L.R. Lazio 14/2026
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 2026 n. 14 riconosce debiti fuori bilancio per 149.770 euro derivanti da acquisti di beni e servizi senza impegno di spesa, con copertura nel bilancio 2026. Inoltre consente l’adesione della Regione e, per specifici crediti idrici, dei comuni alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, secondo la normativa statale 2026-2028.
Riconoscimento di debiti fuori bilancio e adesione alla definizione agevolata dei crediti regionali
Riconoscimento di debiti fuori bilancio e definizione agevolata dei crediti regionali
La legge regionale del Lazio disciplina due profili distinti: il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio della Regione e l’adesione a una definizione agevolata dei crediti affidati alla riscossione, con particolare riferimento anche ad alcuni crediti regionali verso i comuni per canoni idrici. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio
La Regione riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.
L’importo complessivo riconosciuto è pari a 149.770,00 euro e i debiti interessati sono quelli elencati nella tabella A allegata alla legge.
Copertura finanziaria e attuazione della spesa
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono coperti per l’anno 2026 mediante:
- integrazione del programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”;
- corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, sulla medesima annualità, nel fondo speciale del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Dopo l’attuazione dei profili finanziari, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti riconosciuti, nel rispetto della disciplina contabile richiamata.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
La Regione aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa statale richiamata, applicandola alle proprie entrate e, in generale, ai carichi affidati all’agente della riscossione relativi alle entrate regionali.
La misura è finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo, regolarizzare i rapporti tributari ed extratributari, aumentare la riscossione e ridurre l’arretrato iscritto a ruolo.
Ambito oggettivo e temporale della definizione agevolata
La definizione agevolata si applica ai debiti:
- tributari e non tributari;
- risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- relativi a entrate di competenza della Regione Lazio.
Sono esclusi:
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l’IRAP;
- le compartecipazioni;
- l’addizionale regionale all’IRPEF.
Debiti dei comuni verso la Regione per canoni idrici
La legge estende la definizione agevolata anche ai debiti dei comuni verso la Regione relativi ai canoni di erogazione idrica concernenti l’esercizio di opere acquedottistiche trasferite alle Regioni.
Per questi debiti:
- l’estinzione avviene con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale;
- la Giunta regionale definisce con propria deliberazione modalità e criteri applicativi.
Importi dovuti, spese e disciplina applicabile
Per i debiti rientranti nella definizione agevolata, l’estinzione avviene con il pagamento:
- delle somme dovute a titolo di capitale;
- delle somme dovute per rimborso spese delle procedure esecutive;
- delle somme dovute per notificazione della cartella di pagamento.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applica la normativa statale vigente sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Restano fermi:
- le modalità di adesione;
- i termini di presentazione della domanda;
- i criteri di determinazione degli importi dovuti;
- i piani di rateazione previsti dalla normativa statale e dagli atti dell’agente della riscossione.
Le strutture regionali competenti in materia di entrate svolgono monitoraggio degli effetti finanziari e i necessari raccordi amministrativi e operativi con l’agente della riscossione.
Profili finanziari e assenza di nuovi oneri
La legge afferma espressamente che dall’attuazione della disciplina sulla definizione agevolata non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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