Regolamento (UE) 2024/791
Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo esteso il quadro MiFIR per rendere più trasparenti i mercati europei, soprattutto attraverso l’introduzione di un sistema consolidato di pubblicazione per classi di attività selezionate e la standardizzazione dei dati di mercato. Riduce gli spazi di dark trading, rafforza gli obblighi di trasparenza pre e post negoziazione e ridefinisce la disciplina applicabile ad azioni, obbligazioni, quote di emissione e derivati, inclusi i derivati OTC più standardizzati. Introduce inoltre un divieto generale di payment for order flow per gli intermediari che operano per clienti retail e professionali, con una limitata clausola transitoria per alcuni Stati membri. Gran parte dell’attuazione è demandata a ESMA e Commissione tramite norme tecniche e atti delegati o di esecuzione.
Modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per rafforzare trasparenza, consolidamento dei dati di mercato, negoziazione di azioni e derivati e per vietare il payment for order flow.
Ambito di applicazione
Si applica nel SEE agli operatori e intermediari dei mercati degli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) n. 600/2014: sedi di negoziazione, mercati regolamentati, MTF e OTF, internalizzatori sistematici, imprese di investimento, APA, ARM, CTP, controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché, per specifiche disposizioni, soggetti pubblicanti designati e CTP. Incide su azioni con ISIN SEE, fondi indicizzati quotati, obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione, derivati negoziati in borsa e taluni derivati OTC, con regole dedicate per controparti e sedi di esecuzione di paesi terzi. Prevede esenzioni e regimi speciali per operazioni SEBC/Eurosistema, per alcune situazioni di liquidità, per specifici differimenti di pubblicazione e per le attività di investimento dei membri SEBC non appartenenti all’Eurosistema. Il regolamento è direttamente applicabile e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, con numerose norme tecniche e disposizioni differite in funzione delle date previste nel testo.
Regolamento (UE) 2024/791: riforma del MiFIR su trasparenza, CTP e payment for order flow
Il regolamento interviene in modo ampio sul regolamento (UE) n. 600/2014 per rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari dell’Unione, facilitare la nascita di sistemi consolidati di pubblicazione per le principali classi di attività e migliorare la qualità, la disponibilità e l’uso dei dati di mercato. Il legislatore europeo collega la riforma agli obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali e al rafforzamento della competitività dei mercati dell’Unione, con una forte delega tecnica a ESMA e Commissione.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento nasce dall’esigenza di superare gli ostacoli che avevano impedito l’emergere dei CTP, in particolare la frammentazione dei formati dati, l’assenza di obblighi effettivi di contribuzione e la scarsa economicità del modello di business. Parallelamente, si intende ridurre la complessità della disciplina di trasparenza pre e post negoziazione, armonizzare le sospensioni e i differimenti, e limitare pratiche considerate incompatibili con il miglior interesse del cliente, come il payment for order flow.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche incidono su mercati regolamentati, MTF, OTF, internalizzatori sistematici, imprese di investimento, APA, ARM, CTP, autorità competenti, controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione, nonché su soggetti pubblicanti designati. Gli strumenti interessati comprendono azioni con ISIN SEE, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione, derivati negoziati in borsa e determinati derivati OTC, in particolare quelli standardizzati e compensati centralmente.
Trasparenza pre-negoziazione e riduzione del dark trading
Per le azioni viene semplificato il meccanismo del massimale sul volume: il superamento del 7% del volume totale nell’Unione per la deroga basata sul prezzo di riferimento comporta la sospensione dell’uso della deroga. ESMA deve pubblicare i dati necessari al monitoraggio e presentare relazioni periodiche, con possibilità di adeguamento della soglia tramite atto delegato. La disciplina delle deroghe viene inoltre rimodulata per limitare il ricorso a strumenti di negoziazione opachi e per disciplinare gli ordini a pacchetto.
