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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/773

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la disciplina tecnica dell'equipaggiamento marittimo armonizzato nell'UE, allineando i riferimenti alle più recenti norme IMO, SOLAS, MARPOL, COLREG e agli standard EN/IEC/ETSI applicabili. Introduce o aggiorna requisiti di omologazione, prove e moduli di valutazione della conformità per numerose categorie di prodotti, con decorrenze differenziate per l'immissione sul mercato e l'installazione a bordo. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 e disciplina anche un regime transitorio per taluni nuovi elementi già conformi a norme nazionali.

Definisce i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo ai fini dell'applicazione uniforme della direttiva 2014/90/UE, aggiornando l'elenco degli strumenti internazionali e abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306.

Ambito di applicazione

Si applica all'equipaggiamento marittimo rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, destinato all'immissione sul mercato e/o all'installazione a bordo di navi dell'UE. L'allegato elenca i prodotti soggetti a requisiti armonizzati, suddivisi per settore (mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG e altre apparecchiature di sicurezza). Sono previste esclusioni o gestioni particolari per voci trasferite, lasciate deliberatamente vuote o cancellate, nonché periodi transitori per alcuni prodotti già conformi a requisiti nazionali prima delle date indicate (ad esempio fino al 16 marzo 2020, al 19 giugno 2021 e altre date specifiche riportate nell'allegato).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

Il regolamento dà attuazione alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, con la finalità di garantire un'applicazione uniforme nell'Unione dei requisiti tecnici stabiliti da strumenti internazionali, in particolare convenzioni SOLAS e MARPOL, regolamento COLREG e atti IMO collegati. L'atto aggiorna l'elenco degli strumenti e delle norme tecniche applicabili, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/306.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il potere conferitole dall'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE di indicare, mediante atti di esecuzione, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, nonché le date da cui le norme di prova si applicano. Nei considerando si evidenzia la necessità di aggiornare regolarmente l'elenco degli strumenti internazionali per riflettere le modifiche più recenti e di presentare un elenco completo dei prodotti rientranti nella direttiva.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento si applica all'equipaggiamento marittimo rientrante nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e destinato all'immissione sul mercato o all'installazione a bordo di navi dell'UE. L'allegato organizza tale equipaggiamento in grandi categorie:

  • mezzi di salvataggio;
  • prevenzione dell'inquinamento marino;
  • protezione antincendio;
  • apparecchiature di navigazione;
  • apparecchiature di radiocomunicazione;
  • equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72;
  • altre apparecchiature di sicurezza;
  • equipaggiamento di cui al capitolo II-1 della SOLAS;
  • una sezione residuale per l'equipaggiamento per cui la serie di norme MED non è completa.

Per ciascuna voce l'allegato specifica i requisiti IMO/SOLAS/MARPOL/COLREG applicabili, le norme tecniche di prova e i moduli di valutazione della conformità (tipicamente B + D, B + E, B + F, talvolta G). Sono inoltre previste note che chiariscono l'interpretazione delle colonne, il significato delle date di installazione a bordo e la possibilità di usare serie normative alternative quando espressamente indicate con "oppure".

Struttura dell'allegato e criteri applicativi

L'allegato contiene note generali di lettura molto rilevanti per la pratica:

  • i riferimenti SOLAS si intendono riferiti alla convenzione come modificata;
  • in colonna 3, se due serie di norme sono separate da "oppure", ciascuna serie è sufficiente da sola a soddisfare i requisiti di prova; se invece i separatori sono diversi, tutti i riferimenti elencati si applicano cumulativamente;
  • in colonna 6, la locuzione "installazione a bordo" può indicare la prima installazione in posizione di funzionamento, ovvero anche la consegna al cantiere entro 30 mesi prima della prima installazione, secondo il caso;
  • ove vi siano più righe per la medesima voce, la riga più in basso contiene in genere i requisiti aggiornati; in taluni casi il regolamento precisa che non vi sono variazioni nelle norme di prova o che una voce è stata trasferita ad altra sezione.

Contenuto sostanziale per aree tematiche

1. Mezzi di salvataggio

La sezione sui mezzi di salvataggio è molto ampia e disciplina, tra gli altri, salvagenti anulari, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, razzi a paracadute, fuochi a mano, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio gonfiabili, rigide, autoraddrizzanti e reversibili, sganci idrostatici, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, scale per pilota, materiali catarifrangenti, riflettori radar, verricelli, dispositivi di sgancio e altri componenti connessi.

