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Legge

L.R. Lazio 13/2026

Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva

Normativa regionaleL.R. Lazio 13/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Lazio le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva: definizione dei percorsi, riconoscimento, comitati, elenco regionale, tavolo consultivo e contributi per segnaletica, promozione e fiere. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni, abroga la previgente legge regionale 21/2001 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva

Disciplina delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva

La legge regionale del Lazio promuove e regola le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva come strumenti di valorizzazione territoriale, turistica ed الاقتصادية dei prodotti di qualità. La disciplina si coordina con la normativa statale sulle Strade del vino e con la normativa regionale sulle attività enoturistiche, oleoturistiche e di diversificazione agricola.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione valorizza il territorio, in particolare le aree a vocazione vitivinicola e olivicola, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale e dell’offerta turistica integrata. La legge promuove e disciplina le Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva nel territorio regionale, con riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica.

Definizione delle Strade e attività ammissibili

Le Strade sono percorsi viari che comprendono anche itinerari di mobilità sostenibile, come cammini, percorsi ciclabili e sentieri equestri, inseriti nei territori interessati da produzioni vitivinicole e olearie DO e IG, nonché da beni ambientali e culturali. I percorsi sono evidenziati con segnaletica fisica e digitale, anche tramite QR Code, e sono differenziati per tipologia di prodotto. Le attività lungo le Strade sono svolte da soggetti che esercitano attività enoturistiche e oleoturistiche e che possiedono gli standard minimi di qualità previsti dalla normativa regionale richiamata. Le attività possono essere abbinate ad ulteriori attività di diversificazione agricola, secondo criteri definiti dal regolamento attuativo. La promozione e la valorizzazione possono avvenire anche tramite il portale regionale dedicato alle attività enoturistiche e oleoturistiche. Le Strade possono inoltre attivare collaborazioni e convenzioni con enti locali, aree protette, università e altri soggetti pubblici o privati.

Strade esistenti, nuove Strade e integrazioni

Le Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge possono essere integrate quanto a itinerari e prodotti, a condizione che resti unitaria la Strada esistente. Le Strade già riconosciute devono adeguare il disciplinare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo. Le nuove Strade sono istituite nei territori in cui non siano presenti Strade già riconosciute. Le Strade riconosciute possono anche associarsi a livello regionale per valorizzare il sistema complessivo. Quando vi siano più istanze per lo stesso territorio, la Regione individua il Comitato promotore più rappresentativo in base al numero di imprese aderenti; a parità, prevale l’istanza con la maggiore percentuale di produzione DO o IG al momento della domanda.

Denominazione e requisiti qualitativi

La denominazione delle Strade deve indicare il nome del prodotto o dei prodotti valorizzati e/o il nome geografico della zona interessata. Le Strade già riconosciute che vengano integrate possono modificare la denominazione e indicare ulteriori itinerari collegati al percorso originario. Le Strade devono rispettare gli standard minimi di qualità previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Comitato promotore, riconoscimento e revoca

Per ottenere il riconoscimento è costituito un Comitato promotore, composto per almeno due terzi da soggetti abilitati alle attività enoturistiche e/o oleoturistiche nella zona della Strada, oltre che dagli operatori previsti dalla normativa regionale richiamata. Possono farne parte anche camere di commercio, imprenditori agricoli con specifiche produzioni di qualità, imprese non agricole di trasformazione o trasformazione e commercializzazione, organizzazioni professionali agricole e consorzi di tutela. Il Comitato promotore presenta alla Giunta regionale la domanda di riconoscimento, completa di disciplinare. La Giunta approva il disciplinare e riconosce la Strada entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Il riconoscimento può essere revocato in caso di gravi inadempienze nella gestione.

