Sentenza del 01/02/2019 n. 781 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 169/2019 - IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - Avviamento - Criterio di calcolo - Percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi del triennio anteriore al trasferimento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma la legittimità del criterio utilizzato: il valore dell’avviamento può essere determinato applicando una percentuale di redditività alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d’imposta anteriori a quello del trasferimento. L’impostazione dell’Amministrazione finanziaria è quindi ritenuta conforme ai criteri di determinazione della base imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo dell’avviamento commerciale, quale componente del corrispettivo di cessione d’azienda rilevante per la base imponibile dell’imposta di registro. In particolare, è stata contestata la legittimità dell’applicazione di una percentuale di redditività alla media dei ricavi dell’azienda nei tre periodi d’imposta anteriori alla cessione.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sulla cessione d’azienda
Il valore dell’avviamento commerciale è determinato applicando una percentuale di redditività alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento.
Ai fini dell’imposta di registro, l’avviamento costituisce una componente del valore dell’azienda ceduta e può essere stimato utilizzando come parametro la redditività storica, calcolata sulla media dei ricavi del triennio precedente alla cessione.
Massime di principio
- Nelle cessioni d’azienda, l’Amministrazione finanziaria può stimare l’avviamento sulla base della redditività storica dell’impresa, senza limitarsi al valore indicato dalle parti nel contratto.
- Il parametro temporale ordinario è costituito dai tre periodi d’imposta anteriori a quello del trasferimento.
- Devono essere utilizzati prioritariamente i ricavi accertati; se non disponibili, possono essere utilizzati quelli dichiarati ai fini delle imposte sui redditi.
- La determinazione dell’avviamento mediante una percentuale applicata alla media dei ricavi è legittima, purché il criterio sia coerente con i dati economici dell’azienda e con la disciplina applicabile.
- Per contestare efficacemente la stima, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino l’inattendibilità dei ricavi considerati, della percentuale di redditività o della loro applicazione al caso specifico.
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