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Legge

L.R. Lazio 11/2026

Disposizioni modificative di leggi regionali

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 11/2026 interviene su numerose discipline settoriali (sanità, urbanistica, ambiente, agricoltura, trasporti, cultura, sociale, accessibilità, caccia, commercio, turismo, ecc.), aggiornando procedure, termini, competenze e alcuni contributi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR e contiene varie disposizioni transitorie e ad attuazione differita.

Disposizioni modificative di leggi regionali del Lazio

Disposizioni modificative di leggi regionali del Lazio

La legge regionale 11/2026 aggiorna in modo esteso e trasversale numerose leggi regionali del Lazio, incidendo su sanità, benessere animale, acqua, territorio, ambiente, agricoltura, cultura, servizi sociali, accessibilità, commercio, trasporti e organizzazione amministrativa. Molte modifiche introducono nuove scadenze, chiariscono competenze e prevedono atti attuativi della Giunta o delle direzioni regionali.

Sanità, accreditamento e servizi socio-sanitari

La domanda di accreditamento istituzionale deve essere presentata ogni anno tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. Solo in presenza di motivate esigenze assistenziali documentate può essere aperta, nel corso dell’anno, una finestra aggiuntiva di massimo 30 giorni, da pubblicare sul BUR almeno 30 giorni prima. Le istanze tardive sono improcedibili. La Giunta regionale deve inoltre trasmettere annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sul numero delle richieste presentate, accolte, respinte e improcedibili.

Tutela degli animali e randagismo

La disciplina sui canili viene aggiornata sostituendo i riferimenti ai canili pubblici con quelli ai canili sanitari e ai canili rifugio, secondo le diverse funzioni. Per i cani vaganti catturati, quando il servizio veterinario della ASL accerti l’assenza di pericolo per persone, animali e cose, il comune può riconoscerli come “cani di quartiere” e reimmetterli nel territorio di provenienza se non reclamati o ceduti. Prima della reimmissione devono essere vaccinati, sorvegliati, sterilizzati, identificati e registrati a nome dell’associazione individuata dalla ASL per il mantenimento e le cure.

È previsto che il comune stipuli una polizza di responsabilità civile per i danni causati da cani randagi e cani di quartiere. La Giunta regionale deve adottare entro 180 giorni un regolamento di attuazione e integrazione che disciplini, tra l’altro, responsabilità dei detentori di animali, requisiti strutturali degli stabilimenti, attività commerciali sugli animali, criteri per accertare la non pericolosità dei cani di quartiere e requisiti per spiagge e stabilimenti dedicati ai cani.

Infrastrutture e trasporti

Cotral S.p.A. è autorizzata a stipulare con Roma Capitale un protocollo d’intesa per riqualificare il parcheggio di scambio intermodale presso la Stazione di Montebello, lungo la Roma-Civita Castellana-Viterbo, al fine di favorire l’intermodalità e la sicurezza della fruizione. L’intervento è finanziato con risorse proprie di Cotral, senza oneri per il bilancio regionale.

Nel trasporto pubblico locale, ASTRAL S.p.A. e Cotral S.p.A. possono concludere intese con Atac S.p.A., anche in relazione ai rami d’azienda delle linee Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, per far fronte ai fabbisogni di personale; anche tali intese restano a carico delle società, senza oneri regionali.

È inoltre prorogata al 30 settembre 2026 la data di piena operatività delle Unità di Rete (UdR).

Acque sotterranee, derivazioni e grandi derivazioni idroelettriche

Per nuove concessioni di piccole derivazioni o per modifica/rinnovo delle esistenti, se il richiedente deposita uno studio idrogeologico asseverato che attesti la compatibilità con gli obiettivi di qualità ambientale, la provincia o la Città metropolitana di Roma Capitale può rilasciare una concessione temporanea di durata biennale, rinnovabile. È imposto un monitoraggio costante del corpo idrico mediante misuratori piezometrici, con comunicazione semestrale dei dati e possibilità di sospensione immediata dell’autorizzazione in caso di gravi rischi.

Per le aree di competenza del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, ove esistano infrastrutture consortili, le nuove richieste di piccole derivazioni o rinnovi/modifiche possono essere presentate solo dal Consorzio unico o dai soggetti delegati alla gestione.

