Cassazione Penale, Sentenza n. 10995/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) travisamento della prova perché l'immobile sarebbe stato solo concesso in uso gratuito e lui avrebbe mantenuto il possesso e le chiavi; (ii) carenza di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dall'art. 392 c.p.; (iii) omessa valutazione dell'elemento soggettivo per il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.); (iv) concorso apparente di norme tra art. 392 e art. 614 c.p. con invocazione del principio di specialità (art. 84 c.p.). Il Procuratore generale aveva chiesto rimessione alle Sezioni Unite o annullamento con rinvio rilevando profili di incompatibilità costituzionale e la possibile esclusione della violenza nel cambio della serratura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) l'immobile concesso in uso gratuito poteva configurare "domicilio" delle persone offese se vi erano modalità di utilizzo tali da realizzare uno ius excludendi; (ii) la sostituzione della serratura e asportazione/traslazione degli oggetti ha costituito "violenza sulle cose" ai sensi dell'art. 392 c.p., poiché ha modificato lo stato dei luoghi in modo apprezzabile e ha ostacolato l'esercizio del diritto delle persone offese; (iii) la convinzione dell'imputato di esercitare un proprio diritto (buona fede putativa) non esclude il dolo richiesto dall'art. 392 c.p., essendo invece elemento costitutivo della fattispecie; (iv) non opera assorbimento tra art. 614 e art. 392 c.p. quando l'ingresso o la permanenza sia accompagnata da violenza sulle cose finalizzata ad asportare beni. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
"potendo ricorrere al giudice"
La Corte interpreta l'art. 392 come tutela dell'esclusiva possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria: la fattispecie punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e comprende, come "violenza sulle cose", non solo il danneggiamento materiale ma anche la trasformazione o la mutazione della destinazione della cosa (es. sostituzione serratura) idonee a ostacolare l'esercizio del diritto altrui.
art. 614 cod. pen.
La nozione di "domicilio" è ampia e può ricomprendere un'immobile concesso in uso gratuito quando il rapporto di utilizzo presenti elementi di stabilità e comporti uno ius excludendi a favore dell'occupante; la violazione di domicilio è reato a dolo generico (intenzione di introdursi contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione).
art. 84 cod. pen.
Il principio di specialità non opera per assorbire il reato di violazione di domicilio nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando alla mera introduzione si aggiunga una condotta violenta sulle cose finalizzata all'asportazione o al mutamento dello stato di fatto: si possono integrare entrambe le fattispecie.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel contesto del concorso apparente di norme; la Corte ritiene inapplicabile l'assorbimento se sono presenti elementi integranti distinti reati (es. violenza sulle cose e asportazione).
art. 51 cod. pen.
Richiamato nella discussione del Procuratore generale come possibile scriminante (autotutela/legittima difesa), ma la Corte ha escluso che la condotta del ricorrente rientri nella scriminante, salvo l'ipotesi molto limitata di autotutela immediata e necessaria; qui tale condizione non era presente.
art. 42 Cost.
Richiamata dal Procuratore generale per una questione di compatibilità costituzionale (tutela della proprietà), ma la Corte non ha ritenuto di dover modificare l'interpretazione consolidata delle norme penali coinvolte.
art. 618 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'eventuale rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto non ricorrere i presupposti per la rimessione in considerazione dell'univocità dell'orientamento giurisprudenziale attuale.
art. 14 Cost.
Richiamato a supporto della tutela del domicilio come ambiente di riservatezza e vita privata, posto a fondamento della protezione prevista dall'art. 614 c.p.
Massime di principio
- La sostituzione della serratura o altra alterazione dello stato dei luoghi può integrare "violenza sulle cose" ai fini dell'art. 392 c.p. anche in assenza di danno materiale, quando impedisca in maniera apprezzabile l'esercizio del diritto dell'altro.
- Un immobile concesso in uso gratuito può essere qualificato come "domicilio" dell'occupante se il rapporto di utilizzo è tale da realizzare uno ius excludendi e una stabilità, per cui l'occupante ha diritto alla protezione ex art. 614 c.p.
- La convinzione soggettiva di esercitare un proprio diritto (buona fede putativa) non esclude il dolo richiesto dall'art. 392 c.p.; tale convinzione costituisce invece, in genere, parte integrante del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- L'autotutela privata è ammessa in via molto limitata: è scriminata solo se l'intervento è immediato, necessario ed impossibile ricorrere al giudice; atti volti invece a modificare stabilmente lo stato dei luoghi (es. cambio serratura) rientrano nella tutela penale.
- Il concorso o assorbimento tra art. 614 c.p. (violazione di domicilio) e art. 392 c.p. si verifica solo se la condotta si esaurisce nel mero ingresso o nella permanenza invito domino; se all'ingresso si accompagna violenza sulle cose o asportazione di beni, si integrano entrambe le fattispecie.
- In ipotesi di contesa tra proprietario e occupante senza titolo, il proprietario deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio; il ricorso a misure coattive che alterino lo stato dei luoghi può comportare responsabilità penale.
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