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Sentenza

Sentenza del 16/01/2023 n. 1002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione per silenzio-rifiuto in relazione alla richiesta di rimborso della c.d. Euroritenuta operata dall'agente pagatore (banca svizzera) sugli interessi derivanti da attività finanziarie estere. Il rimborso è stato chiesto per le annualità 2010-2013 (aderite alla voluntary disclosure) e per il 2014-2015 (dichiarazioni integrative a seguito di ravvedimento operoso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito in favore della contribuente. Ha ritenuto applicabile la Direttiva 2003/48/CE (abrogata con effetto dal 1/1/2016) ai periodi 2014-2015 e ha affermato il diritto al rimborso dell'Euroritenuta anche per i contribuenti che hanno definito la propria posizione tramite voluntary disclosure o ravvedimento operoso, in quanto il divieto nazionale di detrazione previsto dall'art.165, comma 8, TUIR non può essere interpretato in modo da determinare una doppia imposizione o essere contrario agli obblighi comunitari e convenzionali. Compensate le spese dei gradi di merito; Agenzia delle Entrate condannata alle spese di legittimità liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003

    Garantisce l'eliminazione della doppia imposizione mediante credito d'imposta o rimborso per l'Euroritenuta; è applicabile ai periodi anteriori alla sua abrogazione (1/1/2016) e impone limiti alle norme nazionali che impediscano il rimborso.

  • Direttiva 2015/2060/UE

    abroga la Direttiva 2003/48/CE con effetto dal 1/1/2016

    L'abrogazione produce effetti dal 2016, per cui la Direttiva 2003/48/CE resta applicabile alle annualità 2014 e 2015.

  • D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84

    Recepisce in Italia l'art.14 della Direttiva 2003/48/CE prevedendo credito d'imposta o rimborso per l'Euroritenuta secondo il TUIR; funge da norma attuativa vincolata ai principi comunitari.

  • Accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera

    26 ottobre 2004, artt. 8 e 9

    Prevede ripartizione del gettito e obbligo dello Stato di residenza di riconoscere credito d'imposta o rimborso; rafforza il divieto di doppia imposizione anche rispetto alla Svizzera.

  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (voluntary disclosure)

    art. 1 (integrazione nel D.L. 28/6/1990, n.167, artt. 5 quater-5 septies)

    Introduce la procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività estere non dichiarate; non può essere interpretata in modo da impedire il rimborso dell'Euroritenuta quando ciò provochi doppia imposizione vietata dal diritto sovranazionale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    Stabilisce il credito/detrazione per imposte pagate all'estero con la condizione che i redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo; il comma 8 esclude la detrazione in caso di omessa dichiarazione, ma la Corte ha ritenuto che tale esclusione non possa operare in contrasto con obblighi comunitari e convenzionali.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    artt. 5 quater - 5 septies (come integrati dalla L. n.186/2014)

    Norme procedurali della voluntary disclosure; la loro natura di 'auto-accertamento' non esclude il diritto al rimborso dell'Euroritenuta alla luce del diritto UE e degli accordi internazionali.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50

    art. 1-ter, comma 1, lett. a) (integrazione art. 5-octies D.L. n.167/1990)

    Seconda edizione della voluntary disclosure che, con modifiche, segnala la necessità di evitare effetti di doppia imposizione e conferma l'orientamento a favorire il recupero delle imposte estere in alcuni casi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede che nell'applicazione delle imposte sui redditi siano fatti salvi gli accordi internazionali esecutivi in Italia; conferma la prevalenza degli obblighi convenzionali.

  • Circolari Agenzia delle Entrate

    circ. 9/E del 5 marzo 2015; circ. 21/E del 20 luglio 2017

    Linee interpretative dell'Agenzia che escludevano il recupero dell'Euroritenuta in caso di voluntary disclosure; la Corte ha ritenuto tali interpretazioni non compatibili con i vincoli sovranazionali.

Massime di principio

  • Il diritto dell'Unione e gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme nazionali che, se interpretate in modo da vietare il rimborso dell'imposta estera, determinerebbero una doppia imposizione.
  • Per i periodi antecedenti all'abrogazione della Direttiva 2003/48/CE (1/1/2016) resta applicabile il meccanismo di credito d'imposta o rimborso previsto dalla Direttiva e dal relativo recepimento nazionale.
  • La partecipazione a procedure di voluntary disclosure o il ravvedimento operoso non escludono automaticamente il diritto al rimborso dell'Euroritenuta se il rifiuto di rimborso contrasta con obblighi comunitari o convenzionali; le regole nazionali (es. art.165(8) TUIR) devono essere interpretate in modo conforme agli obblighi sovranazionali.
  • Le norme procedurali nazionali che regolano il rimborso devono essere non discriminatorie, proporzionate e non eccessive: divieti assoluti che impediscano il rimborso possono costituire una sanzione indiretta incompatibile con il diritto UE.
  • Se la materia è stata regolata da fonte comunitaria o convenzionale 'speciale', lo Stato membro deve consentire il rimborso o il credito secondo i meccanismi previsti da tali fonti, salvo che la normativa interna offra rimedi equivalenti senza ledere diritti derivanti dal diritto sovranazionale.

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