Quanto alle grandi derivazioni idroelettriche, sono aggiornati il canone fisso e quello variabile, con rivalutazione annuale entro il 31 marzo, nuove rateizzazioni e termini di versamento: prima rata del canone fisso entro il 30 settembre, seconda entro il 31 dicembre; componente variabile a consuntivo entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Difesa del suolo, bonifica e consorzi

La Regione rafforza il ricorso ai consorzi di bonifica per realizzazione e manutenzione di opere e impianti di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, nonché per manutenzione dei corsi d’acqua e servizio di piena. Viene altresì previsto che la Regione contribuisca alla realizzazione e manutenzione di tali opere tramite affidamento ai consorzi, sulla base di convenzioni di gestione.

È introdotta anche la possibilità di autorizzare deroghe alle distanze minime previste dal r.d. 523/1904, secondo la disciplina del nuovo regolamento attuativo.

Aree naturali protette

Il regolamento dell’area naturale protetta deve essere adottato dall’ente di gestione contestualmente al piano o comunque entro i successivi sei mesi, pubblicato per 40 giorni e approvato dalla Giunta regionale dopo esame istruttorio e parere della commissione consiliare. Può essere modificato con la stessa procedura anche senza variazioni del piano.

Per interventi edilizi, sanatorie e condoni all’interno delle aree protette, l’ente di gestione rilascia un parere di compatibilità; non serve un nuovo nulla osta per interventi realizzati con tolleranze costruttive o in parziale difformità dal titolo abilitativo, previa comunicazione all’ente. La gestione dell’area naturale protetta di cui alla lettera f) dell’articolo 44 è affidata all’Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, con subentro nelle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni secondo modalità stabilite dalla Giunta.

Governo del territorio, urbanistica ed edilizia

Le modifiche al governo del territorio e all’urbanistica riguardano, tra l’altro, la variante automatica del PTPG in caso di “precisazioni” o adeguamenti delle perimetrazioni emersi in sede di VAS o verifica di assoggettabilità, l’ampliamento delle attività agricole ammesse e l’aggiornamento della disciplina degli annessi agricoli, dei fabbricati aziendali misti e delle strutture produttive.

Sono disciplinate nuove regole per le varianti urbanistiche, per le opere removibili, per le strutture di distribuzione carburanti, per il recupero dei nuclei edilizi spontanei e per l’uso temporaneo di aree. In materia di rigenerazione urbana viene inoltre chiarito che, in alcuni comuni, le competenze deliberative spettano alla giunta anziché al consiglio, e si disciplinano i casi già approvati alla data del 30 luglio 2025.

Per la prevenzione del rischio sismico, la Regione promuove l’adozione volontaria di sistemi tecnologici avanzati per il monitoraggio strutturale e ambientale degli edifici scolastici e degli spazi pubblici, con criteri e modalità demandati alla Giunta.

Disabilità e accessibilità

La quota minima delle risorse per le persone con disabilità destinata a una specifica misura sale dal 5% al 7%. La direzione regionale competente deve definire entro 90 giorni le modalità operative per percorsi di accompagnamento e accesso facilitato, nonché per l’accesso e la permanenza del familiare o caregiver, fissando un termine massimo di 12 mesi per l’adeguamento delle aziende e degli enti del SSR.

In materia di barriere architettoniche, la disciplina è aggiornata al d.p.r. 503/1996 e al d.m. 236/1989. Le linee guida regionali per i PEBA devono recepire integralmente i criteri tecnici statali, fissare standard minimi obbligatori e costituire riferimento vincolante per l’accesso a contributi e finanziamenti. Sono inoltre introdotti obblighi di rendicontazione annuale, monitoraggio, pubblicazione di report regionali e possibili conseguenze in caso di mancato adempimento, inclusa la sospensione dei contributi e l’esclusione dai successivi riparti fino alla regolarizzazione.

Attività agricole, agriturismo e agricampeggio

La legge amplia le attività multifunzionali e di diversificazione agricola, includendo servizi connessi alla ricerca scientifica applicata e alla valorizzazione di varietà vegetali per principi attivi. Vengono introdotti un coefficiente correttivo di 2 per il tempo di lavoro agricolo in zone montane, svantaggiate e aree naturali protette, la possibilità di realizzare opere infrastrutturali tramite PUA, regole su esercizio annuale o stagionale, sospensioni brevi, prenotazioni, pubblicità dei prezzi e riduzione della tassa rifiuti fino a un terzo.

