Cassazione Penale, Sentenza n. 25555/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di furto in concorso, tentato furto e violazione dell'art. 74 L. 159/2011. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e mancata verifica della concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica; (ii) vizio di motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto generico e non comprovato; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura applicata, sostenendo che non si era valutata adeguatamente l'applicabilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, considerato che i fatti erano avvenuti in Comune diverso dalla residenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'ordinanza del Tribunale ha adeguatamente valutato le modalità concrete della condotta (modus operandi, concorso con altri, breve arco temporale delle condotte), i precedenti penali specifici e la circostanza che i reati sono stati commessi mentre l'indagato era sottoposto a sorveglianza speciale; tali elementi giustificano la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha indicato fatti concreti (reticenza/timore di una delle persone offese e contesto di “cavallo di ritorno”) che rendono attuale il rischio di condizionamento delle vittime. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice, quando ritiene necessaria la custodia cautelare intramuraria in ragione della pericolosità e della gravità dei fatti, non è obbligato a motivare specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; la scelta è risultata adeguatamente fondata sulla personalità del soggetto e sulla modalità seriale delle condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma richiede, per la misura cautelare personale motivata sul pericolo di reiterazione, che il pericolo sia non solo concreto ma anche attuale; la Corte conferma che è necessario prevedere l'effettiva probabilità che si presenti un'occasione prossima per commettere altri delitti della stessa specie.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Citata per distinguere i casi nei quali sussiste un regime speciale di presunzioni; nel procedimento in esame tale regime non opera e quindi il giudizio sull'inidoneità degli arresti domiciliari deve basarsi su valutazioni specifiche e motivate.
art. 74, L. 159/2011
Norma penale contestata (violazione relativa a misure di prevenzione personali antimafia). Il riferimento evidenzia la gravità delle contestazioni e il profilo personale del ricorrente, compresa la sua sottoposizione a sorveglianza speciale al momento dei fatti.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto; menzionata in dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare basata sul pericolo di reiterazione, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di un pericolo concreto e attuale: non basta sostenere una mera probabilità astratta di recidiva.
- Il giudice valuta il pericolo di reiterazione anche attraverso elementi come modus operandi, ripetizione ravvicinata delle condotte, concorso con altri soggetti, precedenti specifici e il fatto che i reati siano stati commessi durante altre misure di prevenzione; questi fattori possono legittimare la custodia cautelare.
- Il pericolo di inquinamento probatorio richiede una concreta e attuale prospettazione di rischio (es. pressioni, reticenze, dinamiche ambientali specifiche); argomentazioni generiche che lo estendono a tutte le fattispecie procedibili a querela sono generalmente insufficienti.
- Nel giudizio sull'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto), il giudice dovrebbe motivare l'inidoneità di tali misure con valutazioni specifiche; tuttavia, quando la pericolosità del soggetto e la gravità/serialità del fatto rendono evidente la necessità della custodia intramuraria, non è sempre obbligatorio motivare dettagliatamente sull'inidoneità del controllo elettronico.
- La scelta cautelare è valutata nel complesso: aspetti personali dell'indagato, contesto sociale/ambientale e concrete modalità di esecuzione del reato possono giustificare misure più afflittive anche in presenza di alternative apparentemente meno gravose.
- Se il ricorso in Cassazione viene ritenuto infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; pertanto va considerato il rischio economico di impugnare senza solide prospettive di successo.
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