Comitato di gestione

Entro 60 giorni dal riconoscimento deve essere costituito il Comitato di gestione, pena la decadenza del riconoscimento. Il Comitato promotore cessa con la costituzione del Comitato di gestione, che è un organismo associativo senza scopo di lucro e in autofinanziamento. Il Comitato di gestione realizza e gestisce la Strada, vigila sul suo funzionamento, promuove la conoscenza del percorso, cura i rapporti istituzionali, può svolgere azioni didattiche e formative con le scuole, presenta le domande di contributo e riceve le adesioni dei soggetti interessati. In caso di integrazione di Strade già riconosciute, presenta una nuova proposta di disciplinare per regolare l’inserimento dei nuovi prodotti e dei soggetti rappresentativi.

Elenco regionale delle Strade

È istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura l’Elenco regionale delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva, con finalità conoscitive, promozionali e di monitoraggio. Nell’Elenco confluiscono le Strade istituite dalla nuova legge e le Strade già riconosciute che siano state adeguate o integrate. L’Elenco è aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Tavolo regionale di coordinamento

Presso la direzione regionale competente è istituito il Tavolo regionale delle Strade, con funzioni consultive, di confronto e coordinamento sugli interventi della legge. È presieduto dall’Assessore competente e comprende il Direttore della direzione regionale, i Presidenti dei Comitati di gestione, il Direttore di ARSIAL e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. In relazione a temi specifici può avvalersi di ulteriori soggetti esperti. La partecipazione è gratuita e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Contributi regionali e misure finanziabili

La Regione concede contributi per la promozione e valorizzazione delle Strade, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, per:

  • realizzazione della segnaletica;
  • attività di informazione e comunicazione digitale, inclusi siti web, campagne pubblicitarie e pubblicazioni;
  • partecipazione a manifestazioni fieristiche;
  • valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio ottenute da varietà autoctone.

I contributi sono concessi secondo criteri e modalità del regolamento attuativo e previa rendicontazione. La misura è pari al 60% della spesa ammissibile per gli interventi di segnaletica, comunicazione e fiere, e al 70% per la promozione delle produzioni autoctone. I contributi per le lettere c) e d) non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 14/2023.

Regolamento attuativo

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale adotta un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, per definire:

  • linee guida del disciplinare di realizzazione e gestione delle Strade;
  • immagine coordinata e segnaletica;
  • criteri per l’offerta integrata di servizi e prodotti;
  • modalità e criteri per l’integrazione delle Strade già riconosciute;
  • modalità e criteri per l’associazione delle Strade riconosciute;
  • modalità di presentazione delle domande di riconoscimento e casi di revoca;
  • funzionamento del Tavolo regionale;
  • criteri e modalità di concessione dei contributi e casi di revoca.

Rapporto con la normativa UE sugli aiuti di Stato

I contributi sono subordinati al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Se rientrano tra gli aiuti esentati dalla notifica, devono rispettare i regolamenti della Commissione vigenti nel tempo. Se sono soggetti a notifica, sono concessi solo dopo autorizzazione della Commissione europea o quando sia possibile ritenere che l’aiuto sia stato autorizzato implicitamente; in tal caso i contributi decorrono dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, recante la precedente disciplina delle Strade del vino, dell’olio d’oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici, e varie disposizioni successive che modificavano tale legge.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Trascorso un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, la Giunta presenta una relazione su beneficiari, impatto territoriale, tipologia e andamento degli interventi e criticità emerse. Separatamente, con cadenza annuale la Giunta trasmette una relazione sugli obiettivi programmati, sulle risorse impiegate o disponibili e sul numero/tipo di beneficiari, ai fini della valutazione degli effetti finanziari.

Disposizioni finanziarie

Per il 2026 e il 2027 sono istituiti due fondi regionali: uno di parte corrente, con stanziamenti di 400.000 euro nel 2026 e 600.000 euro nel 2027, e uno in conto capitale, per complessivi 250.000 euro nel biennio 2026-2027, ripartiti in 100.000 euro nel 2026 e 150.000 euro nel 2027. Per gli anni successivi al 2027 la copertura avviene con gli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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