Ordinanza n. 2927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09194/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio n. 9194/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Il candidato ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nell’appello. L’appellante ha inoltre chiesto l’autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione della presenza di controinteressati non costituiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell’appello né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente degli atti indicati in motivazione e dell’elenco dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 20 ottobre 2026, mentre la prova della pubblicazione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza; l’omissione degli incombenti comporta l’improcedibilità dell’appello. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 28 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, sebbene il dispositivo riporti una formulazione finale incompleta quanto alla relativa regolazione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, evitando l’adozione di una specifica misura sospensiva.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice d’appello può adottare la misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. senza pronunciarsi sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali e dell’elenco dei controinteressati.
- Quando l’integrazione del contraddittorio è autorizzata mediante pubblici proclami, il giudice può stabilire termini e modalità puntuali per la pubblicazione, imporre la conservazione online degli atti sino alla sentenza definitiva e richiedere il deposito della prova dell’adempimento, prevedendo l’improcedibilità del gravame in caso di omissione.
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