Ordinanza n. 2848/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risultati delle elezioni comunali di Carini del 24 e 25 maggio 2026, verbali delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti, nella parte in cui è stato proclamato consigliere un candidato della lista n. 15 anziché il ricorrente; è impugnato anche il riparto dei seggi con ricorso incidentale
Esito
La controversia
Il ricorrente principale ha contestato, tra l’altro, il mancato computo di voti di lista e di sei preferenze individuali in suo favore, chiedendo la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione a consigliere. Per la sezione n. 22, con il motivo II.6, ha dedotto che alla lista n. 3 erano stati attribuiti 15 voti complessivi benché risultassero 29 preferenze individuali, di cui 16 a candidati uomini; in applicazione della regola della preferenza di genere, i voti di lista non avrebbero potuto essere inferiori a 16. Il Presidente dell’Ufficio Centrale aveva rilevato l’incongruenza, senza poterla risolvere perché la tabella di scrutinio non era reperibile nella busta prevista. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale contestando, tra l’altro, il numero dei seggi attribuiti ai gruppi collegati al Sindaco e il riparto tra liste, chiedendo la correzione del risultato e la conservazione della propria proclamazione. L’ordinanza non decide tali censure nel merito e dispone verificazione sulla specifica anomalia della sezione n. 22.
La decisione
Il TAR non definisce il ricorso principale né quello incidentale. Rilevata l’anomalia tra i voti di lista e le preferenze individuali della lista n. 3 nella sezione n. 22, dispone una verificazione: il Prefetto di Palermo, quale organismo verificatore, dovrà acquisire e confrontare gli originali dei verbali sezionali e la tabella di scrutinio, verificare l’eventuale assenza della tabella nella busta n. 4-CS-ter, indicare i voti di lista e le preferenze attribuite a candidati uomini e donne e, se possibile, chiarire l’origine dell’errore. Se la tabella non consentirà di chiarire la discrepanza, dovrà esaminare il plico contenente le schede elettorali e riferire sui voti espressi per la lista e i suoi candidati. Le operazioni dovranno svolgersi in contraddittorio, con avviso alle parti almeno cinque giorni prima. È assegnato il termine di 40 giorni dalla trasmissione dell’ordinanza per depositare la relazione; il giudizio è rinviato all’udienza pubblica del 22 gennaio 2027.
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