Regolamento (UE) 2024/1296
Regolamento delegato (UE) 2024/1296 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione dall’attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico per il periodo 2024-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce un’esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone catturato nel Mar Baltico, sulla base delle previsioni del piano pluriennale del regolamento (UE) 2016/1139 e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri BALTFISH. L’esenzione è limitata a specifici attrezzi di pesca considerati associati ad alti tassi di sopravvivenza e soggetta a un tetto massimo dell’8% delle catture annue per Stato membro e per sottodivisione CIEM. Il regime si applica dal 8 maggio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Esenzione temporanea dall’obbligo di sbarco per il salmone catturato nel Mar Baltico nel periodo 2024-2026, con limiti e condizioni specifiche per determinati attrezzi di pesca.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca del salmone (Salmo salar) nel Mar Baltico, inteso come divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId. Riguarda i pescherecci e gli operatori degli Stati membri interessati che effettuano catture con reti a trappola e cogolli; l’esenzione non si estende alle reti a postazione fissa e, per le trappole da pontone, opera solo in presenza delle condizioni tecniche previste. L’esenzione è temporanea e si applica dal 8 maggio 2024 al 31 dicembre 2026. È rilevante solo per il regime dell’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico
Il regolamento delegato (UE) 2024/1296 della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/1139 introducendo un’esenzione temporanea dall’obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico. La misura si fonda sul potere conferito alla Commissione dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139, in presenza di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e di evidenze scientifiche sui tassi di sopravvivenza.
Contesto e motivazione della misura
Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock del Mar Baltico e disciplina anche l’attuazione dell’obbligo di sbarco per le specie interessate, compreso il salmone. La Commissione richiama il procedimento seguito dai paesi BALTFISH, che hanno presentato una prima raccomandazione comune nel 2022, ulteriori informazioni scientifiche nel 2023 e una raccomandazione aggiornata il 22 giugno 2023. Il testo considera anche le valutazioni del CSTEP, che ha esaminato le prove disponibili e ha rilevato, tra l’altro, che la mortalità da rilascio in mare era pari al 24% per le trappole da pontone combinate con vasca contenente acqua e al 13% per le trappole da pontone con sacco senza nodi; per altre reti a trappola e per i cogolli la mortalità era stata in precedenza stimata inferiore al 10%.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
L’esenzione riguarda il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, definito come divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId. La disciplina si applica nel quadro dell’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e interessa gli operatori che utilizzano reti a trappola e cogolli nelle acque del Baltico.
Attrezzi di pesca coperti dall’esenzione
L’articolo 3 stabilisce che l’obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato con:
- tutte le reti a trappola, con esclusione delle reti a postazione fissa;
- trappole da pontone solo se dotate di un sacco senza nodi fissato al pontone, nel quale il salmone sia incanalato senza essere sollevato sopra la superficie dell’acqua, oppure se combinate con una vasca a bordo del peschereccio contenente acqua e di dimensioni tali da mantenere immerso tutto il salmone proveniente dalla trappola;
- cogolli.
Le reti a postazione fissa sono espressamente escluse dal beneficio. La struttura della norma mostra quindi un’esenzione selettiva, legata non solo alla tipologia di attrezzo ma anche alle modalità concrete di gestione del pescato a bordo.
Limiti quantitativi e obblighi di gestione del rigetto
L’esenzione non è illimitata: per ciascuno Stato membro interessato essa può coprire al massimo l’8% del totale annuo delle catture di salmone, rispettivamente nelle sottodivisioni CIEM 22-31 e nella sottodivisione CIEM 32. Inoltre, se si procede al rigetto in mare, il salmone catturato con reti a trappola e cogolli deve essere rilasciato immediatamente.
Durata dell’esenzione e applicazione nel tempo
La Commissione precisa nei considerando che l’esenzione è concessa dal 8 maggio 2024 al 31 dicembre 2026. In coerenza con la stagionalità della pesca del salmone, il regolamento si applica a decorrere dall’8 maggio 2024. L’articolo 4 dispone inoltre che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rilievo operativo per gli operatori
Per gli operatori della pesca nel Mar Baltico, il regolamento comporta una deroga circoscritta all’obbligo generale di sbarco, utilizzabile solo entro i limiti tecnici e quantitativi stabiliti. Ai fini pratici, la conformità dipende dalla corretta qualificazione dell’attrezzo, dal rispetto delle condizioni di bordo per le trappole da pontone e dal monitoraggio delle catture annue per Stato membro e per sottodivisione CIEM. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto dell’esenzione
L’articolo 1 prevede un’esenzione dall’obbligo di sbarco per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico.
Definizione di Mar Baltico
L’articolo 2 definisce il Mar Baltico come le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.
Attrezzi ammessi e condizioni tecniche
L’articolo 3, paragrafo 1, esclude l’applicazione dell’obbligo di sbarco per il salmone catturato con reti a trappola, salvo le reti a postazione fissa e, per le trappole da pontone, salvo i casi in cui siano dotate di un sacco senza nodi fissato al pontone oppure siano combinate con una vasca contenente acqua a bordo del peschereccio in cui il salmone sia depositato direttamente e mantenuto immerso. L’esenzione si applica anche ai cogolli.
Limite quantitativo dell’esenzione
L’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che l’esenzione si applica per ogni Stato membro interessato fino a un massimo dell’8% del totale annuo delle catture di salmone rispettivamente nelle sottodivisioni CIEM 22-31 e nella sottodivisione CIEM 32.
Obbligo di rilascio immediato in caso di rigetto
L’articolo 3, paragrafo 3, dispone che, in caso di rigetto in mare, il salmone catturato con reti a trappola e cogolli deve essere rilasciato immediatamente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 8 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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