Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25660/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato la condanna a 1 anno e 8 mesi per la violazione di norme previste dagli artt. 99 c.p. e 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (mancato rispetto di prescrizione connessa a misura di prevenzione). Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità del giudizio d'appello per omissione della trattazione orale e mancato rinvio in presenza di legittimo impedimento del difensore; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (3) carenza e illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: la richiesta di trattazione orale era stata inviata per errore al Tribunale di primo grado e non alla Corte di appello; non sussiste obbligo di trasmissione e l'istanza non è pervenuta al giudice competente, per cui la decisione di procedere in rito cartolare e di respingere il rinvio per concomitante impegno del difensore è legittima. I motivi relativi a 131-bis e alle attenuanti generiche sono stati dichiarati generici e inammissibili perché il ricorrente non ha criticamente confrontato le proprie doglianze con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto invece che la decisione di non applicare la particolare tenuità e di non concedere le attenuanti sia stata adeguatamente motivata in relazione alla personalità del reo, ai precedenti e alla gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione; la sentenza di merito ha valorizzato la personalità criminale del ricorrente ai fini della valutazione della gravità della condotta

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Norma violata relativa a prescrizioni connesse a misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto la condotta del ricorrente grave per la radicale inosservanza della prescrizione

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a nullità; la Corte ha escluso la nullità dedotta per mancata trattazione orale

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a nullità; la Corte ha ritenuto assente la nullità perché la richiesta non è pervenuta al giudice competente

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La Corte ha precisato che l'obbligo di trasmissione tra uffici riguarda gli atti impugnatori, non le istanze; pertanto l'istanza erroneamente inviata al Tribunale non doveva essere trasmessa d'ufficio alla Corte di appello

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamata per escludere l'applicazione della disciplina sul legittimo impedimento: in giudizio d'appello svolto in modo cartolare per assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale non trova applicazione la previsione che presuppone la comparizione personale del difensore

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato i criteri (occasionalità, esiguità del pericolo/danno, gravità e personalità dell'agente) e ritenuto inapplicabile la causa di proscioglimento per la rilevante pericolosità del ricorrente e la gravità della violazione

  • art. 591, comma primo, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità del ricorso per aspecificità: il ricorso deve indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni della decisione impugnata

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale in appello deve essere inviata espressamente alla cancelleria della Corte di appello; invii effettuati a uffici diversi (es. Tribunale di primo grado) non producono l'obbligo di trasmissione e non giustificano la nullità del giudizio se non pervenuti al giudice competente
  • La domanda di rinvio per legittimo impedimento del difensore è rilevante ai fini del rinvio solo se sia previamente richiesta e concessa la trattazione orale; in mancanza di richiesta tempestiva di trattazione orale il processo procede per iscritto e non è applicabile la disciplina del legittimo impedimento che presuppone la comparizione personale
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e comparata della gravità dell'offesa, dell'occasionalità della condotta e della personalità dell'autore; precedenti penali e misure di prevenzione possono escluderne l'applicabilità
  • Le attenuanti generiche non sono dovute in assenza di elementi positivi a favore del reo: l'assenza di elementi negativi non basta; il giudice può legittimamente negare le attenuanti quando emergano precedenti o indici di capacità a delinquere e non vi siano condotte successive idonee a dimostrare riabilitazione
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; la mera ripetizione delle argomentazioni già respinte in secondo grado, senza cogliere le ragioni del rigetto, determina l'inammissibilità del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.