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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/823

Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione , (codificazione)

Normativa europea32024R0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 1215/2009, mantenendo un regime di preferenze commerciali autonome a favore dei paesi dei Balcani occidentali partecipanti o legati al processo di stabilizzazione e di associazione. Stabilisce l’ammissione senza dazi e senza restrizioni quantitative per taluni prodotti, insieme a condizioni stringenti su origine, cooperazione amministrativa, diritti umani, democrazia, Stato di diritto e cooperazione regionale. Prevede inoltre contingenti tariffari per specifici vini, con meccanismi di gestione, accesso non discriminatorio e possibilità di sospensione temporanea in caso di frodi, mancata cooperazione o perturbazioni del mercato.

Misure commerciali eccezionali e preferenze tariffarie autonome per i paesi e territori dei Balcani occidentali legati al processo di stabilizzazione e di associazione, con contingentamento per taluni vini e regole di sospensione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, quali parti beneficiarie del processo di stabilizzazione e di associazione. La disciplina riguarda in via generale i prodotti dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché, per un regime specifico, taluni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I. Il regolamento opera sul territorio doganale dell’Unione e prevede condizioni, sospensioni e controlli; tiene conto del fatto che Serbia e Kosovo costituiscono territori doganali distinti. Non si applica oltre il 31 dicembre 2025.

Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

Il regolamento codifica il precedente regolamento (CE) n. 1215/2009 e conferma il quadro di preferenze commerciali autonome dell’Unione nei confronti dei Balcani occidentali. La ratio è di sostenere la stabilizzazione politica ed economica della regione senza creare effetti negativi per il mercato dell’Unione, mantenendo però condizioni politiche, economiche e amministrative stringenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, qualificati come parti beneficiarie. In via generale, i prodotti originari di tali paesi dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative e senza dazi doganali o oneri equivalenti. Il regolamento ricomprende anche un regime specifico per taluni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I.

Condizioni per il riconoscimento delle preferenze

L’accesso ai benefici è subordinato a una serie di condizioni cumulative. In primo luogo, i prodotti devono rispettare la disciplina unionale sull’origine preferenziale, rinviando al regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In secondo luogo, le parti beneficiarie devono impegnarsi a non introdurre nuovi dazi, oneri equivalenti o restrizioni quantitative sulle importazioni originarie dell’Unione, né ad aumentare quelli esistenti.

Il regolamento richiede inoltre una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione per prevenire frodi e il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali del lavoro, dei principi democratici e dello Stato di diritto. A tali condizioni si aggiungono la disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, soprattutto mediante la creazione di zone di libero scambio conformi all’articolo XXIV del GATT 1994 e alle norme OMC. Il considerando richiama anche il fatto che le preferenze sono riservate ai paesi e territori dotati di amministrazione doganale.

Regime per i vini e gestione dei contingenti tariffari

Per alcuni prodotti vitivinicoli, l’articolo 3 prevede la sospensione dei dazi entro un contingente tariffario annuo complessivo di 30 000 hl, secondo le condizioni dell’allegato I. Per diversi paesi, l’accesso al contingente globale è subordinato all’esaurimento di contingenti tariffari individuali già previsti dai rispettivi protocolli sul vino.

La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione secondo le norme doganali applicabili, con scambio di informazioni per quanto possibile telematico. Gli Stati membri devono garantire agli importatori un accesso permanente e non discriminatorio ai contingenti, fino a esaurimento del volume disponibile.

Sospensione, controlli e tutela degli interessi dell’Unione

Il regolamento prevede due meccanismi di sospensione. Da un lato, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i benefici in caso di inosservanza di talune condizioni di accesso, tramite atti di esecuzione. Dall’altro, può disporre una sospensione temporanea di tre mesi quando vi siano prove sufficienti di frodi, mancata cooperazione amministrativa, forte aumento delle esportazioni oltre la normale capacità produttiva/esportativa o inosservanza delle condizioni relative all’origine, ai dazi, alle restrizioni o alla cooperazione amministrativa.

Prima di adottare la sospensione temporanea, la Commissione deve informare il comitato di attuazione per i Balcani occidentali, invitare gli Stati membri ad adottare misure cautelari e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale. Alla scadenza del periodo, la sospensione può essere revocata o prorogata.

