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Legge

L.R. Lazio 16/2026

Disciplina delle strutture e dei servizi socioassistenziali

Normativa regionaleL.R. Lazio 16/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce requisiti, autorizzazione/accreditamento, vigilanza, sanzioni e elenchi regionali per strutture e servizi socioassistenziali nel Lazio. Prevede anche nuove tipologie di servizi e misure transitorie: fino alle delibere attuative continua ad applicarsi la disciplina previgente; i gestori già autorizzati devono presentare nuova richiesta entro un anno dalle delibere. In vigore dal giorno successivo al BUR.

Disciplina regionale delle strutture e dei servizi socioassistenziali

Disciplina delle strutture e dei servizi socioassistenziali

La legge disciplina, per la Regione Lazio, l’assetto delle strutture e dei servizi socioassistenziali, definendo finalità, requisiti, titoli abilitativi, vigilanza, sanzioni, elenchi regionali e regime transitorio. Il provvedimento mira a uniformare l’offerta sul territorio regionale, privilegiando la presa in carico integrata della persona e il raccordo con il sistema socio-sanitario.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la centralità della persona nel sistema integrato degli interventi socioassistenziali e promuove il benessere dell’utenza. La disciplina è orientata a superare una visione frammentata dei servizi sociali, favorendo la presa in carico integrata e garantendo livelli adeguati e omogenei di erogazione sul territorio regionale.

Requisiti, tipologie e criteri regionali di attuazione

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore alle politiche sociali, deve definire entro 180 giorni dall’entrata in vigore:

  • requisiti strutturali e organizzativi, criteri e modalità per autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali;
  • requisiti per il funzionamento dei servizi a bassa soglia e diurni, anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali;
  • nuove tipologie di strutture e servizi multiutenza e polifunzionali, anche sperimentali e di interesse regionale. Le deliberazioni devono essere adottate sentendo distretti sociosanitari, Terzo settore, sindacati e le Consulte regionali richiamate dalla legge. Le strutture devono essere collocate, di norma, in aree servite; in mancanza di servizi di prossimità, i gestori devono attivare trasporti adeguati anche tramite accordi con enti locali ed enti del Terzo settore.

Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e comunicazione di inizio attività

Le strutture residenziali e semiresidenziali indicate dalla legge sono soggette ad autorizzazione al funzionamento e, per operare con il sistema pubblico, ad accreditamento. L’autorizzazione è rilasciata dai comuni singoli o associati negli ambiti territoriali ottimali, dura 10 anni e può essere rilasciata anche in conferenza di servizi. L’accreditamento richiede requisiti ulteriori, vale su tutto il territorio regionale e consente l’erogazione di prestazioni sociali anche tramite titoli di acquisto.

Le strutture antiviolenza residenziali sono sottoposte alla medesima disciplina, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall’intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022.

I servizi socioassistenziali diurni e di prossimità individuati dalla legge non richiedono autorizzazione, ma una comunicazione di inizio attività al soggetto competente, anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali.

L’ASL competente rilascia il parere igienico-sanitario; per le tipologie sperimentali di cui alla lettera c) dell’articolo 2 la Giunta individua l’ASL competente.

Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale

Le strutture residenziali comprendono:

  • strutture di tipo familiare, fino a 8 ospiti;
  • strutture a carattere comunitario, fino a 20 ospiti;
  • strutture a prevalente accoglienza alberghiera, fino a 60 persone anziane. Sono destinate a minori, persone con disabilità, disagio psichico, anziani, persone con problematiche sociali, nuclei monogenitoriali con figli minori e donne gestanti in situazione di disagio.

Le strutture garantiscono visite programmate e uscite degli ospiti secondo la carta dei servizi. È previsto anche l’accoglimento di persone non autosufficienti che non necessitano di assistenza sanitaria e infermieristica per l’intera giornata, con prestazioni sanitarie integrate previa valutazione multidimensionale e possibilità di ricorso al budget di salute.

L’assistenza sanitaria può essere temporanea e programmata, anche per completare percorsi riabilitativi o ridurre il carico familiare. I gestori possono essere autorizzati a erogare prestazioni sanitarie e, con ulteriore autorizzazione, prestazioni socioassistenziali domiciliari, secondo criteri stabiliti dalla Giunta entro 90 giorni.

Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale

Le strutture semiresidenziali assicurano ospitalità diurna, anche in collegamento con le strutture residenziali, con capacità fino a 30 persone. Devono garantire pasti, assistenza nelle attività quotidiane e attività ricreative, educative, culturali e aggregative, anche in collaborazione con scuole, cittadinanza attiva e comunità territoriale. Anche questi gestori possono svolgere prestazioni socioassistenziali domiciliari previa specifica autorizzazione regionale.

Strutture e servizi specifici di interesse regionale

La legge riconosce e disciplina ulteriori servizi e strutture di interesse regionale:

  • Case famiglia protette: riconosciute come strutture residenziali di interesse regionale; la Giunta definisce ulteriori requisiti oltre quelli del decreto ministeriale 8 marzo 2013 e la Regione può avvalersi delle ASP per la gestione.
  • Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso: servizio residenziale o semiresidenziale volto a sostenere il reinserimento familiare, sociale e lavorativo del paziente che abbia superato la fase acuta del coma ma presenti ancora deficit neurologici e funzionali; può essere svolto anche con enti del Terzo settore e tramite ASP.
  • Programmi per la semiautonomia e la coabitazione: sostegno abitativo e di accompagnamento all’autonomia per persone fragili, con presa in carico tramite piano personalizzato; possono riguardare disabili, anziani non autosufficienti, persone in grave marginalità, neomaggiorenni, famiglie monogenitoriali, vittime della tratta, persone con disagio sociale e soggetti con patologie psichiatriche stabilizzate. Sono realizzabili in nuclei abitativi fino a 6 ospiti o in condomini solidali e sono soggetti a comunicazione di inizio attività.
  • Mensa sociale e accoglienza notturna: servizi di prima soglia per bisogni primari e avvio a percorsi assistenziali e di reinserimento; richiedono comunicazione di inizio attività.
  • Centro diurno: servizio aperto per sostegno, socializzazione e aggregazione di minori o persone fragili, anche in raccordo con altri servizi e con possibile supporto all’assistenza domiciliare; richiede comunicazione di inizio attività.
  • Servizi per la vacanza: periodi organizzati di socializzazione, riposo e sollievo per persone fragili e loro familiari, con possibile integrazione con servizi sanitari; richiedono comunicazione di inizio attività.
  • Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale: intervento rapido su emergenza sociale per bisogni primari, con collegamento ai servizi territoriali e al NUE 112; richiede comunicazione di inizio attività.
  • Alloggi assistiti: unità abitative autonome con contratto di locazione, destinate ad anziani e persone fragili non bisognose di assistenza intensa, con servizi di assistenza, vigilanza, socializzazione e domotica assistiva.
  • Badante di condominio: servizio promosso dalla Regione per contrastare l’isolamento sociale, rivolto ad anziani autosufficienti e nuclei familiari nello stesso condominio o in unità limitrofe.

Regole di funzionamento, carta dei servizi e rapporti con l’utenza

Le strutture residenziali, semiresidenziali e i servizi disciplinati devono operare in locali idonei e conformi ai requisiti edilizi, igienico-sanitari, antincendio, di sicurezza degli impianti e di accessibilità. In particolare:

  • gli ospiti delle strutture residenziali hanno diritto a visite programmate e uscite nel rispetto dell’organizzazione interna;
  • gli alloggi assistiti devono garantire portierato H24, teleassistenza, coordinamento con medici di medicina generale e servizi sanitari territoriali, oltre a spazi comuni e domotica minima;
  • il soggetto gestore degli alloggi assistiti deve adottare e pubblicare una carta dei servizi con prestazioni, costi, accesso, recesso e reclami.

Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati

Presso la struttura regionale competente in materia di inclusione sociale sono istituiti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati, per finalità di sistema informativo e di trasparenza verso l’utenza. Entro 180 giorni la Giunta deve definire i dati da inserire e le modalità di raccolta, elaborazione e consultazione.

L’iscrizione negli elenchi:

  • è necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici;
  • comporta l’obbligo di indicare gli estremi dell’iscrizione nella denominazione sociale e in ogni forma di pubblicità;
  • avviene su richiesta del gestore per i servizi soggetti a comunicazione di inizio attività o tramite il soggetto competente per le strutture autorizzate.

La mancata iscrizione, dopo diffida, comporta la sospensione del servizio. Il soggetto competente trasmette annualmente i dati alla struttura regionale e pubblica in forma anonima le liste d’attesa.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sulle strutture e sui servizi è esercitata dal soggetto competente per l’autorizzazione, con supporto delle ASL per i profili di sicurezza, igiene e sanità. Le ASL svolgono inoltre controlli per la tutela della salute e del benessere degli utenti e del personale. Le verifiche sullo stato di salute e sulla autosufficienza sono affidate alle unità di valutazione multiprofessionali e multidisciplinari dell’ambito territoriale sociale.

L’attività di vigilanza deve svolgersi con almeno due ispezioni annue senza preavviso, finalizzate a verificare requisiti, benessere degli utenti e attuazione dei piani personalizzati. È prevista una relazione annuale alla direzione regionale competente e la possibilità per la Regione di effettuare sopralluoghi ulteriori.

Sanzioni amministrative

In caso di irregolarità, il soggetto competente diffida alla regolarizzazione e applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro; se il termine scade inutilmente, dispone sospensione dell’autorizzazione e chiusura dell’attività fino alla rimozione delle cause.

Per violazioni gravi o ripetute, o gravi disfunzioni assistenziali, è prevista la revoca dell’autorizzazione, la chiusura e una sanzione da 5.000 a 25.000 euro.

L’esercizio o l’apertura senza autorizzazione, o in locali diversi da quelli autorizzati, comporta sanzione da 5.000 a 25.000 euro e chiusura dell’attività. La sospensione oltre 30 giorni senza preventiva comunicazione comporta sanzione da 2.500 a 10.000 euro.

La chiusura è adottata previa tutela degli utenti e collocazione in condizioni strutturali e ambientali adeguate al piano personalizzato di assistenza.

Regime transitorio e abrogazioni

Fino alla pubblicazione delle deliberazioni regionali attuative restano applicabili le disposizioni previgenti in materia di autorizzazione e accreditamento previste dalla l.r. 41/2003 e dall’articolo 32 della l.r. 11/2016.

Entro un anno dalla pubblicazione delle deliberazioni attuative, i gestori già autorizzati devono presentare nuova domanda di autorizzazione al funzionamento secondo la presente legge. Per le strutture residenziali di tipo alberghiero già autorizzate, le deliberazioni possono prevedere requisiti specifici anche in deroga alla capacità ricettiva.

Sono abrogate, salvo il regime transitorio, la l.r. 41/2003 e numerose disposizioni della l.r. 11/2016 e di altre leggi regionali collegate alla vecchia disciplina.

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, salvo le disposizioni relative al servizio per il reintegro del paziente post-comatoso e agli elenchi regionali.

Per il servizio post-comatoso sono stanziate risorse pari a 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, con copertura successiva a valere sulle leggi di bilancio regionali. Per gli elenchi regionali sono utilizzate risorse già impegnate per il biennio 2026-2027, con eventuale concorso di ulteriori risorse negli anni successivi.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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