Per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, la trasparenza pre-negoziazione viene concentrata sui registri centrali di ordini con limite di prezzo e sui sistemi di asta periodica. Gli obblighi di quotazione degli internalizzatori sistematici sono ricalibrati: vengono soppressi gli articoli 18 e 19 e fissate nuove regole per quotazioni irrevocabili e dimensioni minime, con parametri affidati a norme tecniche.
Trasparenza post-negoziazione e differimenti
L’articolo 10 viene riscritto per imporre la pubblicazione del prezzo, del volume e della data delle operazioni su obbligazioni, strumenti strutturati, quote di emissione e sui derivati rilevanti, in tempo reale ove tecnicamente possibile. Per i pacchetti di operazioni sono previste modalità di pubblicazione componente per componente. La disciplina dei differimenti è fortemente armonizzata: per le obbligazioni si introducono cinque categorie con durate massime differenziate fino a quattro settimane; per i derivati si applica un sistema autonomo, sempre parametrato a dimensione dell’operazione e liquidità.
L’ESMA deve aggiornare periodicamente i differimenti e, dopo un anno dalla loro riduzione, valutarne gli effetti tramite analisi quantitativa e qualitativa. Le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di trasparenza quando la liquidità scende sotto determinate soglie, ma le sospensioni devono essere pubblicate e notificate a ESMA.
Dati di mercato, CTP e qualità del dato
Una parte centrale della riforma riguarda la trasmissione dei dati ai CTP. Le sedi di negoziazione e gli APA devono trasmettere dati in tempo quasi reale, con formato armonizzato e protocolli di trasmissione di alta qualità. La qualità dei dati è garantita da norme tecniche e da un gruppo di esperti dei portatori di interessi istituito dalla Commissione entro il 29 giugno 2024, che affianca ESMA nella definizione delle specifiche tecniche.
Viene anche rafforzata la sincronizzazione degli orologi, estesa a sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, soggetti pubblicanti designati, APA e CTP. ESMA deve specificare il grado di precisione mediante norme tecniche di regolamentazione.
CTP: selezione obbligatoria, autorizzazione e modello di business
Per ciascuna classe di attività - obbligazioni, azioni e fondi indicizzati quotati, derivati OTC - ESMA organizza una procedura di selezione per individuare un unico CTP per cinque anni. La selezione avviene sulla base di criteri tecnici, organizzativi, di resilienza, qualità del dato, costi, semplicità delle licenze, livelli commissionale, efficienza energetica e, per le obbligazioni, meccanismi di ridistribuzione dei ricavi.
Dopo la selezione, il richiedente deve presentare domanda di autorizzazione; ESMA dispone di 20 giorni lavorativi per la verifica di completezza e di tre mesi per la decisione. I CTP devono diffondere i dati di mercato fondamentali e i dati richiesti dalla regolamentazione in tempo quasi reale, garantire accessibilità e leggibilità automatica, offrire accesso gratuito a retail, accademici, società civile e autorità competenti, e pubblicare elenchi completi degli strumenti coperti.
Per azioni e fondi indicizzati quotati è previsto un regime di redistribuzione dei ricavi a favore di specifiche sedi di negoziazione, con ponderazione da definire via RTS e con meccanismi di sospensione in caso di grave e reiterata violazione dei requisiti sui dati.
Segnalazione operazioni e dati di riferimento
Il regolamento amplia e razionalizza il transaction reporting. Le imprese di investimento devono segnalare operazioni in una gamma più chiara di strumenti, con particolare attenzione ai derivati OTC e al loro sottostante. Sono definiti i contenuti minimi delle segnalazioni, inclusi identificativi delle controparti, del cliente, degli algoritmi decisionali e di esecuzione, nonché il codice identificativo dell’operazione quando eseguita in sede.
