Sentenza del 20/04/2016 n. 7943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2003, contestando l'incremento del valore attribuito a un terreno di 65.815 m², destinato dal piano regolatore in parte a residenza turistica e in parte a edifici residenziali monofamiliari. Ha sostenuto che il Comune non avesse considerato adeguatamente la posizione periferica, la mancata urbanizzazione, l'accesso tramite strada sterrata, gli oneri di edificabilità e l'illogicità dei coefficienti applicati. Ha inoltre contestato la qualificazione del terreno come edificabile e dedotto la nullità dell'avviso per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mescolava violazione di legge e vizio di motivazione e tendeva a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dalla CTR; inoltre, la specifica censura sul coefficiente 1,20 non risultava tempestivamente dedotta nei giudizi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il valore dell'area non era stato considerato fisso per il solo fatto dell'edificabilità, ma era stato determinato tenendo conto delle caratteristiche concrete del terreno e mediante confronto con altre aree. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato l'atto del primo grado nel quale avrebbe dedotto la nullità dell'avviso per difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Il valore imponibile dell'area edificabile ai fini ICI deve essere determinato in base al valore venale in comune commercio, considerando gli elementi concreti che incidono sul valore del terreno.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
La contribuente aveva presentato una denuncia di variazione contenente il valore del terreno, ma tale valore poteva essere rettificato dal Comune se ritenuto non congruo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis
La censura relativa alla nullità dell'avviso per difetto di motivazione deve essere dedotta tempestivamente e specificamente nel giudizio di merito; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
D.L. n. 203 del 2005, artt. 11-quaterdecies e 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Un'area è considerata edificabile quando tale qualificazione risulta dallo strumento urbanistico, ma ciò non implica che tutte le aree edificabili abbiano lo stesso valore: il valore deve essere graduato in base a ubicazione, caratteristiche, destinazione e concreta appetibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
Nel giudizio d'appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio nei limiti previsti dalla legge.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione le censure per violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere formulate in modo distinto, specifico e coerente; non è ammessa la loro sovrapposizione generica.
Massime di principio
- La qualificazione urbanistica di un terreno come edificabile è sufficiente a renderlo imponibile come area edificabile, ma non determina automaticamente un valore uniforme o invariabile.
- Nella stima del valore venale devono essere considerati ubicazione, grado di urbanizzazione, accessibilità, destinazione urbanistica, indici edificatori, oneri necessari e confronto con aree analoghe.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo specifici e correttamente formulati vizi di legittimità.
- Ogni motivo di ricorso per cassazione deve indicare con precisione la norma violata, il vizio denunciato e gli atti processuali rilevanti; la formulazione cumulativa e generica può comportare l'inammissibilità.
- La contestazione dei criteri di quantificazione dell'imposta non equivale necessariamente alla contestazione della motivazione dell'avviso: il difetto di motivazione deve essere dedotto espressamente e tempestivamente.
- Quando il contribuente sostiene di avere già sollevato una questione nei gradi precedenti, deve indicare esattamente l'atto processuale e il relativo contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
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