comma n. 2; art. 223 comma 1

    Norme che descrivono e qualificano il delitto di sottrazione o distruzione delle scritture contabili societarie commesso dall'amministratore per trarne profitto o recare pregiudizio ai creditori; sono le fattispecie penali contestate all'imputato.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la possibilità di notificare determinati atti difensivi o ordini di udienza al difensore; nella vicenda la notifica dell'ordinanza di differimento all'avvocato è stata ritenuta valida per le esigenze processuali.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la forma e i contenuti dei motivi di ricorso in Cassazione: i motivi devono essere specifici e conformi ai limiti indicati, ragione per cui sono stati ritenuti generici alcuni motivi del ricorso.

  • Codice di procedura penale

    art. 178 lett. c) e art. 180

    Regolano le nullità processuali; in particolare la distinzione tra nullità assolute e relative/intermediate e i termini e modi per farle valere: la mancata notifica dell'avviso di rinvio è una nullità intermedia sanabile se non tempestivamente dedotta.

  • Codice di procedura penale

    Riferita nella motivazione alle regole sulla nullità della citazione e all'onere dell'imputato di dimostrare di non aver avuto conoscenza dell'atto per vantare la nullità assoluta.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce termini per la deduzione delle nullità; la Cassazione ha ritenuto che il vizio non sia stato tempestivamente dedotto.

  • Codice di procedura penale

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere disattesa salvo che dalla motivazione emerga una lacuna decisiva evitabile solo con l'assunzione di prove ulteriori.

  • Codice penale

    Prevede cause di sospensione del termine prescrizionale; la giurisprudenza applicata ha ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione sindacale determini sospensione del termine prescrizionale per tutto il periodo necessario al recupero dell'ordinario svolgimento del processo.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha anche ritenuto fondato il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per possibile colpa nella formulazione dei motivi.

  • Codice di procedura penale

    art. 129 e art. 609 comma secondo

    Richiamati per sostenere l'impossibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione dopo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e che la pronuncia di Cassazione non può estinguere il reato d'ufficio se il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione all'imputato di un mero provvedimento interlocutorio (es. differimento dell'udienza) configura, di regola, una nullità di carattere intermedio: è sanabile se non tempestivamente dedotta e, se la citazione principale è stata regolarmente notificata, il giudice può ritenere l'assenza di pregiudizio concreto.
  • Le questioni processuali che investono nullità o difetti di notifica devono essere dedotte tempestivamente e con specificità; la mera denuncia di inosservanza normativa senza indicazione del concreto pregiudizio è insufficiente in Cassazione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un potere discrezionale del giudice e può essere disattesa se non emerge, dalla motivazione, una lacuna decisiva evitabile solo con nuove acquisizioni probatorie; la difesa deve dimostrare l'indispensabilità della prova richiesta.
  • La valutazione del dolo richiesto dalle fattispecie complesse può fondarsi su valutazioni complessive (doppia conforme): se la sproporzione tra attivo e passivo è evidente e adeguatamente motivata, le censure sul dolo spesso risultano infondate.
  • Sospensioni del termine di prescrizione derivanti da astensione del difensore o altri impedimenti riconosciuti dalla giurisprudenza possono interrompere o sospendere il decorso della prescrizione; occorre verificare e computare correttamente tutti i periodi di sospensione prima di affermare l'estinzione del reato.

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