Per i derivati OTC, i dati di riferimento devono fondarsi su un identificativo univoco del prodotto concordato a livello globale, integrato da ulteriori dati di riferimento se necessari. La Commissione deve adottare atti delegati entro il 29 giugno 2024 per specificare gli identificativi ai fini della trasparenza e della segnalazione operazioni; ESMA dovrà poi proporre ulteriori standard tecnici sulla data di segnalazione e sulla coerenza con i regimi MiFIR, EMIR e SFT.
Obbligo di negoziazione dei derivati e sospensioni
L’obbligo di negoziazione per i derivati OTC soggetti a compensazione viene riallineato all’obbligo di compensazione. Il regolamento chiarisce che i derivati non soggetti o esenti dalla compensazione non sono soggetti all’obbligo di negoziazione. Sono previsti meccanismi di sospensione sia collegati alla sospensione della compensazione, sia autonomi, su richiesta delle autorità competenti o di ESMA, in caso di effetti negativi sulla liquidità, minacce alla stabilità finanziaria o esigenze legate al market making e ai mercati di paesi terzi.
Accesso tra sedi di negoziazione e CCP
La disciplina dell’accesso non discriminatorio tra CCP e sedi di negoziazione viene rivista per limitarla dove possa creare rischi di frammentazione della liquidità o rischi sistemici. Per i derivati negoziati in borsa il regime di accesso non si applica. Per le sedi e CCP di paesi terzi, i diritti di accesso sono subordinati a decisioni di equivalenza e a un quadro giuridico e di vigilanza equivalente.
Divieto di payment for order flow
L’articolo 39 bis vieta alle imprese di investimento che agiscono per clienti retail o professionali di ricevere onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per indirizzare gli ordini verso una specifica sede di esecuzione o verso terzi per l’esecuzione in una sede specifica. Sono escluse solo le riduzioni o gli sconti sulle commissioni di negoziazione che vadano interamente a beneficio del cliente. Gli Stati membri che già consentivano tali pratiche prima del 28 marzo 2024 possono prevedere un’esenzione transitoria fino al 30 giugno 2026, con notifica a ESMA entro il 29 settembre 2024.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Molte disposizioni richiedono norme tecniche di regolamentazione o di attuazione con scadenze precise tra il 2024 e il 2028. Restano applicabili, fino alla loro sostituzione, gli atti delegati vigenti prima del 28 marzo 2024, secondo la clausola transitoria finale.
Disposizioni principali
Riforma dell’ambito soggettivo e definizioni
Vengono ridefiniti o introdotti concetti chiave come "mercato di crescita per le PMI", "soggetto pubblicante designato", "mercato liquido", "derivato OTC", "CTP", "dati di mercato fondamentali" e "dati richiesti dalla regolamentazione". L’articolo 1 chiarisce inoltre il perimetro applicativo del titolo V del MiFIR alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione, e introduce una disciplina specifica per i membri del SEBC/Eurosistema e per le relative operazioni esenti.
Trasparenza pre-negoziazione e dark trading
Per azioni, strumenti analoghi e alcune sedi di negoziazione, il regime di trasparenza pre-negoziazione è modificato e il massimale sul volume viene semplificato: la soglia unica per la deroga basata sul prezzo di riferimento è fissata al 7% del volume totale negoziato nell’Unione. ESMA deve pubblicare trimestralmente i dati di volume e monitorare la soglia, con relazione periodica e possibile adeguamento tramite atto delegato. La disciplina delle deroghe viene rivista e, per gli ordini a pacchetto, viene introdotto un regime specifico di trasparenza e differimento.
Obblighi di trasparenza per obbligazioni, strumenti strutturati, quote di emissione e derivati
La trasparenza pre-negoziazione viene limitata ai registri centrali di ordini con limite di prezzo e ai sistemi di negoziazione ad asta periodica, sia per strumenti non rappresentativi di capitale sia per i derivati. Per i derivati OTC sono inclusi solo quelli standardizzati e compensati centralmente o, in casi specifici, i credit default swap sistemici. La trasparenza post-negoziazione è rafforzata: prezzo, volume e data devono essere pubblicati quanto più possibile in tempo reale, con regimi di pubblicazione differita armonizzati per categorie di operazioni medie, grandi e molto grandi e con regole specifiche per il debito sovrano.
