Cassazione Penale, Sentenza n. 11596/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (fatti dal 2019 all'ottobre 2023). Denuncia la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che si sia verificata una "contestazione a catena": le prove a suo carico (in particolare le dichiarazioni del collaboratore Scavone e degli interrogatori dei fratelli Sanfilippo) sarebbero state già conoscibili prima del rinvio a giudizio nel procedimento cd. Malaerba (28/11/2023), sicché la decorrenza della misura cautelare applicata successivamente avrebbe dovuto essere retrodatata. Inoltre lamenta che il Tribunale non abbia indicato elementi indiziari ulteriori forniti da Sam Privitera rispetto a quanto già emerso da Scavone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che sussisteva rapporto di connessione qualificata tra procedimenti ma ha richiamato la regola del secondo periodo dell'art. 297, comma 3, c.p.p.: la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari successive è possibile solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. La Corte ha ritenuto decisivo l'apporto conoscitivo delle dichiarazioni rese dal collaboratore Sam Privitera il 10/07/2024, intervenute dopo il rinvio a giudizio del 28/11/2023; tali dichiarazioni, ritenute attendibili e riscontranti con le altre dichiarazioni, hanno formato solo successivamente il compendio indiziario completo sulla partecipazione di Mazzarelli all'associazione mafiosa. Le precedenti dichiarazioni (Scavone, Sanfilippo) non costituivano un compendio di riscontro sufficiente al momento del rinvio a giudizio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e disposta la trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari successive opera solo se i fatti oggetto delle misure erano "desumibili dagli atti" prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento; il momento di riferimento per la verifica della desumibilità è il momento del rinvio a giudizio, non la data della prima ordinanza cautelare
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale richiamata per identificare il reato di riferimento (illecita detenzione/traffico di sostanze stupefacenti) connesso ai fatti di cui alla prima ordinanza; funzione di contestazione a catena rispetto ai reati connessi
art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato per definire i casi di connessione tra reati contestati in procedimenti diversi; quando la retrodatazione sia invocata per reati connessi in procedimenti distinti, la verifica della desumibilità deve essere ancorata al momento del rinvio a giudizio
art. 616, cod. proc. pen.
Norma processuale che autorizza il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti amministrativi/trasmissione di comunicazioni da parte della cancelleria in seguito al provvedimento della Corte
Massime di principio
- La "contestazione a catena" richiede che, al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento, esistesse dagli atti un compendio indiziario già idoneo e significativo ("desumibile") a fondare la misura cautelare nel procedimento successivo; non basta la mera conoscenza di dichiarazioni isolate.
- Quando si tratta di reati connessi in procedimenti distinti (art. 12 lett. b) e c) c.p.p.), il riferimento temporale per valutare la desumibilità degli elementi indiziari è il momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, non la data della prima ordinanza cautelare.
- Le dichiarazioni sopravvenute di collaboratori di giustizia possono essere decisive solo se costituiscono, insieme ad altri elementi, un compendio indiziario riscontrato e dotato di portata dimostrativa; dichiarazioni non corroborate o non riscontrate al momento rilevante non bastano per retrodatare gli effetti della custodia cautelare.
- Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato quando la valutazione attiene all'apprezzamento del materiale indiziario compiuto dal giudice di merito; la motivazione logica e coerente del giudice di merito sul nesso tra elementi è difficilmente rimovibile in sede di legittimità.
- Per ottenere la retrodatazione degli effetti di una misura cautelare in procedimenti connessi è necessario dimostrare l'esistenza, prima del rinvio a giudizio iniziale, di indizi non equivoci e idonei a sostenere compiutamente la posizione cautelare relativa ai fatti successivi.
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