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Legge

L.R. Lazio 15/2026

Promozione delle iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la conoscenza e diffusione del suo pensiero

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce contributi regionali per iniziative nel Lazio legate all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e alla diffusione del suo pensiero, nei settori culturale, sociale, turistico, religioso e ambientale. I contributi sono concessi con procedura pubblica dalla Giunta, che deve fissare criteri e termini entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Stanziamento 2026: 500.000 euro.

Contributi per le celebrazioni di San Francesco d’Assisi nel Lazio

Promozione delle iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la conoscenza e diffusione del suo pensiero

La legge regionale disciplina, per il solo territorio del Lazio, un intervento di sostegno alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e alle attività di conoscenza e diffusione del suo pensiero, della sua opera e della sua eredità culturale e spirituale.

Finalità dell’intervento

La Regione concorre alla realizzazione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, in coerenza con la legge statale 31 agosto 2022, n. 140. L’intervento regionale è orientato a iniziative di rilevanza regionale nei settori:

  • culturale;
  • sociale;
  • turistico.

Accanto alle celebrazioni, la legge promuove anche la conoscenza e la diffusione del pensiero, dell’opera e dell’eredità culturale e spirituale del Santo.

Ambito territoriale

La disciplina si applica esclusivamente alle iniziative connesse alle celebrazioni realizzate nel territorio della Regione Lazio. Ne consegue che il beneficio è circoscritto a progetti e attività svolti entro tale ambito territoriale.

Iniziative ammissibili ai contributi

Sono finanziabili le iniziative coerenti con le finalità della legge e svolte nel territorio regionale, purché abbiano carattere:

  • religioso;
  • culturale;
  • sociale;
  • turistico;
  • ambientale.

Tra le iniziative espressamente richiamate rientrano, a titolo esemplificativo:

  • attività per favorire partecipazione attiva, inclusione e coinvolgimento delle comunità locali;
  • progetti di promozione culturale e territoriale e di sensibilizzazione sui valori legati a San Francesco d’Assisi;
  • iniziative di valorizzazione ambientale e di promozione turistica dei cammini e dei luoghi francescani;
  • manifestazioni, eventi e attività culturali, tradizionali e religiose riferiti alla ricorrenza celebrativa;
  • mostre, conferenze, dibattiti, convegni e altre iniziative di approfondimento per far conoscere e diffondere il pensiero di San Francesco d’Assisi.

Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono destinati all’organizzazione e realizzazione delle iniziative ammesse. Possono beneficiarne, a condizione di avere sede legale o operativa nel territorio regionale e di essere costituiti da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge:

  • enti locali, singoli o associati;
  • enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
  • associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi dell’art. 14 del codice civile, non iscritte al RUNTS, purché con personalità giuridica;
  • comitati riconosciuti ai sensi dell’art. 39 del codice civile, non iscritti al RUNTS, purché con personalità giuridica;
  • enti ecclesiastici ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’ammissibilità è inoltre subordinata allo svolgimento delle iniziative nel territorio regionale.

Modalità di concessione e criteri

I contributi sono assegnati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

La Giunta regionale deve definire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con propria deliberazione:

  • i criteri di concessione;
  • le modalità di concessione;
  • i termini per la presentazione delle domande.

Disposizioni finanziarie

Per coprire gli oneri della legge è istituita una specifica voce di spesa nel bilancio regionale 2026, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

Lo stanziamento previsto è pari a 500.000 euro per l’anno 2026 ed è finanziato mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale iscritto nel bilancio regionale 2026-2028, sempre sull’annualità 2026.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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