Poteri delegati e procedura di comitato

La Commissione riceve poteri delegati per aggiornare tecnicamente l’allegato I in relazione a modifiche della nomenclatura combinata e della TARIC, per adeguarlo a nuove preferenze commerciali derivanti da altri accordi dell’Unione con le parti beneficiarie e per sospendere i benefici in caso di violazione del requisito di rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali del lavoro, della democrazia e dello Stato di diritto.

La delega è disciplinata da termini, possibile revoca e controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l’esercizio delle competenze di esecuzione, il regolamento rinvia alla procedura d’esame e ai comitati competenti, in particolare al comitato di attuazione per i Balcani occidentali e al comitato previsto dal regime comune delle importazioni.

Durata, abrogazione e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2025. Contestualmente abroga il regolamento (CE) n. 1215/2009, sostituendolo integralmente, con rinvio alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Disposizioni principali

Regime preferenziale generale

L’articolo 1 dispone che i prodotti originari di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia dei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e oneri equivalenti. Le parti beneficiarie possono inoltre avvalersi delle disposizioni più favorevoli del regolamento rispetto agli accordi bilaterali con l’Unione.

Condizioni per beneficiare delle preferenze

L’articolo 2 subordina il beneficio al rispetto della definizione di prodotti originari prevista dal codice doganale dell’Unione e dai relativi regolamenti delegato ed esecutivo, all’impegno a non introdurre o aumentare dazi e restrizioni verso l’Unione, alla cooperazione amministrativa efficace contro le frodi e al rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali del lavoro, della democrazia e dello Stato di diritto. È inoltre richiesta la disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e cooperazione regionale, in particolare tramite zone di libero scambio conformi all’articolo XXIV del GATT 1994 e alle norme OMC.

Sospensione del diritto ai benefici

In caso di inosservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), o del requisito di cooperazione regionale di cui al paragrafo 2, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i benefici mediante atti di esecuzione. In caso di inosservanza del paragrafo 1, lettera d), la Commissione dispone anche di un potere di delega per sospendere i benefici con atto delegato ai sensi dell’articolo 6.

Contingenti tariffari per i vini

L’articolo 3 prevede la sospensione dei dazi per taluni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I, entro un contingente tariffario annuo complessivo di 30 000 hl, con condizioni e livelli indicati nell’allegato stesso. Per alcuni paesi, l’accesso al contingente globale è subordinato all’esaurimento di specifici contingenti tariffari individuali previsti dai protocolli sul vino con Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

Gestione e accesso ai contingenti

L’articolo 4 attribuisce alla Commissione la gestione dei contingenti tariffari secondo le regole del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con scambio di informazioni telematico per quanto possibile. L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti fintantoché vi sia disponibilità residua.

Poteri delegati e adeguamenti tecnici

L’articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare tecnicamente l’allegato I in caso di modifiche della nomenclatura combinata o della TARIC, per adeguarlo a nuove preferenze commerciali derivanti da altri accordi tra l’Unione e le parti beneficiarie e per sospendere i benefici in caso di violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Durata, controllo e revoca della delega

L’articolo 7 disciplina la delega di potere: durata quinquennale a decorrere dal 3 dicembre 2013, proroga tacita per periodi identici salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio, possibilità di revoca in qualsiasi momento, consultazione degli esperti degli Stati membri, obbligo di notifica a Parlamento e Consiglio e termine di due mesi, prorogabile di due mesi, per formulare obiezioni.

Procedura di comitato

L’articolo 8 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali per gli articoli 2 e 10, e dal comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 per l’articolo 3, paragrafo 2. Nei casi previsti si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Cooperazione amministrativa e controlli

L’articolo 9 impone agli Stati membri e alla Commissione di cooperare strettamente per garantire l’osservanza del regolamento, in particolare dell’articolo 10, paragrafo 1.

Sospensione temporanea per frodi o perturbazioni del mercato

L’articolo 10 consente alla Commissione di sospendere integralmente o parzialmente i regimi preferenziali per tre mesi se vi sono prove sufficienti di frodi, mancata cooperazione amministrativa, forte aumento delle esportazioni superiore alla normale capacità produttiva/esportativa o inosservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c). Prima della misura la Commissione deve informare il comitato, invitare gli Stati membri ad adottare misure cautelari e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale. Alla scadenza del periodo la sospensione può essere revocata o prorogata.

Abrogazione e applicazione nel tempo

L’articolo 11 abroga il regolamento (CE) n. 1215/2009 e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2025; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalerelazioni esterneagricolturaaccordi di associazione

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