Per tali prodotti il regolamento rinvia in modo analitico alle regole SOLAS pertinenti, alle risoluzioni MSC e alle circolari IMO, fissando la normativa tecnica applicabile e i moduli di conformità. In alcuni casi sono previsti requisiti transitori e date diverse di applicazione per versioni aggiornate degli standard, soprattutto quando il prodotto ha subito una revisione recente.

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

La sezione ambientale copre apparecchiature per il filtraggio degli effluenti oleosi, rilevatori e misuratori del tenore di olio minerale, sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico. Sono richiamati gli allegati I, IV e VI della MARPOL, con le pertinenti risoluzioni MEPC e le circolari IMO.

Particolare rilievo assumono le voci per i sistemi di trattamento dei reflui, gli inceneritori e i sistemi di abbattimento delle emissioni, per i quali il regolamento distingue versioni diverse delle norme e, in alcuni casi, introduce date di decorrenza differenziate. Il testo disciplina anche il passaggio da vecchie a nuove versioni di norme tecniche, ad esempio per gli scrubber e per gli apparecchi di monitoraggio delle emissioni.

3. Protezione antincendio

La sezione antincendio è la più estesa e comprende sottofondi e rivestimenti dei ponti, estintori portatili e carrellati, equipaggiamento da vigile del fuoco, autorespiratori, EEBD, impianti sprinkler, tubazioni antincendio, porte e paratie tagliafuoco, materiali non combustibili, tendaggi e arredi, componenti di impianti di rilevazione e segnalazione incendio, impianti di spegnimento a gas, schiuma o polvere, illuminazione d'emergenza, sistemi guida di evacuazione, impianti per elicotteri, e molti altri componenti per navi convenzionali e unità veloci (HSC).

Il regolamento distingue frequentemente tra applicazioni standard SOLAS e applicazioni per unità veloci, richiamando sia il codice FTP sia il codice FSS e le relative circolari IMO. In diversi casi le norme tecniche di prova sono sostituite o aggiornate con nuove versioni EN, IEC o ISO, con effetti differenziati su omologazione e prestazioni. Numerose voci prevedono inoltre una data di ultima installazione a bordo, utile per la gestione della transizione tecnica.

4. Apparecchiature di navigazione

Le apparecchiature di navigazione comprendono bussole magnetiche e giroscopiche, sistemi di controllo della rotta, ecometri, indicatori di velocità e distanza, indicatori di angolo del timone, numero di giri e passo delle eliche, registratori dei dati di viaggio (VDR e S-VDR), ECDIS con eventuale RCDS e backup, sistemi radar di diverse categorie, AIS, apparati DGPS/DGLONASS/Galileo, sistemi integrati di navigazione, apparecchiature per unità veloci e riflettori radar, oltre a strumenti accessori come il BNWAS, la scala per pilota e il sistema di ricezione sonora.

Per questa sezione il regolamento richiama principalmente SOLAS capitolo V e, per le unità veloci, le pertinenti risoluzioni HSC. È particolarmente importante la previsione di standard tecnici aggiornati per i sistemi elettronici di interfaccia e visualizzazione, con estesi rinvii a EN/IEC/ISO/ITU-R e ai documenti IMO di prestazione. Il testo chiarisce inoltre che alcune funzionalità opzionali, come il backup del sistema ECDIS o il sistema RCDS, sono soggette a specifica attestazione nel certificato Modulo B quando effettivamente integrate.

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

La sezione radiocomunicazioni disciplina impianti VHF/MF/HF con DSC, ricevitori di vigilanza DSC, ricevitore NAVTEX, ricevitore EGC, sistemi Inmarsat-C e Inmarsat-F77, impianti HF per MSI, EPIRB a 406 MHz, radiotelefoni VHF portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio, nonché apparati MF/HF combinati con DSC, NBDP e radiotelefonia.

Il regolamento richiama la convenzione SOLAS capitolo IV, le raccomandazioni e circolari IMO, nonché standard ETSI e ITU-R. In più punti segnala l'obsolescenza di alcune funzioni o norme di prova, come i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su certi modi ormai dismessi, e aggiorna i riferimenti tecnici alla nuova produzione normativa europea e internazionale.

