Cassazione Penale, Sentenza n. 40720/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rispoli ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (9/1/2018-4/9/2018) e agli arresti domiciliari (fino al 14/2/2019). Ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in cosa consista la condotta colposa che osterebbe alla riparazione, limitandosi a richiamare il quadro probatorio che, secondo il ricorrente, aveva portato alla sua assoluzione in primo grado. Ha inoltre eccepito violazione dell'art. 314 c.p.p., lamentando che la Corte avrebbe valorizzato come gravemente colposa una presunta condotta estorsiva per la quale era intervenuta una sentenza assolutoria, senza considerare gli elementi difensivi (richieste di revoca/modifica della misura, dichiarazioni che negavano aggressioni, chiarimenti sulle captazioni).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valorizzato intercettazioni e captazioni che indicavano contiguità del Rispoli con esponenti di spicco della criminalità organizzata locale (episodi di monitoraggio del porto, conversazioni che segnalavano la presenza di forze dell'ordine, frasi del tipo "tutto a posto... al porto... se ti serve... qualcosa"). Tali elementi non erano stati esclusi o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di merito; perciò il giudice della riparazione poteva considerarli, anche con diversa valutazione rispetto al giudice della cognizione penale. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha indicato passi della sentenza assolutoria che escludessero o neutralizzassero le condotte valorizzate dal giudice della riparazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è rilevante per il contenuto delle indagini e per la valutazione delle contiguità del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; nel ricorso si lamentava la valorizzazione di condotte estorsive nonostante l'assoluzione, ma la Corte ha ritenuto che elementi riferibili a tale capo non fossero stati esclusi dal giudice penale.
art. 314 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il giudice della riparazione può valorizzare fatti non esclusi nel giudizio penale e valutare diversamente il materiale probatorio rispetto al giudice della cognizione.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, con la precisazione che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza conferma che, in un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, l'esito assolutorio nel processo penale non comporta automaticamente il diritto alla riparazione se permangono elementi (intercettazioni, captazioni, rapporti di contiguità) che non sono stati dichiarati inutilizzabili o esplicitamente esclusi dal giudice penale.
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice della cognizione: può apprezzare il medesimo materiale probatorio con riferimento al punto di vista del giudice della cautela e ritenere che certe condotte abbiano determinato colpa grave o dolo nel causare la privazione della libertà.
- Per contrastare efficacemente un diniego di riparazione è necessario indicare specificamente i passi della sentenza di merito che escludono o neutralizzano i fatti utilizzati dal giudice della riparazione; argomentazioni generiche sono spesso insufficienti.
- La frequentazione o la contiguità con soggetti ritenuti appartenenti a organizzazioni criminali può essere qualificata come condotta gravemente colposa idonea a escludere la riparazione, se emergono elementi concreti (captazioni, ruoli, comportamenti) non neutralizzati dal processo penale.
- Il ricorrente rischia di essere condannato alle spese e a misure sanzionatorie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che non si dimostri la proposizione del gravame in colpa.
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