Condizioni commerciali ragionevoli e accesso ai dati
L’articolo 13 è riscritto per imporre a sedi di negoziazione, APA, CTP e internalizzatori sistematici di rendere disponibili i dati a condizioni commerciali ragionevoli, con clausole imparziali ed eque e accesso non discriminatorio. Le politiche sui dati devono essere pubbliche, gratuite, facilmente accessibili e comprensibili; dopo 15 minuti le informazioni devono essere rese gratuite in formato leggibile meccanicamente per gli utenti, compresi i retail. ESMA deve definire con norme tecniche il contenuto di tali concetti e monitorare l’evoluzione dei prezzi dei dati.
Internalizzatori sistematici e soggetto pubblicante designato
Gli internalizzatori sistematici sono soggetti a una nuova disciplina sulle quotazioni: le quotazioni irrevocabili devono rispettare una dimensione minima fissata da norme tecniche, con soglia non inferiore al doppio della dimensione standard di mercato e una dimensione minima non superiore al 90% di tale soglia. Sono soppressi gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici sugli strumenti non rappresentativi di capitale e gli articoli 18 e 19. Viene introdotto lo status di soggetto pubblicante designato, per il quale l’impresa di investimento può essere responsabile della pubblicazione delle operazioni tramite APA senza diventare internalizzatore sistematico; ESMA istituisce un registro pubblico dei soggetti designati.
Trasmissione dati al CTP e qualità del dato
Le sedi di negoziazione e gli APA devono trasmettere al CTP, quanto più possibile in tempo reale, i dati richiesti dalla regolamentazione in formato armonizzato e tramite protocolli di trasmissione di alta qualità. È introdotto un meccanismo di partecipazione facoltativa per alcune piccole sedi di negoziazione (volume annuo azionario pari o inferiore all’1% dell’Unione, con ulteriori condizioni) e sono previste regole per il contributo obbligatorio, la qualità dei dati, la gestione degli errori, la cooperazione con il CTP e la sincronizzazione degli orologi. La Commissione istituisce un gruppo di esperti dei portatori di interessi e ESMA definisce gli standard tecnici di qualità e sostanza dei dati.
Sistema consolidato di pubblicazione: selezione, autorizzazione e organizzazione
Per obbligazioni, azioni/fondi indicizzati quotati e derivati OTC, ESMA organizza procedure distinte per selezionare un unico CTP per ciascuna classe di attività per cinque anni. La procedura prevede criteri dettagliati di selezione, termini di 20 giorni lavorativi per la completezza della domanda e di tre mesi per la decisione di autorizzazione, con possibilità di periodo transitorio. Il CTP deve offrire dati di mercato fondamentali e dati richiesti dalla regolamentazione, garantire accesso gratuito a retail, accademici, società civile e autorità, rispettare requisiti di resilienza, sicurezza, accessibilità, qualità e continuità operativa, e pubblicare elenchi degli strumenti coperti.
Regime di ridistribuzione dei ricavi e accesso gratuito
Per il CTP di azioni e fondi indicizzati quotati è previsto un regime di ridistribuzione dei ricavi a favore di determinate sedi di negoziazione, in particolare piccole sedi di negoziazione e sedi che hanno consentito l’ammissione iniziale di taluni strumenti dopo il 27 marzo 2019, nonché sedi che negoziano strumenti con trasparenza pre-negoziazione non derivanti da deroghe. ESMA deve definire la ponderazione dei criteri e le condizioni di sospensione temporanea del regime in caso di gravi e ripetute violazioni dei requisiti sui dati; se la violazione non è confermata, i ricavi trattenuti vanno restituiti con interessi.