Per l’agricampeggio si consente l’uso di case mobili, tende glamping e altri mezzi di soggiorno autonomo, entro il limite di 12 piazzole e 30 ospiti; il collocamento delle strutture in agricampeggi già in esercizio è edilizia libera, salvo autorizzazione paesaggistica se l’area è vincolata. Sono inoltre abrogate specifiche disposizioni previgenti.

Cultura, spettacolo e audiovisivo

Nel settore culturale, la Regione può partecipare ai grandi eventi di spettacolo dal vivo organizzati da soggetti privati o pubblici secondo il programma operativo annuale. È istituito un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali: l’iscrizione è condizione per accedere ai benefici regionali. La Giunta deve definire entro 90 giorni modalità di iscrizione, tenuta dell’albo e criteri di concessione dei benefici.

Per il cinema e l’audiovisivo sono modificati i termini di programmazione e presentazione delle richieste, con applicazione dal primo ciclo di programmazione successivo all’entrata in vigore.

Politiche sociali, giovani, detenuti, anziani e cooperazione sociale

La legge amplia gli interventi per i giovani, includendo la sicurezza e i corsi di sostegno alla genitorialità. Nella tutela dei detenuti è introdotto il sostegno a progetti di mediazione linguistica e culturale per i detenuti stranieri.

Per l’invecchiamento attivo, la nozione di persona anziana è fissata a partire dai 65 anni e i contributi sono modulati in base all’ISEE e subordinati alla documentazione del danno e delle spese sostenute.

Nel sistema sociale regionale si prevede l’integrazione dei sistemi informativi con altri settori. In materia di cooperazione sociale, un provvedimento dirigenziale deve determinare criteri di erogazione e rendicontazione dei contributi in conto esercizio e in conto capitale, entro un tetto massimo dell’80% della spesa.

Psicolgia scolastica

La disciplina del servizio di psicologia scolastica è ampliata e precisata: il servizio è destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione; è rafforzato il ruolo dei dirigenti scolastici e del personale scolastico; il comitato di servizio include un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale. Le modifiche recepiscono anche gli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

Garanti e difensore civico

Per il Garante dell’infanzia, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il difensore civico è stabilito che restino in carica fino all’elezione del successore e comunque per non più di 45 giorni, entro i quali deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo titolare.

Ceneri, edilizia residenziale pubblica e alienazioni

La dispersione delle ceneri in aree naturali, pubbliche o private è consentita solo in quelle individuate dai comuni secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale; vengono anche definiti criteri e modalità di gestione delle aree destinate alla dispersione.

In edilizia residenziale pubblica, i requisiti soggettivi sono autocertificati ai sensi del d.p.r. 445/2000. È inoltre prevista l’autorizzazione regionale alla cessione gratuita di complessi ERP di enti locali ubicati fuori dal territorio comunale, quando gli oneri di gestione risultino insostenibili, con vincolo di destinazione all’assistenza abitativa.

Per l’edilizia residenziale sociale, in mancanza di quotazioni OMI per alcune categorie catastali, il prezzo di vendita è parametrato percentualmente alla quotazione minima OMI della categoria A/3; la nuova regola vale anche per le dismissioni già avviate e non concluse.

Combattimento della violenza online e IA

La disciplina regionale sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è aggiornata per includere anche contenuti ottenuti o creati con intelligenza artificiale.

Consorzi industriali e aree di servizio

Nei consorzi per aree e nuclei di sviluppo industriale è consolidata, in presenza di specifici requisiti storici, la destinazione residenziale per emergenza abitativa, ERP o social housing di edifici già realizzati; le aree interessate sono automaticamente stralciate dai piani consortili e acquisite ai PRG comunali come zone omogenee B, con successivo aggiornamento cartografico.

Osservatori regionali

È istituito l’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, con compiti di monitoraggio delle chiusure degli sportelli, proposte per garantire i servizi nelle aree svantaggiate e relazione annuale alla Giunta e alla commissione consiliare. Ha durata coincidente con la legislatura ed opera gratuitamente.

È istituito anche l’Osservatorio regionale sulle mutilazioni genitali femminili, struttura permanente tecnico-consultiva presso la direzione salute, con durata triennale, funzioni di monitoraggio, ricerca, mappatura dei servizi, elaborazione di linee di indirizzo, campagne informative e rapporto annuale al Consiglio e alla Giunta.

Entrata in vigore e neutralità finanziaria

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. È prevista la clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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