6. Equipaggiamento COLREG 72

Per le luci di navigazione il regolamento rinvia all'allegato I della COLREG 72 e alla risoluzione A.694(17) dell'IMO, con norma di prova EN 14744:2005 o IEC 60945, a seconda del percorso di conformità.

7. Altre apparecchiature di sicurezza

Tra le altre apparecchiature di sicurezza figurano, in particolare, l'autorespiratore ad aria compressa per l'ingresso e il lavoro in spazi pieni di gas e i dispositivi di allarme relativi alla navigazione e alla sicurezza. La sezione include anche una serie di prodotti non pienamente coperti dalle norme MED, richiamati poi nella sezione residuale.

8. Equipaggiamento del capitolo II-1 SOLAS

Il regolamento disciplina i dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici, con riferimenti agli articoli SOLAS pertinenti, alla risoluzione MSC.188(79), alle norme IEC 60092-504 e IEC 60529 e a circolari IMO specifiche. La voce è importante per la sicurezza delle navi soggette al capitolo II-1, specie in relazione al monitoraggio degli allagamenti.

9. Equipaggiamento con serie MED non completa

La sezione 9 elenca prodotti per i quali la serie di norme di certificazione MED non è completa, ma per i quali la conformità può comunque essere perseguita ove le disposizioni IMO relative a omologazione, requisiti di trasporto e norme di prova siano disponibili e adeguate. Vi rientrano, tra gli altri, riflettori radar per mezzi collettivi di salvataggio, materiali per tute da immersione, dispositivi di ammaino a libero galleggiamento, apparecchiature di riduzione delle emissioni NOx e SOx, diversi prodotti antincendio, apparecchiature di navigazione residuali, alcune apparecchiature radio e vari equipaggiamenti del capitolo II-1 SOLAS.

Regime transitorio e date di applicazione

L'elemento pratico più rilevante per gli operatori è la previsione di transizioni differenziate tra vecchie e nuove versioni di standard, con date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo che variano a seconda del prodotto. Tra le date più ricorrenti figurano il 16 marzo 2017, il 19 giugno 2018, il 1 gennaio 2018, il 1 giugno 2019, il 31 agosto 2019, il 1 settembre 2020 e altre date specifiche riportate nell'allegato.

Inoltre, l'articolo 2 concede un periodo transitorio per i nuovi elementi che, prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, erano già conformi a requisiti nazionali di omologazione in uno Stato membro. Ciò consente la prosecuzione della commercializzazione e dell'installazione a bordo fino alle scadenze previste.

Abrogazione e continuità regolatoria

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306, ma ne conserva in sostanza la funzione di aggiornamento dinamico dell'elenco dei requisiti tecnici applicabili all'equipaggiamento marittimo. La finalità è assicurare uniformità di mercato, mutuo allineamento alle evoluzioni IMO e certezza operativa per fabbricanti, organismi notificati, armatori e cantieri.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Applicazione dei requisiti tecnici agli elementi di equipaggiamento marittimo

L'articolo 1 stabilisce che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previsti dagli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo come indicato nell'allegato.

Regime transitorio per nuovi elementi inseriti

L'articolo 2 prevede che gli elementi elencati come "nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306" possano continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo fino al 16 marzo 2020, se conformi ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima del 16 marzo 2017; gli elementi elencati come "nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773" possono invece continuare fino al 19 giugno 2021, se conformi ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima del 19 giugno 2018.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306, sostituendolo con un elenco aggiornato e più completo dell'equipaggiamento marittimo soggetto a requisiti armonizzati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato tecnico: elenco dell'equipaggiamento e norme applicabili

L'allegato contiene l'elenco dettagliato dell'equipaggiamento marittimo suddiviso in sezioni tematiche, con per ciascuna voce: riferimento normativo internazionale (SOLAS, MARPOL, COLREG e risoluzioni/circolari IMO), norme di prova (EN, ISO, IEC, ETSI), moduli di valutazione della conformità e, quando previsto, date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo.

Come è indicizzato

Materiediritto della navigazione marittimasicurezza marittimaprevenzione dell'inquinamento marinoprotezione antincendioapparecchiature di navigazione e radiocomunicazione

Testo integrale

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