Obblighi di trasparenza post-negoziazione e differimenti
Le informazioni post-negoziazione devono essere rese disponibili in tempo reale, ove tecnicamente possibile, con differimenti armonizzati per obbligazioni, strumenti strutturati, quote di emissione e derivati. Per le obbligazioni si articola un sistema in cinque categorie di operazioni (medie, grandi, molto grandi, e su mercati liquidi/illiquidi), con durate massime di differimento che vanno da 15 minuti fino a quattro settimane a seconda della categoria. Per i derivati il regime è distinto e parametrato alla liquidità e alla dimensione dell’operazione. Sono previste sospensioni temporanee in caso di riduzione della liquidità e proroghe in caso di emergenza, con coinvolgimento di ESMA e delle autorità competenti.
Obbligo di negoziazione delle azioni e dei derivati; sospensioni
Per le azioni con ISIN SEE negoziate in una sede di negoziazione, l’obbligo di negoziazione è chiarito e limitato, con esenzioni per alcune operazioni tra controparti qualificate/professionali che non contribuiscono alla formazione del prezzo. L’obbligo di negoziazione dei derivati è riallineato all’obbligo di compensazione del regolamento (UE) n. 648/2012: se il derivato non è soggetto o è esente dalla compensazione, non è soggetto all’obbligo di negoziazione. Sono disciplinate sospensioni dell’obbligo di negoziazione su richiesta di ESMA o delle autorità competenti, anche per condizioni di mercato, effetti sulla liquidità, market making o situazioni di sovrapposizione con paesi terzi.
Post-trade risk reduction, accesso CCP/sedi e accesso da paesi terzi
Le operazioni derivanti da servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono escluse da trasparenza, obbligo di negoziazione e best execution; i fornitori devono tenere registri completi e accurati. Il regime di accesso non discriminatorio tra CCP e sedi di negoziazione è rivisto, ma i derivati negoziati in borsa sono esentati dall’obbligo di accesso. È inoltre disciplinato l’accesso di CCP e sedi di negoziazione di paesi terzi, subordinato a decisioni di equivalenza e a un quadro giuridico/vigilanza equivalente.
Payment for order flow
È introdotto il divieto per le imprese di investimento che agiscono per clienti retail o professionali di ricevere onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per indirizzare gli ordini a una particolare sede di esecuzione o a un terzo ai fini dell’esecuzione. Sono esclusi gli sconti e le riduzioni delle commissioni che vanno esclusivamente a beneficio del cliente. Gli Stati membri che già consentivano tali pratiche prima del 28 marzo 2024 possono prevedere un’esenzione transitoria fino al 30 giugno 2026, con notifica a ESMA entro il 29 settembre 2024.
Segnalazione operazioni e dati di riferimento
Si amplia e si uniforma il regime di transaction reporting: le imprese di investimento devono segnalare operazioni su strumenti ammessi o negoziati in sede, su strumenti il cui sottostante è negoziato in sede, su indici/paniere di strumenti negoziati in sede e su determinati derivati OTC; sono dettagliati i contenuti minimi delle segnalazioni e il ruolo delle succursali. ESMA deve proporre norme tecniche per la data di segnalazione e la standardizzazione dei dati; entro il 29 marzo 2028 deve inoltre valutare la possibile ulteriore integrazione con i regimi di segnalazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365. Per i derivati OTC vengono introdotti identificativi basati sull’UPI e altri dati di riferimento identificativi da specificare con atti delegati.
Modifiche alle procedure autorizzative e ai registri
Sono riviste le procedure di autorizzazione per APA, ARM e CTP, con termini stringenti per la verifica di completezza e la decisione finale. ESMA deve istituire registri pubblici per i soggetti di pubblicazione designati e per i CTP autorizzati. Gli APA e gli ARM devono pubblicare i prezzi e le commissioni dei servizi di comunicazione dati, con regole di accesso obiettive, non discriminatorie e pubbliche, e conservare le registrazioni per almeno cinque anni.
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